Corte costituzionale

Ordinanza n. 64/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/03/1999 · relatore Annibale Marini

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge

20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di

comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti

giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 31 dicembre 1997 dal

pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Pardini Antonio

e la Prefettura di Lucca, iscritta al n. 571 del registro ordinanze

1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36,

prima serie speciale, dell'anno 1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice

relatore Annibale Marini;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 31 dicembre 1997 il pretore di

Lucca ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8

della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo

posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione

di atti giudiziari), "nella parte in cui non prevede che il

destinatario della notifica, dopo l'avviso lasciato presso la sua

abitazione o ufficio o azienda, riceva notizia di tale attività

tramite raccomandata a.r., come invece previsto dall'art. 140

c.p.c.";

che, ad avviso del giudice a quo la diversità di disciplina

prevista dall'art. 140 del codice di procedura civile, per il caso di

notificazione personalmente eseguita dall'ufficiale giudiziario, e

dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982, per il caso di notificazione

effettuata a mezzo del servizio postale, in relazione alle medesime

ipotesi diassenza del destinatario e di rifiuto, mancanza,

inidoneità o assenza delle altre persone abilitate a ricevere

l'atto, violerebbe il principio di eguaglianza, per l'ingiustificato

e deteriore trattamento riservato ai destinatari, assenti, della

notificazione eseguita a mezzo posta;

che la norma denunciata sarebbe, altresì, lesiva del diritto di

difesa del destinatario dell'atto da notificare il quale, per cause

anche accidentali, potrebbe non avere conoscenza dell'avviso di

deposito dell'atto presso l'ufficio postale, affisso dall'agente

postale alla porta d'ingresso o immesso nella cassetta della

corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda;

Considerato che questa Corte, pronunciandosi su identica questione

sollevata dal medesimo giudice, ha già dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre

1982, n. 890, proprio "nella parte in cui non prevede che, in caso di

rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da

parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di

mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per

mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del

compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia

data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di

ricevimento" (sentenza n. 346 del 1998);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982,

n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a

mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari),

sollevata dal pretore di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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