Avv. [nome e cognome dell’avvocato]
[indirizzo dello studio]
PEC [indirizzo PEC]
TRIBUNALE ORDINARIO DI [SEDE DEL TRIBUNALE: DA COMPLETARE]
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
Ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio
OSSATURA NORMATIVA DA REVISIONARE — Iuspedia · Modello 0.1. Testo ricavato dagli artt. 442-445-bis c.p.c. nel testo vigente (l’art. 445-bis in quello in vigore dall’8 ottobre 2025) e dalle altre norme richiamate. Nessuna revisione professionale attestata. Da completare e adattare al caso concreto.
per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto [alla prestazione: da completare].
PER
[Ricorrente: generalità complete: da completare], rappresentato e difeso dall’Avv. [nome e cognome dell’avvocato] (C.F. [codice fiscale dell’avvocato]), con studio in [indirizzo dello studio], presso il quale elegge domicilio, giusta procura alle liti in calce al presente ricorso, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni all’indirizzo PEC del difensore [PEC del difensore], risultante dai pubblici elenchi.
— ricorrente —
CONTRO
[Ente resistente: denominazione, sede e PEC: da completare]
— resistente —
FATTO
1. Il [data della domanda amministrativa: da completare] [Ricorrente: nome: da completare] ha presentato domanda [A chi è stata presentata: da completare] volta a ottenere [la prestazione: da completare].
2. [Ricorrente: nome: da completare] è affetto dalle seguenti infermità:
[Le infermità, una per riga: da completare].
3. [Documentazione sanitaria prodotta: da completare].
DIRITTO
4. L’accertamento tecnico preventivo obbligatorio
Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (art. 445-bis, primo comma, c.p.c.).
L’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma (art. 445-bis, secondo comma, c.p.c.).
La controversia rientra fra quelle indicate dalla norma: il ricorrente intende proporre domanda per il riconoscimento del diritto [alla prestazione: da completare], e chiede perciò la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che la legittimano.
La richiesta di espletamento dell’accertamento tecnico interrompe la prescrizione (art. 445-bis, terzo comma, c.p.c.).
5. La competenza
L’istanza si presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore (art. 445-bis, primo comma, c.p.c.); le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell’articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l’attore (art. 444, primo comma, c.p.c.).
Il ricorrente risiede nel comune di [Comune di residenza del ricorrente: da completare], compreso nel circondario di questo Tribunale, che è dunque competente in funzione di giudice del lavoro.
6. Il procedimento amministrativo
La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell’articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo (art. 443, primo comma, c.p.c.).
[perché la domanda è procedibile: da completare].
La domanda alla quale l’accertamento è preordinato è dunque procedibile sotto questo profilo.
7. I requisiti sanitari delle prestazioni
L’accertamento riguarda le sole condizioni sanitarie: agli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente provvedono gli enti competenti, ai quali il decreto di omologa è notificato e che provvedono al pagamento delle prestazioni subordinatamente alla loro verifica (art. 445-bis, quinto comma, c.p.c.).
8. Le condizioni sanitarie del ricorrente
Le infermità descritte in fatto, documentate dalla certificazione sanitaria prodotta, integrano le condizioni richieste. In particolare, esse:
[condizioni sanitarie: da completare].
La loro esistenza e la loro misura sono l’oggetto della verifica che si chiede al consulente tecnico, secondo i quesiti proposti più avanti.
9. Lo svolgimento dell’accertamento
Il giudice procede a norma dell’articolo 696-bis, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all’accertamento peritale di cui all’articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all’articolo 195 (art. 445-bis, primo comma, c.p.c.).
L’art. 696-bis rinvia al terzo comma dell’art. 696, per il quale il giudice provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell’inizio delle operazioni.
Nei processi relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici il giudice nomina uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albi (art. 445, primo comma, c.p.c.), nei quali debbono essere inclusi, per questi processi, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro (art. 146 disp. att. c.p.c.).
Le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze (art. 194, secondo comma, c.p.c.); la relazione è trasmessa alle parti, che trasmettono al consulente le proprie osservazioni nei termini fissati dal giudice (art. 195, terzo comma, c.p.c.).
QUESITI PROPOSTI
art. 191 c.p.c.
Il giudice, nominando il consulente, formula i quesiti (art. 191, primo comma, c.p.c.). Si propone il seguente quesito:
«Dica il consulente tecnico d’ufficio, esaminati gli atti e la documentazione sanitaria prodotta, visitato il ricorrente, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, compiuto ogni accertamento necessario:
1) descriva le infermità da cui il ricorrente è affetto, indicandone la diagnosi, l’origine e il decorso;
2) [requisito sanitario da accertare: da completare];
3) indichi, per ciascuna delle condizioni accertate, la data dalla quale sussiste, precisando se sussistesse già alla data della domanda amministrativa ([data della domanda amministrativa: da completare]);
4) riferisca ogni altra circostanza utile all’incarico.»
Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,
CHIEDE
che l’Ill.mo Tribunale di [Sede del tribunale: da completare], in funzione di giudice del lavoro, voglia:
1) fissare con decreto l’udienza di comparizione delle parti e stabilire il termine perentorio per la notificazione del decreto (art. 694 c.p.c., applicabile per il rinvio degli artt. 445-bis, primo comma, 696-bis, primo comma, e 696, terzo comma, c.p.c.);
2) disporre l’accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa (art. 445-bis, primo comma, c.p.c.), nominando un consulente tecnico d’ufficio scelto negli appositi albi (art. 445 c.p.c.), e fissare la data dell’inizio delle operazioni (art. 696, terzo comma, c.p.c.);
3) sottoporre al consulente i quesiti proposti in ricorso, o quelli che riterrà di formulare (art. 191, primo comma, c.p.c.);
4) autorizzare il consulente a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi (art. 194, primo comma, c.p.c.);
5) assegnare alle parti il termine entro il quale possono depositare la dichiarazione di nomina di un loro consulente tecnico (art. 201, primo comma, c.p.c.) e fissare i termini per la trasmissione della relazione alle parti, per le loro osservazioni e per il deposito (art. 195, terzo comma, c.p.c.);
6) in assenza di contestazione, omologare con decreto l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell’ufficio (art. 445-bis, quinto comma, c.p.c.);
7) provvedere sulle spese, condannando [Ente resistente: nome breve: da completare] alla rifusione delle spese e dei compensi del procedimento, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, e al pagamento delle spese di consulenza tecnica d’ufficio (artt. 91 e 445-bis, quinto comma, c.p.c.).
DICHIARAZIONE DI VALORE
Ai fini dell’art. 14, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e, per quanto occorra, dell’art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara che il valore della prestazione dedotta in giudizio è il seguente: [valore della prestazione: da completare].
PRODUZIONE DOCUMENTALE
Si depositano:
1. Procura alle liti.
Con osservanza.
[Luogo e data dell’atto: da completare]
Avv. [nome e cognome dell’avvocato]
firmato digitalmente
PROCURA ALLE LITI
art. 83, terzo comma, c.p.c.
Il/La sottoscritto/a [generalità della parte], conferisce all’Avv. [nome e cognome dell’avvocato] (C.F. [codice fiscale dell’avvocato]) procura speciale alle liti, affinché lo/la rappresenti e difenda nel procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c. nei confronti di [Ente resistente: nome breve: da completare] davanti al Tribunale di [Sede del tribunale: da completare], in funzione di giudice del lavoro, in ogni sua fase, e nel giudizio che sia eventualmente introdotto ai sensi del sesto comma dello stesso articolo, con ogni facoltà di legge, comprese quelle di conciliare, transigere, rinunciare agli atti e accettarne la rinuncia, chiamare terzi in causa, farsi sostituire e nominare domiciliatari.
Elegge domicilio presso lo studio del difensore in [indirizzo dello studio].
Dichiara di aver ricevuto per iscritto l’informazione prevista dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, sulla possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e sulle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 dello stesso decreto.
[Luogo e data dell’atto: da completare]
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(firma della parte)
È autentica
Avv. [nome e cognome dell’avvocato]
RELATA DI NOTIFICAZIONE
Ad istanza di [Ricorrente: nome: da completare], come sopra rappresentato e difeso, io sottoscritto [ufficiale giudiziario o avvocato notificante] ho notificato il presente atto a [Ente resistente: nome breve: da completare], unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, [luogo della consegna o indirizzo PEC], mediante [modalità di notificazione], in data [data].
[Il decreto che fissa l’udienza di comparizione si notifica all’ente resistente, insieme al ricorso, nel termine perentorio che esso stabilisce (art. 694 c.p.c., applicabile per il rinvio degli artt. 445-bis, 696-bis e 696, terzo comma, c.p.c.). Per la notificazione a mezzo PEC, riportare gli estremi delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.]
Luogo e data: ______________________
Firma del notificante
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