Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio non puo' essere chiamato in causa ma puo' intervenire in ogni fase e grado del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 105 del codice di procedura civile. Al fine di consentire l'eventuale intervento del magistrato, il presidente del tribunale deve dargli comunicazione del procedimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima udienza. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nel giudizio di rivalsa se il magistrato non e' intervenuto volontariamente in giudizio. Non fa stato nel procedimento disciplinare. Il magistrato cui viene addebitato il provvedimento non puo' essere assunto come teste ne' nel giudizio di ammissibilita', ne' nel giudizio contro lo Stato.

Testo vigente dal 15 aprile 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-04-13;117~art6 · fonte del testo

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