Art. 191 c.p.c. — Nomina del consulente tecnico
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[1]Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 187 ultimo comma o con altra successiva, nomina un consulente tecnico e fissa l'udienza nella quale questi deve comparire.
[2]Possono essere nominati piu' consulenti soltanto in caso di grave necessita' o quando la legge espressamente lo dispone.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 luglio 2009
