La disposizione dell'art. 621 Cod. proc. civ., secondo cui è esclusa la possibilità di provare con testimoni il diritto del terzo opponente sui mobili pignorati nella casa o nella azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore, non contrasta con il principio di eguaglianza poiché, corrispondendo ad un principio che trova nel sistema la sua giustificazione ai fini della pratica effettività degli atti esecutivi (artt. 2756, 2760, 2761, 2764 cod.civ.; 63, ult. comma, R.D. 17 ottobre 1922 n. 1401; 207 T.U. imposte dirette 29 gennaio 1958 n. 645) tutela il soddisfacimento dei diritti di credito contro possibili forme di compiacente elusione. Non viene quindi assegnato al creditore un trattamento privilegiato, bensì si regola razionalmente l'esercizio dei diritti di libertà di prova del terzo opponente. L'esclusione suddetta non contrasta poi ne' con il diritto di azione e di difesa garantito dall'art. 24 Cost., il cui esercizio deve sottostare alle limitazioni suggerite, come quella in esame, dal coordinamento di norme dirette al armonizzare reciprocamente la protezione di contrapposti diritti sostanziali, ne' con il principio che garantisce la proprietà privata (art. 42 Cost.), poiché, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, la conservazione del diritto di proprietà può, ai fini di evitare frodi troppo facili, essere subordinata all'onere di provvedere alla materiale separazione in modo da evitare intralci allo svolgimento della procedura esecutiva. E la validità di tale principio si estende indubbiamente alla norma in esame, la quale non contiene un divieto assoluto della prova testimoniale, ma prescrive soltanto che la prova stessa si presenti assistita dalla prospettazione di elementi di fatto che la rendano verosimile ed attendibile.
Art. 621 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 42 cost.