Corte costituzionale

Sentenza n. 213/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1975 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 140

del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1 dicembre 1972 dal pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra Fedele Francesco e Griserio Caterina,

iscritta al n. 58 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'11 aprile 1973;

2) ordinanza emessa il 29 novembre 1972 dal pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra Di Lascio Antonio e Maccagno Tommaso,

iscritta al n. 87 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 9 maggio 1973;

3) ordinanza emessa il 29 novembre 1973 dal pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra Malpassuto Mario e Blanco Giovanna,

iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 16 maggio 1973;

4) ordinanza emessa l'11 agosto 1973 dal pretore di Lugo nel

procedimento civile vertente tra Bolognesi Lino e Taroni Olga ed altro,

iscritta al n. 386 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973;

5) ordinanza emessa l'8 ottobre 1973 dal pretore di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Spina Maria Savina e Acone Emilia,

iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 15 maggio 1974;

6) ordinanza emessa il 18 giugno 1974 dalla Corte di appello di

Firenze nel procedimento civile vertente tra Pistelli Maria Grazia ed

Emanuela e il fallimento della società SIECA, iscritta al n. 438 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1975 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - I pretori della 8 e 1 sezione della pretura unificata di

Torino, con ordinanze, rispettivamente, del 29 novembre e 1 dicembre

1972, pronunziate nel corso di distinti giudizi civili, davanti ad essi

pendenti, hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24,

secondo e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 140 c.p.c. nella

parte in cui consente di ritenere che la notizia dell'avvenuto deposito

nella Casa comunale di copia dell'atto da notificare, effettuata con

raccomandata con ricevuta di ritorno, perfezioni la notificazione di

tale atto con decorrenza dalla data di spedizione della raccomandata e

non da quella della ricevuta di ritorno.

La rilevanza è motivata con la gravità degli effetti che, specie

nell'ipotesi di termini brevi, possono derivare dalla decorrenza dei

medesimi dall'una piuttosto che dall'altra delle due date suddette.

La non manifesta infondatezza è motivata con il richiamo a

numerose sentenze di questa Corte con le quali è stato affermato il

principio generale che - per il rispetto del diritto di difesa, sancito

dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione - i termini processuali

debbono decorrere dalla data della conoscenza dell'atto o della

situazione processuale da parte dell'interessato.

2. - Con ordinanza 29 novembre 1972 il pretore della 7 sezione

della pretura unificata di Torino ha sollevato la stessa questione di

legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. (in parte de qua) non

soltanto in riferimento all'art. 24, comma secondo, ma anche in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La motivazione, per quanto concerne il riferimento all'art. 24, è

identica a quella delle altre due ordinanze di cui sopra, mentre per

quanto concerne il riferimento all'art. 3, si pone in rilievo la

evidente ed irrazionale disparità di trattamento che risulta dal

confronto tra il denunziato art. 140 c.p.c. ed il successivo art. 149

che, nel caso di notificazione a mezzo posta, dispone che la ricevuta

di ritorno della raccomandata deve essere allegata all'originale, dal

che la giurisprudenza ha tratto argomento per affermare che la

notificazione debba considerarsi perfetta dalla data di ricezione della

raccomandata.

3. - Con motivazioni sostanzialmente identiche a quelle sopra

riassunte, il pretore di Lugo, con ordinanza 11 agosto 1973, ha

denunziato a questa Corte l'art. 140 c.p.c. (in parte de qua) in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; il pretore di Napoli

e la Corte d'appello di Firenze, rispettivamente con ordinanze 8

ottobre 1973 e 18 giugno 1974, lo hanno denunziato in riferimento al

solo art. 24.

Dopo gli adempimenti di legge le sei ordinanze di cui sopra, non

essendovi stati né costituzione né intervento di parti, sono state

portate alla cognizione della Corte nell'odierna camera di consiglio ai

sensi dell'art. 26, comma secondo, della legge n. 87 del 1953. Considerato in diritto :

1. - I sei giudizi, come sopra promossi, vanno riuniti per essere

decisi con unica sentenza, data l'identità della questione che ne

forma oggetto.

2. - L'art. 140 c.p.c., in tema di notificazioni, stabilisce: "Se

non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per

incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente,

l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale dove la

notificazione deve eseguirsi, affigge avviso di deposito alla porta

dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene

dà notizia con raccomandata con avviso di ricevimento".

La giurisprudenza della Cassazione, argomentando dal fatto che

l'art. 140 non richiede che la ricevuta di ritorno della raccomandata

debba essere allegata all'originale dell'atto da notificare, ritiene

che la notifica debba reputarsi perfetta con la spedizione della

raccomandata.

Secondo l'ordinanza di rimessione, la decorrenza dei termini

processuali dal momento della spedizione della raccomandata e non da

quello del suo recapito, comprometterebbe gravemente il diritto di

difesa del convenuto, a danno del quale possono verificarsi preclusioni

o decadenze. La norma sarebbe quindi in contrasto con con l'art. 24,

comma secondo, della Costituzione.

Inoltre, poiché l'art. 149 c.p.c. dispone, al contrario dell'art.

140, in caso di notificazione a mezzo posta, che la ricevuta di ritorno

della raccomandata debba essere allegata all'originale, con la

conseguenza che la notifica va considerata perfetta solo alla data

della ricezione della raccomandata, la norma violerebbe anche l'art. 3

della Costituzione, non trovando alcuna razionale giustificazione la

disparità di trattamento tra chi riceva la notificazione ai sensi

dell'art. 140 c.p.c. e chi la riceva ai sensi dell'art. 149.

3. - Entrambe le censure non hanno fondamento.

Per quanto riguarda l'art. 24 della Costituzione va affermato

infatti che, nell'ambito del processo civile, ai fini della garanzia di

difesa del destinatario delle notificazioni per ufficiale giudiziario

deve ritenersi sufficiente che copia dell'atto pervenga nella sfera di

disponibilità del destinatario medesimo. Ed è ovvio che, ove questi

si allontani, sia un suo onere predisporre le cose in modo che possa

essere informato di eventuali comunicazioni che siano a lui dirette.

Nel caso previsto dall'art. 140 appare sufficiente al detto fine

l'affissione alla porta, mentre l'avviso di ricevimento aggiunge al

minimo richiesto dal diritto di difesa un ulteriore elemento di

garanzia.

Le precedenti decisioni della Corte, indicate dai giudici a quo,

non sono pertinenti, in quanto riguardano casi diversi e non occorre

indugiare in un dettagliato esame di esse poiché, nel rispetto del

diritto di difesa e del principio di ragionevolezza, non esistono

impedimenti di ordine costituzionale a che le modalità delle notifiche

siano diversamente disciplinate, in relazione ai singoli procedimenti e

agl'interessi che attraverso essi debbono trovare tutela.

Tali interessi - in riferimento ai quali questa Corte ebbe a

dichiarare la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 169

c.p.p. - sono diversi nel procedimento penale e in quello civile, nel

quale il diritto di difesa di ciascuna parte va contemperato con quello

dell'altra, cosicché, con riguardo alle notifiche, a ragione vengono

tenuti presenti non solo gli interessi del destinatario dell'atto, ma

anche le esigenze del notificante, sul quale possono gravare oneri di

notifica entro termini di decadenza.

4. - Per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 3 della

Costituzione, per la diversa e più favorevole disciplina - per il

destinatario dell'atto - che sarebbe stata dettata dall'art. 149 c.p.c.

a proposito delle notificazioni a mezzo posta, è da rilevare che la

disciplina delle notificazioni per posta, quale risulta dagli artt. 6,

8 e 9 del r.d. n. 2393 del 1923 e dagli artt. 170 e segg. del r.d. n.

689 del 1940 (nonché dall'art. 149 c.p.c.), dimostra proprio il

contrario di quanto affermato nelle ordinanze di rimessione.

Nel caso di notifica per posta, infatti, la ricevuta di ritorno

riguarda l'unica operazione predisposta perché l'atto pervenga nella

sfera del destinatario ed equivale alla relata che l'ufficiale

giudiziario appone in calce all'originale dell'atto qualora questo si

notifichi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Se il destinatario è

irreperibile o il plico venga rifiutato, si ha affissione di avviso

presso la casa del destinatario e se ne fa menzione nella ricevuta di

ritorno (così come nel caso dell'art. 140 se ne fa menzione nella

relata dell'ufficiale giudiziario), ma manca completamente il secondo

avviso di cui all'art. 140 c.p.c.

La notifica a mezzo posta, quindi, non prevede per il destinatario

maggiori garanzie di quelle previste dall'art. 140; con la conseguente

palese infondatezza anche dell'eccezione d'illegittimità

costituzionale sollevata sulla base di tale erroneo presupposto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 140 del codice di procedura civile, sollevata con le

ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULTO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:213 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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