Corte costituzionale

Sentenza n. 455/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1997 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 105, secondo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

il 15 novembre 1996 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento

civile vertente tra MIX s.r.l. e l'Istituto Bancario San Paolo di

Torino s.p.a. ed altro, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 1997

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima

serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di costituzione dell'Istituto Bancario San Paolo di

Torino s.p.a;

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di impugnazione, instaurato dalla

parte che in primo grado aveva svolto intervento, qualificato adesivo

dipendente, la Corte d'appello di Torino, con ordinanza in data 15

novembre 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.

105, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in

cui, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza,

preclude al terzo, che abbia spiegato intervento adesivo dipendente,

di impugnare autonomamente la sentenza per la tutela del proprio

interesse.

Il giudice remittente premette in fatto che il giudizio di primo

grado, avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione immobiliare,

era stato promosso dal fideiussore nei confronti del creditore per

far dichiarare estinta l'obbligazione fideiussoria, essendosi estinta

quella principale per remissione, e che in tale giudizio era

intervenuto il debitore principale, che aveva interesse

all'accertamento dell'estinzione della obbligazione da opporre nel

giudizio di rivalsa instaurando dal fideiussore; avverso la sentenza

con la quale il tribunale di Casale Monferrato aveva rigettato

l'opposizione, ritenendo legittima l'esecuzione intrapresa dal

creditore, era stato proposto appello dal solo debitore intervenuto,

poiché il fideiussore vi aveva prestato acquiescenza.

Il remittente, dopo aver ricordato che la norma in esame è stata

ed è tuttora interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel

senso di riconoscere all'interventore adesivo dipendente poteri

limitati all'espletamento di un'attività accessoria e subordinata a

quella della parte adiuvata, con esclusione del potere di

impugnazione della sentenza, cui abbia prestato acquiescenza la parte

adiuvata, osserva come dalla detta norma possano derivare effetti

paradossali e pregiudizievoli per il terzo intervenuto ad adiuvandum.

In particolare, il remittente sottolinea che quando il terzo

partecipa al processo in qualità di interventore adesivo dipendente

è privo del potere di impugnazione, mentre se ad esso è rimasto

estraneo potrà dimostrare in un secondo processo, ex art. 404 del

codice di procedura civile, l'esistenza di ragioni che dovevano

determinare una diversa conclusione in ordine al rapporto sostanziale

pregiudiziale.

Ad avviso del giudice a quo, sussisterebbe disparità di

trattamento tra situazioni analoghe; infatti, con riferimento al

rapporto sostanziale dedotto nel caso di specie, mentre al

fideiussore che intervenga nel processo è riconosciuto il potere di

autonoma impugnazione, trattandosi di un rapporto di garanzia propria

che determina l'inscindibilità delle cause, ex art. 331 cod. proc.

civ., il debitore garantito, nei cui confronti il fideiussore abbia

già intentato azione di rivalsa, non può invece impugnare la

sentenza emessa nel processo tra fideiussore e creditore, al quale

egli abbia partecipato quale interventore adesivo dipendente.

L'intervento nel processo del debitore garantito si risolverebbe

poi in una diminuzione della possibilità di azione e di difesa del

medesimo, non potendo egli, attraverso l'impugnazione della sentenza,

che gli è preclusa, contrastare i riflessi, nei propri confronti,

del giudicato tra le parti principali.

2. - La parte appellata del procedimento a quo ha depositato

tardivamente atto di costituzione nel presente giudizio. Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Torino ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 105, secondo comma, del codice

di procedura civile, che, nella interpretazione consolidata della

giurisprudenza, non riconosce all'interventore adesivo dipendente il

potere di autonoma impugnazione della sentenza per la tutela del

proprio interesse.

Ad avviso del giudice a quo, la indicata norma si porrebbe

anzitutto in contrasto con il principio di eguaglianza, per la

irragionevole disparità di trattamento che essa opera tra le parti

del processo riguardo al potere di autonoma impugnazione, il quale è

negato all'interventore adesivo dipendente limitatamente alla tutela

del proprio interesse, mentre è ammesso in altre ipotesi analoghe,

quale quella del fideiussore; inoltre, la medesima norma sarebbe

lesiva del diritto di azione dell'interventore adesivo dipendente,

che non può autonomamente tutelare il proprio interesse, sebbene sia

proprio questo a legittimarne l'intervento nel processo.

2. - La questione non è fondata.

La disciplina dell'intervento volontario, contenuta nell'art. 105

del codice di procedura civile, dimostra come il legislatore abbia

voluto nettamente differenziare l'ipotesi di colui che interviene nel

processo per far valere un proprio diritto nei confronti di tutte le

parti o di alcune di esse, di cui al primo comma, da quella, prevista

nel secondo comma, di chi interviene per aderire, in forza di un

proprio interesse, alla domanda di una parte. Mentre l'intervento

svolto per la tutela di un diritto determina un ampliamento

oggettivo, oltre che soggettivo, della lite, poiché con esso si

introduce una nuova domanda, che comunque modifica il thema

decidendum fissato dalle parti originarie, l'intervento diretto alla

tutela di un interesse comporta invece un ampliamento solo soggettivo

del processo, in quanto l'interventore adesivo dipendente si limita a

sostenere le ragioni di una parte, senza dedurre un proprio diritto.

La diversità ontologica degli istituti posti a tutela delle

diverse situazioni giuridiche rappresentate dalle parti intervenienti

costituisce il fondamento del consolidato orientamento

giurisprudenziale, che riconosce poteri processuali diversi alle

dette parti; l'interventore principale può infatti esercitare tutti

i poteri propri delle parti originarie, così come, del resto, gli

sarebbe consentito, qualora facesse valere il proprio diritto in un

autonomo e separato giudizio, mentre il terzo che decide di

intervenire nel processo soltanto per sostenere le ragioni altrui,

quando vi abbia interesse, non può che assumere una posizione

subordinata rispetto a quella dell'adiuvato, le cui vicende

processuali egli ha anticipatamente accettato di condividere. Onde

è del tutto ragionevole la preclusione del potere di impugnazione

rispetto all'interventore adesivo dipendente, quando l'adiuvato abbia

rinunciato ad impugnare o abbia prestato acquiescenza alla sentenza,

poiché il terzo intervenuto ad adiuvandum non ha poteri dispositivi

sulla lite, la cui decisione solo in via mediata può produrre

effetti giuridici sulla sua posizione sostanziale.

Deve escludersi che la norma in esame, come interpretata dalla

giurisprudenza, si ponga in contrasto con i dedotti parametri

costituzionali, in quanto, se la parte assume effettivamente la veste

di interventore adesivo dipendente, scegliendo di partecipare al

processo in posizione subordinata a quella dell'adiuvato e di

espletare un'attività accessoria, non può dolersi del mancato

riconoscimento di poteri non esercitati dall'adiuvato, mentre qualora

la parte, pur dichiarando di intervenire adesivamente, deduca però

una autonoma pretesa di diritto, non può non riconoscersi ad essa un

potere di impugnazione, affatto indipendente da quello delle altre

parti.

All'interventore adesivo dipendente, piuttosto, la giurisprudenza

riconosce un potere autonomo di impugnazione, nell'ipotesi in cui la

sentenza contenga provvedimenti che incidono in modo diretto ed

immediato nella sfera giuridica del medesimo; trattasi di

un'applicazione del fondamentale principio dell'interesse ad agire e

più specificamente dell'interesse ad impugnare, in forza del quale

l'ammissibilità del gravame è in stretta correlazione alla

soccombenza, sì che ove l'interventore adesivo dipendente abbia

subito un concreto pregiudizio, per effetto di statuizioni contenute

nella sentenza, che su di lui incidano direttamente e

sfavorevolmente, egli è certamente legittimato a proporre

impugnazione, a differenza di colui che non vede respingere una

propria pretesa di diritto e che solo indirettamente è pregiudicato

dalla pronuncia, contro la quale non può quindi avere alcuna

potestà.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 105, secondo comma, del codice di procedura civile,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla

Corte d'appello di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:455 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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