Esecuzione

Opposizione di terzo all’esecuzione

ex artt. 619 e 624 c.p.c.

Ricorso ex art. 619 c.p.c. del terzo che ha la proprietà o un altro diritto reale sui beni pignorati, mobili, presso terzi o immobili: il diritto e la sua opponibilità ai creditori, i limiti della prova testimoniale, la sospensione e, per i mobili, l’opposizione tardiva sulla somma ricavata.

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Prima del deposito e dopo

  • Art. 619: il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati propone opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni; il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. La norma parla delle «parti» senza elencarle: il modello notifica al creditore procedente, ai creditori intervenuti indicati e al debitore, e chi debba essere chiamato va verificato sul caso.
  • Art. 619, terzo comma: se all’udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti provvede ai sensi dell’art. 616 tenuto conto della competenza per valore.
  • Art. 616: se competente per la causa è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione, questi fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire dell’art. 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; quando il merito è introdotto nelle forme del rito ordinario sono ridotti della metà anche i termini degli artt. 165, 166, 171-bis e 171-ter. Altrimenti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione. Art. 17: il valore delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell’art. 619 si determina dal valore dei beni controversi. Art. 27: per le cause di opposizione degli artt. 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell’esecuzione. Il modello non stabilisce quale ufficio sia competente per valore.
  • Art. 620: se in seguito all’opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l’opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata. Art. 2920 c.c.: se oggetto della vendita è una cosa mobile, coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall’esecuzione, non possono farle valere nei confronti dell’acquirente di buona fede, né possono ripetere dai creditori la somma distribuita; resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese. L’art. 620 parla dei soli beni mobili: per gli immobili il modello presuppone che la vendita o l’assegnazione non sia ancora stata disposta, e non stabilisce che cosa valga per l’opposizione proposta dopo.
  • Art. 621: il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, tranne che l’esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore. Art. 2729, secondo comma, c.c.: le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni. Per questo il modello chiede i documenti e la loro data certa (art. 2704 c.c.).
  • Art. 2914 c.c.: non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento, le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri trascritte successivamente al pignoramento (n. 1), le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa (n. 3) e le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa (n. 4). Il modello confronta le date che indichi, ma non verifica i registri né tratta a parte le universalità di mobili.
  • Art. 624: se è proposta opposizione a norma dell’art. 619 il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte il processo, con cauzione o senza; contro l’ordinanza che provvede sull’istanza è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies. Se l’ordinanza di sospensione non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo e il giudizio di merito non è introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’art. 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. La norma parla di sospensione del «processo»: la sospensione limitata ai beni dell’opponente, o alla distribuzione della somma ricavata, è una richiesta del modello, che il giudice valuta.
  • Art. 625: sull’istanza di sospensione il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti; nei casi urgenti può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l’udienza di comparizione delle parti, e all’udienza provvede con ordinanza. Art. 626: quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione.
  • Casi che il modello non tratta. Art. 599: possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore, e del pignoramento è notificato avviso agli altri comproprietari. Artt. 602 e 603: quando oggetto dell’espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, il titolo esecutivo e il precetto si notificano anche al terzo. Artt. 514, 515 e 615: l’impignorabilità dei beni del debitore si fa valere con l’opposizione che riguarda la pignorabilità dei beni, con ricorso al giudice dell’esecuzione (art. 615, secondo comma). I crediti pignorati presso terzi restano fuori: l’art. 619 parla di proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati.
  • Cose pignorate presso lo stesso opponente. Nel pignoramento presso terzi il terzo deve specificare di quali cose si trova in possesso (art. 547); se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo, e l’ordinanza è impugnabile nelle forme e nei termini dell’art. 617 (art. 549). Se le cose erano presso l’opponente, il modello non stabilisce se il suo diritto vada fatto valere con l’opposizione dell’art. 619, con la dichiarazione e il procedimento dell’art. 549, o con entrambi: verifica sul caso.
  • Art. 622 (opposizione della moglie del debitore): la nota del testo vigente riporta che la Corte costituzionale, con sentenza 12-15 dicembre 1967, n. 143, ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 622 del Codice di procedura civile». Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136 Cost.). Il modello non lo richiama.
  • Art. 196-quater disp. att.: il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.
  • D.P.R. 115/2002, artt. 13 e 14: la parte che deposita il ricorso introduttivo è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato (art. 14, comma 1); il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo (art. 14, comma 2); se manca, il processo si presume del valore indicato all’art. 13, comma 1, lettera g) (art. 13, comma 6). Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge (art. 14, comma 3.1). L’art. 13, comma 2, prevede importi propri per i processi esecutivi e per i processi di opposizione agli atti esecutivi (euro 168), non per l’opposizione di terzo; gli importi del comma 1 vanno per scaglioni di valore. Il modello non stabilisce se il contributo unificato sia dovuto con il ricorso o con l’introduzione del giudizio di merito, né lo calcola.
  • Il modello non calcola termini, valori né contributo unificato, non verifica i registri immobiliari o mobiliari e non attesta notificazioni eseguite.

Ambito e revisione

Ricorso al giudice dell’esecuzione del terzo che ha la proprietà o un altro diritto reale sui beni pignorati, mobili, presso terzi o immobili: efficacia dell’acquisto verso i creditori, limiti dell’art. 621 alla prova per testimoni, sospensione anche con decreto e, per i mobili, opposizione tardiva sulla somma ricavata. Non copre i crediti pignorati, il comproprietario, il terzo proprietario dell’art. 602 né l’opposizione tardiva sugli immobili. Non calcola termini, valori né contributo unificato.

Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.

Altre fonti consultate

Iuspedia

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