Corte costituzionale

Sentenza n. 250/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/11/1986 · relatore Virgilio Andrioli

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 232, 292,

140 cod. proc. civ., combinato disposto degli artt. 215, n. 1 e 192

(rectius 292) stesso codice promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 maggio 1981 dal Pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra s.r.1. Gestione Impianti a Nafta e

Rota Giuseppe iscritta al n. 553 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 352 dell'anno

1981;

2) ordinanza emessa il 13 luglio 1981 dal Pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra Giacchin Gino e Zanchi Carlo iscritta

al n. 948 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1986, il giudice

relatore Virgilio Andrioli;

udito l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con atto notificato il 18 agosto 1980 a mani della moglie

convivente dell'intimato in Torino, via San Quintino 4, la Gestione

Impianti a Nafta s.r.l. - premesso che durante la stagione invernale

1979/1980 aveva fornito riscaldamento nello stabile in via San Quintino

n. 44, di cui faceva parte l'alloggio occupato da Rota Giuseppe, che il

costo del servizio relativamente all'alloggio occupato dal Rota era di

lire 187.129, che con decreto emanato su ricorso notificato il 27

febbraio 1980 al Rota ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e reso esecutivo il

successivo 21 marzo, il Pretore aveva ingiunto al Rota di pagare alla

società la somma di lire 108.104 con gli interessi legali, spese e

onorari - convenne il Rota avanti il Pretore di Torino chiedendo,

previa occorrendo ammissione delle prove per interrogatorio e testi

sulle circostanze di cui in narrativa, la condanna all'immediato

pagamento della residua somma di lire 78.975 oltre gli interessi dalla

scadenza, spese e onorari.

All'udienza del 10 ottobre 1980, l'adito Pretore dichiarò la

contumacia del Rota e ammise interrogatorio formale del medesimo sui

fatti esposti nell'atto di citazione, articolati in quattro capitoli, e

fissò per l'assunzione dell'incombente la udienza del 18 dicembre 1980

ordinando la notificazione al convenuto del verbale entro il 18

dicembre 1980; notificazione effettuata sotto la data del 30 novembre

1980 ai sensi dell'art. 140 c.p.c..

All'udienza di spedizione della causa, svoltasi il 14 marzo 1981,

il difensore della società attrice, il quale aveva nella comparsa

conclusionale datata 13 marzo 1981 chiesto, previa occorrendo

ammissione delle prove per interrogatorio e per testi sulle circostanze

esposte in narrativa, condannare il Rota all'immediato pagamento della

somma di lire 78.975 oltre gli interessi dalla scadenza, spese e

onorari, il Pretore, alla presenza del difensore della attrice

società, si riservò di decidere.

1.2. - Con ordinanza 10 maggio 1981 depositata il successivo 13

(notificata il 19 e comunicata il 26 giugno; pubblicata nella G.U. n.

352 del 23 dicembre 1981 e iscritta al n. 553 R.O. 1981), il Pretore ha

dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento

all'art. 24 comma secondo Cost., la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 232, 292 e 140 c.p.c., nella parte in cui

consentono al giudice di ritenere ammessi i fatti dedotti

nell'interrogatorio formale del contumace, ancorché la copia della

ordinanza ammissiva della prova sia stata notificata ai sensi dell'art.

140 c.p.c. e non sia corredata dell'avviso di ricevimento della

prescritta raccomandata.

2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è

costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei

ministri l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo con atto

depositato il 12 gennaio 1982 dichiararsi manifestamente infondata la

proposta questione.

3.1. - Con atto notificato il 12 dicembre 1979 ai sensi dell'art.

140 c.p.c. e integrato dall'avviso di ricevimento firmato dal convenuto

il successivo 15, Gino Giacchin convenne avanti il Pretore di Torino

Carlo Zanchi articolando tre capitoli di prova per interrogatorio

formale e per testi e chiedendo dichiararsi che il sinistro stradale,

di cui era stato vittima percorrendo al volante della vettura FIAT 500

TO/L 11283 la SS Venaria - Lanzo verso le 8 ant. del 4 gennaio 1979, era

dovuto ad esclusiva responsabilità dello Zanchi e condannarlo a

rifondergli i danni subiti nel sinistro per riparazione veicolo,

mancato uso, interessi dal sinistro al saldo, il tutto nei limiti della

competenza pretorile, con vittoria di spese ed onorari di causa, con

sentenza provvisoriamente esecutiva e con riserva di produrre documenti

e indicare testi.

All'udienza del 22 aprile 1980 l'adito Pretore, dichiarata la

contumacia del convenuto regolarmente citato e non comparso, ammise le

prove dedotte dall'attore e fissò all'uopo l'udienza del 26 novembre

1980, con termine fino al 26 ottobre 1980 per la notifica della

suestesa ordinanza al convenuto contumace e fino a tale udienza per

eventuale integrazione della lista testimoniale.

All'udienza del 26 novembre 1980 venne escusso il teste indotto dal

Giacchin che depose sull'avvenuto pagamento; il difensore dell'attore

produsse la constatazione amichevole di incidente firmata dallo Zanchi

e dal Giacchin; a seguito di che l'adito Pretore rimise la causa sul

ruolo "in quanto prima della decisione della presente controversia sia

decisa pregiudizialmente dalla Corte costituzionale la questione

sull'illegittimità costituzionale degli artt. 215 comma primo e 192

(rectius 292) c.p.c. nella parte in cui sanciscono la presunzione di

riconoscimento della scrittura prodotta in causa allorquando il

contumace non ne venga messo a conoscenza o comunque non venga messo a

conoscenza della produzione".

All'udienza del 2 giugno 1981 il difensore produsse il fascicolo e

chiese l'assegnazione a sentenza che il Pretore dispose.

3.2. - Con ordinanza emessa il 13 luglio 1981 (pervenuta alla Corte

il 23 dicembre 1982; notificata il 29 ottobre 1981 e comunicata il 22

settembre 1982; pubblicata nella G.U. n. 149 del primo giugno 1983 e

iscritta al n. 948 R.O. 1982) l'adito Pretore ha dichiarato rilevante

e, in riferimento all'art. 24 comma secondo Cost., non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 215 comma primo e 192 (rectius 292) c.p.c. nella

parte in cui tale normativa sancisce la presunzione assoluta di

riconoscimento delle scritture private prodotte in corso di causa e

attribuite al contumace, anche quando il contumace non ha avuto

conoscenza delle scritture medesime attraverso la notificazione della

copia di esse o comunque della produzione delle scritture medesime

attraverso la notifica del verbale dove si dà atto della produzione.

4. - Avanti la Corte le parti del giudizio a quo non si sono

costituite; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei

ministri l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo con atto

depositato il 21 giugno 1983 dichiararsi non fondata la proposta

questione.

5. - Alla pubblica udienza dell'11 novembre 1986 nella quale il

giudice Andrioli ha svolto relazione congiunta sui due incidenti l'avv.

Stato Vittoria si è soffermato sulla inammissibilità dell'incidente

iscritto al n. 553 R.O. 1981 e si è rimesso agli scritti per

l'incidente n. 948 R.O. 1982. Considerato in diritto :

6.1. - I due incidenti, con i quali si sospetta la

incostituzionalità, per contrasto con l'art. 24 comma secondo, della

normativa che disciplina l'interrogatorio formale del convenuto

contumace e del riconoscimento tacito della scrittura privata prodotta

contro il convenuto contumace, esibiscono elementi di connessione che

giustificano congiunta deliberazione.

6.2. - Sebbene gli incidenti scaturiscano da controversie di

cognizione ordinaria avanti il pretore, il giudice a quo ha contestato

la conformità all'art. 24 comma secondo, per quel che attiene

all'interrogatorio formale, degli artt. 140 (Irreperibilità o rifiuto

di ricevere la copia), 232 (Mancata risposta) e 292 (Notificazione e

comunicazione di atti al contumace) c.p.c. e, per quel che attiene al

riconoscimento tacito della scrittura privata, - degli artt. 215 n. 1

(Riconoscimento della scrittura privata prodotta contro il convenuto

contumace) e 292 (Notificazione di atti al contumace).

Orbene, mentre l'art. 163 n. 5 richiede che la citazione

introduttiva del procedimento ordinario di cognizione avanti il

tribunale contenga "l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei

quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre

in comunicazione "e il novellato art. 413 n. 5 esige che identico sia

il contenuto della domanda introduttiva di controversia individuale di

lavoro, l'art. 313 comma primo si limita a statuire che "La domanda,

comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e

delle parti, la esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto".

Ne segue che, mentre nel procedimento ordinario di cognizione

avanti il tribunale e nelle controversie individuali di lavoro è

sufficiente che l'attore ottemperi agli artt. 163 n. 5 e novellato 413

n. 5 perché, ove rimanga contumace il convenuto cui sia stato

ritualmente notificata la domanda introduttiva del giudizio, la

scrittura privata dall'attore prodotta si abbia per tacitamente

riconosciuta, l'art. 313 comma primo non consente di ricollegare allo

scarno contenuto della domanda introduttiva del giudizio pretorile di

cognizione ordinaria il tacito riconoscimento della scrittura privata

da parte del convenuto contumace.

7. - Poiché l'incidente, iscritto al n. 948 R.O., è sorto da un

giudizio pretorile di cognizione ordinaria, il giudice a quo ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 192

(rectius 292) e 215 n. 1, applicabili alla specie in cui la scrittura

privata, della quale non si era data notizia nell'atto introduttivo, è

stata prodotta nel corso del giudizio, più precisamente nell'udienza

del 26 novembre 1980, successiva all'udienza del 22 aprile 1980 in cui

era stata dichiarata la contumacia del convenuto, al quale la domanda

introduttiva era stata notificata ai sensi dell'art. 140, il cui

originale era stato integrato con l'avviso di ricevimento firmato dal

convenuto medesimo.

All'adito Pretore, il quale si è limitato a ravvisare lesione del

diritto di difesa in ciò che l'art. 292 non annovera tra gli atti che

vanno notificati al contumace convenuto le scritture private prodotte

in corso di causa e al medesimo attribuite, le quali hanno quasi sempre

un valore decisivo per la soluzione della controversia civile, ha la

intervenuta Avvocatura generale dello Stato obiettato che la rituale

produzione della scrittura privata pone la parte contumace in

condizione di conoscere la scrittura privata ex adverso prodotta e di

disconoscere la propria sottoscrizione, se conturmace in primo grado,

anche nell'atto di appello e che la querela di falso è proponibile in

ogni stato e grado del giudizio di merito.

8. - Nei limiti del processo pretorile di cognizione ordinaria la

Corte giudica fondata la proposta questione perché la scrittura

privata, le quante volte consente all'attore di adempiere all'onere

della prova dei fatti costitutivi della propria domanda, non incide sul

diritto di difesa del convenuto contumace in guisa meno intensa del

giuramento e dell'interrogatorio formale e se l'art. 292 comma primo

non la annovera tra gli atti, di cui va data personale notizia al

convenuto contumace, si è perché la disposizione è inserita nel

Titolo I (Del procedimento davanti al tribunale) del quale fa parte

anche l'art. 163 n. 5, né dottrina e giurisprudenza ordinaria hanno

ritenuto e ritengono che l'art. 312, traverso l'art. 311 (Rinvio alle

norme relative al procedimento avanti il Tribunale), possa essere

integrato con l'art. 163 n. 5 perché gli artt. 311 e 312 introducono

il Capo I (Disposizioni comuni) del Titolo II (Del procedimento dinanzi

al pretore e al conciliatore) del libro II (Del processo di cognizione)

del codice di procedura civile.

Nei predetti limiti va la questione giudicata fondata.

9. - Al giudice a quo per il quale la mancata esibizione, in una

con la copia dell'ordinanza ammissiva all'interrogatorio formale,

dell'avviso di ricevimento della raccomandata firmato per ricezione dal

convenuto contumace, suona attentato al diritto di difesa dello stesso,

ha l'Avvocatura generale dello Stato obiettato che nella ordinanza di

rimessione non sono esposte argomentazioni idonee a deflettere dalla

sent. 15 luglio 1975 n. 213 (ribadita dalla ord. 22 giugno 1976, n.

148) con la quale la Corte ebbe a dichiarare infondata la questione di

costituzionalità dell'art. 140 in riferimento ad atto introduttivo di

giudizio.

Né diverso è l'avviso che la Corte giudica di esprimere nella

presente vicenda perché la notificazione effettuata ai sensi dell'art.

140 si perfeziona dopo il deposito della copia dell'atto nella casa

comunale e l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione o

dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e con la spedizione a

quest'ultimo della raccomandata con avviso di ricevimento, né rilevano

ai fini della perfezione della notificazione la consegna della

raccomandata al destinatario e l'allegazione all'originale dell'atto

dell'avviso di ricevimento perché l'affissione dell'avviso alla porta

della casa d'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda è ulteriore

formalità che accompagna quella del deposito della copia conforme

dell'atto principale nella casa comunale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 553 R.O. 1981 e 948 R.O.

1982,

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 292 c.p.c.

nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del

verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei

procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al

conciliatore, di cui al Titolo II del libro II del codice di procedura

civile.

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 232, 292 e 140 c.p.c., nella parte in cui consentono al

giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio

formale del contumace, ancorché la copia dell'ordinanza ammissiva

della prova, che sia stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.,

non sia corredata dell'avviso di ricevimento della prescritta

raccomandata; questione sollevata per contrasto con l'art. 24 comma

secondo Cost. con ordinanza 10 maggio 1981 del Pretore di Torino (n.

553 R.O. 1981).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE

BORZELLINO - FRANCESCO GRECO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:250 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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