Art. 61 — interventi correttivi del costo del personale (Art.66 del d.lgs n.29 del 1993)

Fermo restando il disposto dell'articolo ((17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,)) e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, il Ministro ((dell'economia e delle finanze)), informato dall'amministrazione competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo l'adozione di misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75)). Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze l'esistenza di controversie relative al rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio, ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero ((dell'economia e delle finanze)). Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, il Ministro ((dell'economia e delle finanze)) presenta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni esecutive di altre autorita' giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale. Il Ministro ((dell'economia e delle finanze)) provvede, con la stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la estensione generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla entita' della spesa autorizzata.

Testo vigente dal 22 giugno 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 giugno 2017

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2005 al 22 giugno 2017. 61 parole tolte, 34 parole aggiunte.

Fermo restando il disposto dell'articolo tolto: 11-ter, comma 7 aggiunto: 17, comma 12-bis, della legge tolto: 5 agosto 1978 aggiunto: 31 dicembre 2009, n. tolto: 468 aggiunto: 196, e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi … causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, il Ministro tolto: del tesoro, del bilancio e della programmazione economica aggiunto: dell'economia e delle finanze, informato dall'amministrazione competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo l'adozione di misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio. tolto: La relazione e' trasmessa altresi' al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il CNEL. 1-bis aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della … finanze, puo' intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civileaggiunto: . Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a conoscenza di decisioni giurisdizionali … comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero tolto: del tesoro, del bilancio e della programmazione economica aggiunto: dell'economia e delle finanze. Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, il Ministro tolto: del tesoro, del bilancio e della programmazione economica aggiunto: dell'economia e delle finanze presenta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale … una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale. Il Ministro tolto: del tesoro, del bilancio e della programmazione economica aggiunto: dell'economia e delle finanze provvede, con la stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art61 · fonte del testo

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