Corte costituzionale

Ordinanza n. 148/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1976 · relatore Angelo de Marco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 140

del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 26

maggio e il 20 giugno 1975 dal pretore di Modena nei procedimenti

civili rispettivamente vertenti tra Grasso Luigi e Mazzoli Demenico ed

altro e tra Dotti Giuseppe e Franchini Scaglioni Marina, iscritte ai

nn. 464 e 465 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 313 del 26 novembre 1975 e n. 306 del 19

novembre 1975.

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1976 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Considerato che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui

consente di ritenere perfetta la notifica alla data di spedizione della

raccomandata da esso prescritta e non da quella della ricezione;

Ritenuto che i giudizi possono essere riuniti, data l'identità

della questione che ne forma oggetto.

Considerato che la stessa questione è stata ritenuta non fondata

da questa Corte con la sentenza n. 213 del 1975 e che non vengono

prospettati, in questa sede, profili nuovi, né sono addotti motivi che

possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, nella

parte in cui consente di ritenere perfetta la notifica alla data di

spedizione della raccomandata da esso prescritta e non da quella della

sua ricezione, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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