[1]Consulenza tecnica d'ufficio

[2]1. Con l'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d'ufficio, il collegio nomina il consulente, formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l'incarico e prestare giuramento ai sensi del comma 4. L'ordinanza e' comunicata al consulente tecnico a cura della segreteria. 2. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1 ((...)). 3. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna termini successivi, prorogabili ai sensi dell'articolo 154 del codice di procedura civile, per:

  • a)la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso;
  • b)l'eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo, possono partecipare all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che e' presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche;
  • c)la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;
  • d)la trasmissione al consulente tecnico d'ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;
  • e)il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d'ufficio da' altresi' conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse. 4. Il giuramento del consulente e' reso davanti al magistrato a tal fine delegato, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 193 del codice di procedura civile. 5. Il compenso complessivamente spettante al consulente d'ufficio e' liquidato, al termine delle operazioni, ai sensi dell'articolo 66, comma 4, primo e terzo periodo.

Testo vigente dal 8 dicembre 2011

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 dicembre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2010 al 8 dicembre 2011. 13 parole tolte.

… sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1 tolto: e sono decise dal presidente o dal magistrato delegato con decreto non impugnabileaggiunto: .... 3. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna termini successivi, prorogabili ai sensi dell'articolo 154 del codice di procedura civile, per:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art67 · fonte del testo

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