Art. 380-bis c.p.c. — Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
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[1]Il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, se, ricorrendo le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), non ritiene che il ricorso sia deciso in udienza, deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e diritto in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.
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[2]Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte.
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[3]Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facolta' di presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1), 3) e 5).
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[4]Nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza.
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[5]Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste all'articolo 375 la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.
Ricorso alla Corte suprema di cassazione con il contenuto dell’art. 366: parti, provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi con il vizio dell’art. 360 e le norme violate, atti e documenti per ciascun motivo, conclusioni, valore, documenti, procura speciale e relata.
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Nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi, di cui all'art. 380-bis c.p.c., in caso di pronuncia del decreto di estinzione del giudizio per la mancata istanza di decisione del ricorso, e di successiva tardiva istanza del ricorrente di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., venendo meno ogni effetto del decreto presidenziale, al Collegio è affidata la decisione sia sull'estinzione che sulle spese, in relazione anche alla maggiore attività eventualmente espletata dalla controparte, esclusa l'applicabilità del comma 3, secondo periodo, del medesimo art. 380-bis c.p.c.
In tema di ricorso per cassazione, qualora avverso la medesima sentenza siano stati proposti più ricorsi - principale e successivi o incidentali - riguardanti cause inscindibili o tra loro dipendenti, la proposta di definizione anticipata, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., non può essere formulata in relazione a uno soltanto di essi poiché l'identità della questione di diritto e l'esigenza di assicurare l'unitarietà del giudizio impongono una trattazione congiunta: ne consegue che, laddove la proposta di definizione non sia stata formulata in relazione a tutti i ricorsi, non può farsi luogo, anche in assenza di istanza di decisione, all'estinzione del giudizio nemmeno parzialmente, dovendo il Collegio deve dare atto dell'impossibilità di procedere con il rito accelerato e decidere unitariamente, all'esito di ordinanza o di pubblica udienza, tutte le impugnazioni.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, nei processi in cui è stata dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 380-bis, comma 2 e 391, comma 3, c.p.c., può essere proposta, ai sensi di quest'ultima disposizione, istanza per la verifica della regolarità della statuizione adottata, sicché l'esame del ricorso per cassazione ha ingresso nei soli casi di accertata insussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, è ammissibile l'istanza di fissazione di udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. per contestare la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c., e, ove tale istanza sia proposta, la Corte procede all'esame nel merito del ricorso nel solo caso in cui accerti la non regolarità della declaratoria di estinzione. (Nella specie la S.C. , adita ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., ha confermato il decreto di estinzione, ritenendo infondata la dedotta inapplicabilità, ratione temporis, del nuovo rito).
Non si applica l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. - e conseguentemente non può essere comminata la condanna di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 96 c.p.c., in caso di definizione del giudizio in conformità alla proposta di definizione accelerata - laddove il provvedimento di fissazione dell'adunanza camerale per la trattazione del ricorso sia intervenuto in pendenza del termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione suddetta, a nulla rilevando che il ricorrente abbia formulato istanza di decisione "per mero scrupolo difensivo".
In tema di definizione accelerata dei ricorsi ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è inammissibile, per difetto di interesse, l'istanza di decisione avanzata ai sensi dell'ultimo comma della citata disposizione dal controricorrente che non abbia proposto ricorso incidentale e non sia rimasto soccombente rispetto ad esso.
In tema di giudizio di cassazione, il mancato tempestivo deposito di copia della sentenza impugnata completa di relata di notifica della stessa nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso ex art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso, non potendo attribuirsi alcuna efficacia sanante, rispetto a tale onere, al deposito dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio, come previsto dall'art. 372, comma 2, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 3, comma 27, lett. h) del d.lgs. n. 149 del 2022).
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione ex art. 380-bis c.p.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022), se nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione non è avanzata l'istanza di decisione, la successiva richiesta di fissazione dell'udienza, formulata ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., non è idonea ad impedire la declaratoria di estinzione del giudizio, non essendo equiparabile, in mancanza dei requisiti di sostanza e di forma, all'istanza di cui al citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
In tema di procedimento ex art. 380-bis c.p.c., ove la Corte dichiari l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c., per rinuncia tacita conseguente all'omessa presentazione dell'istanza di decisione, ha il potere discrezionale, e non l'obbligo, di statuire sulle spese, fermo restando che le spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. non rientrano tra quelle di cui è possibile liquidazione, non attenendo al procedimento di cassazione.
In caso di decreto di estinzione emesso ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c. (rinuncia tacita per decorso del termine ivi previsto), l'istanza di fissazione di udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. è ammissibile per la sola deduzione di error in procedendo incidente sulla formazione della fattispecie estintiva e non anche per l'istanza di esame nel merito del ricorso per cassazione, cui si può procedere solo per la verifica della soccombenza virtuale ai fini delle spese.
In tema di revocazione, ai fini della configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., tra gli "atti o documenti della causa" devono ricomprendersi non solo quelli materialmente rinvenuti dal giudice nel fascicolo d'ufficio, ma anche quelli che, pur ritualmente depositati dalla parte, non siano stati reperiti per fatto accidentale non imputabile alla stessa. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso per la revocazione del decreto di estinzione del giudizio di legittimità con il quale, sul presupposto della mancanza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., il ricorrente era stato condannato al pagamento delle spese, essendo stata successivamente reperita la suddetta dichiarazione nel corso del giudizio di revocazione).
Nel giudizio di cassazione, la conformità della decisione alla proposta di definizione - che, ai sensi dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c., costituisce il presupposto per la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., del ricorrente che abbia richiesto la decisione - sussiste anche quando la declaratoria di inammissibilità del ricorso sia fondata anche su una ragione aggiuntiva (nella specie, la tardività della notifica del ricorso) rispetto a quella posta a fondamento della proposta medesima.
In tema di decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, la proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. non è ricorribile per cassazione, non avendo funzione decisoria e non essendo idonea ad assumere valore di pronuncia definitiva, né rispetto ad essa la decisione del collegio rivela un'intrinseca natura impugnatoria, avendo unicamente ad oggetto la decisione sul ricorso e non la legittimità della proposta di definizione anticipata.
In tema di giudizio di cassazione, il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata deve avvenire, a pena di improcedibilità, entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso, sicché è inammissibile ove effettuato unitamente all'istanza di decisione ex art. 380- bis c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso, per essere stata depositata la relazione di notificazione con l'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c., rilevando, altresì, l'inammissibilità della deduzione relativa alla nullità della notificazione suddetta - con conseguente operatività del termine cd. lungo per l'impugnazione -, contenuta nella suddetta istanza di decisione, trattandosi di luogo processuale inidoneo a nuove allegazioni e alle correlative produzioni documentali).
L'emissione del provvedimento di correzione degli errori materiali contenuti nel decreto di estinzione, adottato in esito a proposta di definizione del giudizio non opposta, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., spetta al collegio della sezione nell'ambito della quale il decreto da correggere è stato pronunciato, in virtù dell'esplicita menzione contenuta nell'art. 391-bis c.p.c., per il quale "il decreto di cui all'articolo 380-bis c.p.c." è accomunato alla sentenza e all'ordinanza ai fini della disciplina del procedimento per la correzione degli errori materiali.
Dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. discende l'applicazione, senza alcuna valutazione discrezionale della Corte, delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.: tuttavia, a differenza della sanzione di cui al comma 3, quella di cui al comma 4 prescinde dalla costituzione dell'intimato, in quanto, da un lato, si tratta di una sanzione prevista a favore della collettività e non della parte vittoriosa, e, dall'altro, la ratio della norma é diretta a disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., nel testo antecedente la modifica ex d.lgs. n. 164 del 2024, se l'istanza di decisione è avanzata fuori termine, il giudizio deve essere dichiarato estinto ex art.391, comma 1, c.p.c., salva la possibilità di proporre istanza, ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata, anche in ordine alla tempestività dell'istanza medesima.
Il procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380 bis c.p.c., così come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022 si applica - in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 35, comma 6, del medesimo d.lgs. - anche ai giudizi di cassazione introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023, per i quali, a tale data, non fosse stata ancora fissata l'udienza (o l'adunanza) in sezione.
In tema di giudizio di cassazione, la parte che abbia formulato rituale istanza di decisione a seguito della proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., può successivamente rinunciare al ricorso, senza poter essere condannata, in tal caso, al pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi previsto dall'art. 380-bis c.p.c., nella formulazione vigente a partire dal 1° gennaio 2023, il principio di consumazione dell'impugnazione comporta che la parte, in sede di istanza di decisione, ha facoltà di svolgere esclusivamente argomentazioni o difese funzionali alla chiarificazione o illustrazione degli argomenti e delle ragioni addotte a sostegno dei motivi già debitamente - e non inammissibilmente - enunciati nel ricorso, e non, invece, di integrare detti motivi o emendare il ricorso da eventuali carenze dei requisiti di forma e contenuto.
Le sentenze e le ordinanze ex art. 380-bis c.p.c., emesse dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, essendo esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, né contro le stesse può proporsi il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio e non altrimenti impugnabile; peraltro, il principio di effettività del giudizio di cassazione, derivante dall'art. 111, comma 7, Cost., implica che tale rimedio non è utilizzabile quando il controllo di legittimità sull'oggetto del giudizio sia stato già svolto dalla S.C., dovendo prevalere, in tal caso, l'esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, ex art. 111, comma 2, Cost.
In tema di contenzioso tributario, l'istanza di sospensione del giudizio, formulata dal ricorrente per aver aderito alla definizione agevolata ex l. n. 197 del 2022, non è valutabile, per forma e per contenuto, come equipollente all'istanza di decisione che, secondo quanto previsto dall'art. 380-bis c.p.c., richiede una decisione del merito cassatorio, non potendo quest'ultima ritenersi implicita nell'impulso sotteso al diverso atto, attesa la differente finalità dello stesso; ne consegue che l'istanza di sospensione non impedisce la realizzazione della rinuncia implicita, trattandosi di atto strutturalmente inidoneo ad essere considerato quale "istanza di decisione", la cui valenza impeditiva della formazione della fattispecie estintiva si ricollega solo alla manifestazione del segnalato elemento volitivo che il legislatore espressamente richiede.
In tema di procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., il deposito dell'atto di rinuncia al giudizio - effettuato dopo la richiesta di discussione della proposta di definizione e prima dell'udienza - determina l'estinzione del giudizio poiché non richiede l'accettazione della controparte (che rileva solo ai fini delle spese) per l'inapplicabilità dell'art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione e non ha natura recettizia in senso stretto, dal momento che l'art. 390, comma 3, c.p.c., ne consente la semplice comunicazione agli avvocati costituiti, così determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ed il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione.
Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, a fronte di una proposta di definizione del giudizio dettagliatamente e puntualmente motivata e di un'istanza che si riduce a chiedere la decisione del ricorso ribadendo le difese già spiegate, la Corte può limitarsi a fare proprie la motivazione e la conclusione della proposta, senza aggiungere ulteriori elementi a sostegno dell'inammissibilità del ricorso, attività che costituirebbe un inutile dispendio delle risorse giudiziarie e colliderebbe con la ratio di semplificazione e accelerazione sottesa all'introduzione dell'art. 380-bis c.p.c.
La modifica dell'art. 380-bis c.p.c. da parte del d.lgs. n. 164 del 2024 (che ha soppresso la necessità del rilascio di una nuova procura speciale ai fini della richiesta di decisione), in assenza di una diversa disposizione transitoria - la quale non può rintracciarsi nell'art. 7, comma 1, del d.lgs. citato o nell'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabili alle sole modifiche del giudizio di primo grado -, si applica anche ai giudizi di cassazione introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023 per i quali, a tale data, non fosse stata ancora fissata l'adunanza camerale o l'udienza pubblica, dovendosi preferire l'interpretazione orientata a non differenziare l'entrata in vigore delle modifiche adottate dal d.lgs. 164 del 2024 rispetto alle corrispondenti previsioni relative al giudizio di legittimità introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, alle quali, per la loro particolare funzione correttiva e/o integrativa, le prime sono destinate a saldarsi.
In tema di procedimento per la decisione accelerata del giudizio di legittimità ex art. 380-bis c.p.c., anche in presenza dei presupposti ivi previsti, la formulazione della proposta definitoria non è atto dovuto, ma è lasciata alla valutazione discrezionale della Corte e il mancato esercizio di tale facoltà non integra un errore percettivo rilevante ai fini della revocazione.
Nel giudizio di cassazione relativo ad un procedimento instaurato in data antecedente al 4 luglio 2009, la successiva comparsa di costituzione di un nuovo difensore, con il conferimento della procura in calce all'atto ed autenticata dallo stesso legale nominato, è nulla in quanto la procura speciale, ex art. 83, comma 3, c.p.c., vigente ratione temporis, deve essere rilasciata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ex art. 83, comma 2, c.p.c., ove non apposta a margine o in calce al ricorso o al controricorso; non può pervenirsi, peraltro, ad una soluzione diversa quando sopraggiunge la sostituzione del difensore, dovendosi anche escludere l'introduzione da parte dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - come sostituito dal d.lgs. n. 149 del 2022, che ha disposto che l'istanza di decisione è eseguita dal difensore munito di nuova procura speciale - di una regola in deroga all'art. 83 c.p.c., nella formulazione applicabile al giudizio in relazione alla data di suo inizio. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso, relativo ad una giudizio iniziato nel 1976, affermando la nullità dell'atto denominato "comparsa di costituzione di nuovo difensore e memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ." in ragione del conferimento della procura speciale con atto in calce a tale comparsa e sottoscrizione autenticata dal difensore stesso).
In tema di procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., la rinuncia al giudizio, formulata successivamente alla richiesta di discussione della proposta di definizione, impedisce l'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., poiché, venendo meno l'interesse alla pronuncia, la proposta predetta non può trovare conferma, con conseguente mancanza di conformità tra la stessa e l'esito della decisione.
In tema di procedimento per la decisione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., in caso di pluralità di ricorsi avverso la medesima sentenza, ove la proposta di decisione riguardi sia il ricorso principale che quello successivo e l'istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l'impugnazione non coltivata - pur dovendo essere trattata in adunanza camerale unitamente all'altra, previa riunione ex art. 335 c.p.c. - va considerata rinunciata, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio e inapplicabilità, alla parte non richiedente la decisione, dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e del raddoppio del contributo unificato.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., la rimessione alla pubblica udienza - fissata in esito all'adunanza camerale conseguente ad istanza del ricorrente e in considerazione della riscontrata necessità di esaminare una questione di rilievo nomofilattico - esclude la conformità della decisione definitiva all'iniziale proposta e, perciò, non può farsi applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
In tema di ricorso per cassazione e, in particolare, di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., le Sezioni Unite civili hanno disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, essendo necessario valutare – trattandosi di questione di particolare rilevanza – «gli effetti e l’eventuale applicabilità al presente giudizio della modifica dell’art. 380 bis, comma secondo, c.p.c., introdotta dall’art. 3, comma terzo, lett. n), del d.lgs. 31.10.2024, n. 164, entrata in vigore il 26.11.2024, che ha soppresso la necessità che il difensore si munisca della procura speciale per richiedere la decisione, tenendo conto della previsione dell’art. 7 del d.lgs. 164/2024 secondo cui, ove non diversamente disposto, le norme novellate si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023».
Le Sezioni Unite civili – pronunciandosi su questione di particolare importanza, attinente al procedimento ex art. 380-bis c.p.c. (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022), «filtro [che] assume una rilevanza centrale nel disegno del legislatore delegato e nella organizzazione della Corte di cassazione, essendo connotato da una potenziale definitorietà che si realizza in dipendenza del comportamento della parte interessata, con finalità deflattive del contenzioso» (così il decreto della Prima Presidente, ai sensi degli artt. 374, comma 2, e 376 c.p.c., del 19/9/2023) – hanno affermato il seguente principio: «Nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa».
Cass. civ., Sez. Un., decreto-prima-presidente n. 28960/2023
19 settembre 2023
La Prima Presidente, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., ha disposto che la Corte pronunci a Sezioni Unite su un ricorso che presenta la seguente questione, ritenuta di particolare importanza perché riguardante l’istituto, di nuovo conio, ex art. 380- bis c.p.c. (che assume una rilevanza centrale nel disegno del legislatore delegato e nell’organizzazione della Corte di cassazione) e incidente sul principio di imparzialità del giudice: «se, nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il Consigliere che ha redatto la proposta di decisione accelerata opposta possa entrare a comporre, con la veste di relatore, il Collegio giudicante».
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art380bis · fonte del testo
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