Corte costituzionale

Ordinanza n. 15/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/01/2000 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 660, ultimo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

il 10 luglio 1998 dal pretore di Reggio Calabria nel procedimento

civile vertente tra Lo Prestino Domenica e Bosurgi Basilio, iscritta

al n. 869 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno

1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 novembre 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento per convalida di sfratto

per morosità, il pretore di Reggio Calabria, con ordinanza del 10

luglio 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale -

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 660,

ultimo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non

esclude la necessità per l'ufficiale giudiziario di "spedire avviso

all'intimato a mezzo di lettera raccomandata e allegare all'originale

dell'atto la ricevuta di spedizione" nell'ipotesi in cui la notifica

dell'atto di intimazione sia stata effettuata ai sensi dell'art. 143

cod. proc. civ;

che, secondo il rimettente, il ricorso al procedimento per

convalida di sfratto non è consentito nel caso di intimazione

notificata appunto ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., stante

l'impossibilità, a cagione dell'oggettiva irreperibilità

dell'intimato, di adempiere alla necessaria formalità dell'invio a

quest'ultimo dell'avviso per mezzo posta, richiesto dalla denunciata

norma nell'ipotesi di notificazione non effettuata a mani proprie del

conduttore;

che di conseguenza - sempre secondo il rimettente - la denunciata

norma contrasta: a) con l'art. 3 Cost., per l'irragionevole

disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di notificazione

dell'intimazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., la quale

pure dà luogo - così come la notificazione ai sensi dell'art. 143

cod. proc. civ. - ad una conoscenza legale e non necessariamente

effettiva dell'atto, senza tuttavia impedire il ricorso al

procedimento per convalida di sfratto; b) con l'art. 24 Cost.,

perché viene inibito al locatore, il quale incolpevolmente ignori il

luogo di abitazione od il recapito del conduttore, di avvalersi del

suddetto procedimento;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di

infondatezza della questione.

Considerato che il presupposto interpretativo da cui muove il

giudice a quo, e cioè l'incompatibilità della notificazione

dell'intimazione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. con il

procedimento per convalida di sfratto, è plausibilmente motivato

alla stregua dei comuni canoni dell'interpretazione;

che, pertanto, non è fondata l'eccezione di inammissibilità

sollevata al riguardo dall'Avvocatura generale dello Stato, e dunque

deve passarsi all'esame di merito;

che, nell'ambito del procedimento per convalida di licenza o di

sfratto - improntato ad un equo contemperamento delle contrapposte

ragioni dei soggetti del rapporto di locazione (v. sentenza n. 171

del 1974) -, la decisiva importanza della mancata comparizione

dell'intimato all'udienza o della sua mancata opposizione (v.

sentenza n. 89 del 1972), le quali comportano la convalida della

licenza o dello sfratto, impone al legislatore una particolare

cautela onde assicurare il maggior grado possibile di certezza

sull'effettiva conoscenza, da parte del conduttore, del contenuto

dell'intimazione;

che proprio in questa ottica il legislatore ha previsto la

necessità dell'avviso di cui alla norma denunciata, così come

previsto ha pure l'esclusione della notificazione dell'intimazione

nel domicilio eletto (art. 660, primo comma, cod. proc. civ.) e

l'attribuzione al giudice del potere di ordinare la rinnovazione

della citazione ove risulti od appaia probabile la mancata conoscenza

di questa (art. 663, primo comma, cod. proc. civ.);

che l'esigenza di imputare gli effetti sfavorevoli della mancata

comparizione o della mancata opposizione ad un comportamento

volontario ex informata conscientia dell'interessato, ha ispirato il

legislatore anche nell'inibire il ricorso ad altre diverse procedure

speciali: v., ad esempio, l'art. 460, quarto comma, del codice di

procedura penale, dove è sancita l'incompatibilità tra procedimento

per decreto penale di condanna ed irreperibilità dell'imputato

(sentenza n. 89 del 1972);

che, dunque, non è ravvisabile l'asserita irragionevolezza della

scelta legislativa - risultante dalla interpretazione come sopra

fatta dal giudice a quo - di inibire il ricorso al procedimento per

convalida di licenza o di sfratto (stante appunto l'impossibilità di

indirizzare l'avviso di cui alla denunciata norma) nel caso in cui la

notificazione dell'intimazione sarebbe possibile solo ai sensi

dell'art. 143 cod. proc. civ., cioè con modalità non idonee a

realizzare una sufficiente probabilità di conoscenza effettiva

dell'atto;

che, inoltre, la disomogeneità delle situazioni poste a

raffronto rende evidente l'insussistenza dell'asserita disparità di

trattamento rispetto al locatore che abbia potuto notificare

l'intimazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ.: caso, questo,

in cui si realizza una maggiore probabilità di conoscenza dell'atto,

essendo solo soggettiva l'irreperibilità dell'intimato e parimenti

necessario (come riconosciuto dal diritto vivente) l'ulteriore avviso

previsto dalla norma denunciata;

che, infine, rientra nella discrezionalità del legislatore

differenziare, con riguardo alle particolarità del rapporto da

tutelare, i modi della tutela giurisdizionale; la quale è nella

specie comunque assicurata, potendo il locatore esperire l'ordinaria

azione contrattuale pur nell'ipotesi di oggettiva irreperibilità del

conduttore, per cui è anche da escludere la prospettata lesione

dell'art. 24;

che pertanto la sollevata questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 660, ultimo comma, del codice di procedura

civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della

Costituzione, dal pretore di Reggio Calabria, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 gennaio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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