Corte costituzionale

Ordinanza n. 175/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma,

della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo

posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione

di atti giudiziari), promosso con ordinanza emessa l'8 giugno 1988

dal Pretore di Gallipoli nel procedimento civile vertente tra De

Francesco Giuseppe e Merenda Massimo, iscritta al n. 653 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a decreto

ingiuntivo, in cui l'atto di citazione era stato notificato a mezzo

del servizio postale ed il termine di venti giorni era spirato

durante la giacenza del plico, il Pretore di Gallipoli, con ordinanza

emessa l'8 giugno 1988 ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24,

primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre

1982, n. 890, nella parte in cui non prevede che la notifica si abbia

per effettuata al momento del deposito del plico presso l'ufficio

postale per la giacenza;

che, a parere del giudice a quo, la statuizione della norma

impugnata - per cui la notificazione degli atti si consideri come

eseguita trascorso il decimo giorno di giacenza - determinerebbe una

ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi

prevista dall'art. 140 del codice di procedura civile, secondo cui la

notifica si realizza con il deposito nella casa comunale e la

spedizione dell'avviso al destinatario;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo la declaratoria

d'infondatezza sulla base della sostanziale diversità tra le

fattispecie oggetto delle due norme;

Considerato che questa Corte ha più volte escluso che il diverso

meccanismo previsto affinché l'atto pervenga nella sfera di

disponibilità del destinatario - in caso di irreperibilità di

questi - dall'art. 140 del codice di procedura civile, ovvero

nell'ipotesi normativa di notificazione a mezzo del servizio postale,

concreti lesione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che tale affermazione, già contenuta nella sentenza n. 213 del

1975 e ribadita nella sentenza n. 121 del 1984 con riferimento al

regime vigente anteriormente alla norma impugnata, è stata

riaffermata - con riguardo alla più completa e garantistica

disciplina di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 nell'ordinanza

n. 904 del 1988, resa in un'ipotesi specularmente opposta rispetto

alla questione de qua, ove disposizione denunziata e tertium

comparationis risultavano inversamente prospettati;

che, in proposito, è stata sottolineata la diversità della

funzione assolta dal deposito della copia dell'atto presso la casa

comunale e del relativo avviso ex art. 140 del codice di procedura

civile, rispetto al ruolo svolto dal deposito nell'ufficio postale e

dal conseguente avviso rilasciato, ai sensi della norma impugnata,

dall'agente postale;

che questi ultimi adempimenti risultano finalizzati a consentire

al destinatario, entro un congruo lasso di tempo, il ritiro del plico

e con esso l'acquisizione di quegli elementi, viceversa già resi

espliciti nell'avviso di cui all'art. 140 del codice di procedura

civile, onde, rispetto a tale norma, appare del tutto giustificato il

differimento della presunzione di conoscenza fissato dall'art. 8

della legge 20 novembre 1982, n. 890, secondo il quale la

notificazione si ha per eseguita decorsi i dieci giorni di giacenza;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre

1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni

a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari),

sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma,

della Costituzione, dal Pretore di Gallipoli con l'ordinanza di cui

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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