Lavoro

Ricorso per accertamento tecnico preventivo previdenziale

ex art. 445-bis c.p.c.

Ricorso ex art. 445-bis c.p.c. al tribunale in funzione di giudice del lavoro per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie in materia di invalidità civile, handicap e prestazioni della l. 222/1984: domanda amministrativa e procedibilità, infermità e documentazione sanitaria, quesiti per il consulente, dichiarazione dell’art. 152 disp. att. e procura in calce.

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Dopo il deposito: consulenza, dissenso, omologa e spese

  • Art. 445-bis, primo comma: chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’art. 442, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Art. 444: le controversie sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l’attore; se l’attore è residente all’estero, di quello nella cui circoscrizione aveva l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, di quello dell’ultima residenza del defunto. L’art. 445-bis non regola la residenza all’estero: il modello applica l’art. 444.
  • Art. 445-bis, secondo e terzo comma: l’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda; l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza, e il giudice assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. La richiesta di espletamento dell’accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
  • Artt. 694 e 696, terzo comma, ai quali rinviano l’art. 696-bis e, per esso, l’art. 445-bis: il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto; nomina il consulente tecnico e fissa la data dell’inizio delle operazioni. Il decreto si notifica all’ente insieme al ricorso, nel termine fissato.
  • Art. 445-bis, primo comma: il giudice procede anche secondo le previsioni inerenti all’accertamento peritale dell’art. 10, comma 6-bis, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla l. 2 dicembre 2005, n. 248. Quel decreto non è nel corpus di Iuspedia (c’è la legge di conversione, senza l’allegato): il modello lo richiama con le parole del codice e non ne riporta il contenuto.
  • Art. 445-bis, quarto comma, nel testo riscritto dal d.l. 8 agosto 2025, n. 117 (versione del corpus in vigore dal 9 agosto 2025; l’attuale, con il ritocco della legge di conversione, dall’8 ottobre 2025), che si applica anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non era stato ancora conferito l’incarico al consulente tecnico di ufficio (art. 7, comma 2, del d.l. 8 agosto 2025, n. 117, convertito dalla l. 3 ottobre 2025, n. 148, secondo la nota del corpus): il conferimento dell’incarico al consulente o, se successivo, il suo giuramento determina la sospensione del procedimento fino alla scadenza del termine per il dissenso, e la sospensione non impedisce l’espletamento della consulenza. Il deposito della consulenza tecnica di ufficio è comunicato dalla cancelleria alle parti, che entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione.
  • Art. 445-bis, quinto comma: in assenza di contestazione il giudice, se non procede ai sensi dell’art. 196 (rinnovazione delle indagini o, per gravi motivi, sostituzione del consulente), con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine omologa l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell’ufficio, provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
  • Art. 445-bis, sesto e settimo comma: nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso il giudice del primo comma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione; la sentenza che definisce quel giudizio è inappellabile. Quel ricorso segue le disposizioni del rito del lavoro (art. 442, che rinvia al capo primo del titolo IV; art. 414) e questo modello non lo copre.
  • Art. 443: se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l’improcedibilità della domanda, sospende il giudizio e fissa all’attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa; il processo va riassunto nel termine perentorio di 180 giorni dalla cessazione della causa di sospensione. Per le prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e per quelle delle gestioni dei lavoratori autonomi (lettere a e b), l’art. 46 della l. 9 marzo 1989, n. 88, affida al comitato provinciale la decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell’Istituto: il ricorso si propone entro novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e, trascorsi inutilmente novanta giorni dalla presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l’autorità giudiziaria. Per le altre prestazioni il modello non stabilisce quale procedimento prescrivano le leggi speciali.
  • Art. 152 disp. att.: nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo quanto previsto dall’art. 96, primo comma, non può essere condannata alle spese quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3, e 77 del d.P.R. 115/2002. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è la somma dei redditi di ogni componente della famiglia (art. 76, comma 2); il limite si aggiorna per decreto (art. 77) e il modello non lo riporta in cifre. La dichiarazione si rende nelle conclusioni dell’atto introduttivo, con l’impegno a comunicare le variazioni rilevanti fino alla definizione del processo.
  • Art. 152 disp. att., ultimo periodo: sotto l’articolo il corpus annota la sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2017, che ha dichiarato illegittimo l’«art. 152, ultimo periodo» come modificato dall’art. 38, comma 1, lettera b), n. 2, del d.l. 98/2011. È il periodo che quel decreto aggiunse, come mostrano le versioni dell’articolo nel corpus: «A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l’importo nelle conclusioni dell’atto introduttivo». Resta il periodo precedente, in vigore dal 4 luglio 2009: «Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio». Il modello rende comunque la dichiarazione di valore, che l’art. 14, comma 2, del d.P.R. 115/2002 chiede nelle conclusioni dell’atto introduttivo.
  • Distrazione delle spese: l’art. 93 la prevede nella sentenza che condanna alle spese; nell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio sulle spese provvede il decreto di omologa (art. 445-bis, quinto comma). La legge non dice espressamente se la distrazione si possa disporre con quel decreto: il modello la chiede solo se spunti la casella.
  • Contributo unificato (d.P.R. 115/2002): nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie le parti titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’art. 76, sono soggette al contributo nella misura dell’art. 13, comma 1, lettera a) (art. 9, comma 1-bis); il valore va dichiarato nelle conclusioni dell’atto introduttivo (art. 14, comma 2); se la parte omette di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo, il contributo è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis). Il modello non stabilisce se il contributo sia dovuto per l’accertamento tecnico preventivo, né lo calcola.
  • Art. 3 della l. 104/1992: il corpus mostra come vigente il testo riscritto dal d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62 («persona con disabilità», «sostegno intensivo»), ma la nota in calce all’articolo riporta che quelle modifiche si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione dal 1° gennaio 2025 e sul restante territorio nazionale dal 1° gennaio 2027 (art. 40, comma 2, del decreto, come modificato dal d.l. 27 dicembre 2024, n. 202). Il d.lgs. 62/2024 non è nel corpus: il modello non sa quali siano i territori della sperimentazione e non stabilisce quale testo valga per una domanda presentata prima del cambio. Scrive l’uno o l’altro testo secondo la scelta fatta nel campo: verifica dove risiede il ricorrente e se la decorrenza è stata ancora spostata.
  • Art. 13 della l. 118/1971: l’atto riporta la percentuale del testo vigente nel corpus (pari o superiore al 74 per cento). Sotto l’articolo il corpus annota anche una disposizione del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (art. 10, comma 1) sulla percentuale per le domande presentate dal 1° giugno 2010, citando il decreto senza la legge di conversione. Né quel decreto né il d.lgs. 509/1988 che esso modificava sono nel corpus, e la l. 30 luglio 2010, n. 122, che lo ha convertito, c’è senza l’allegato delle modifiche: il corpus non dice se quella disposizione sia in vigore. Verificalo prima del deposito.
  • Art. 19 della l. 118/1971: in sostituzione della pensione o dell’assegno degli artt. 12 e 13, i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età di 65 anni, sono ammessi al godimento della pensione sociale; sotto l’articolo il corpus annota che dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico è incrementato di un anno (art. 24, comma 8, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201). Per l’indennità di accompagnamento si considerano invalidi anche gli ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 2, quarto comma). Il modello non verifica l’età del ricorrente.
  • Operazioni del consulente: le parti possono intervenirvi in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e presentare al consulente osservazioni e istanze (art. 194, secondo comma); la dichiarazione di nomina del consulente di parte si deposita nel termine assegnato dal giudice (art. 201, primo comma); la relazione è trasmessa alle parti, che trasmettono al consulente le proprie osservazioni nel termine fissato (art. 195, terzo comma). Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti possono, su istanza dell’assistito, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte (art. 446).
  • Art. 196-quater disp. att.: il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.
  • Il modello non calcola termini, redditi, valori, prestazioni né contributo unificato, e non verifica i requisiti non sanitari della prestazione (età, reddito, contribuzione, attività lavorativa), che l’ente verifica dopo l’omologa.

Ambito e revisione

Ricorso al giudice del lavoro per l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis): invalidità civile (pensione, assegno, accompagnamento anche dopo i 65 anni, frequenza), handicap o disabilità nei due testi dell’art. 3 l. 104/1992, prestazioni della l. 222/1984; domanda amministrativa, art. 443, infermità, quesiti, minori e incapaci, esonero dell’art. 152 disp. att. Non copre il dissenso, il ricorso che segue, gli infortuni, gli eredi. Non calcola termini, redditi né contributo unificato.

Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.

Altre fonti consultate

Iuspedia

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