Art. 104 c.p.c. — Pluralità di domande contro la stessa parte
[1]((Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo piu' domande anche non altrimenti connesse, purche' sia osservata la norma dell'art. 10 secondo comma.
[2]E' applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1951
