Corte costituzionale

Ordinanza n. 301/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1999 · relatore Cesare Ruperto

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1,

della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati

nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile

dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1997 dal

Tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra Sidoti

Francesco e il Presidente del Consiglio dei Ministri, iscritta al n.

104 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti l'atto di costituzione di Sidoti Francesco, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1999 il giudice relatore

Cesare Ruperto;

Uditi l'avv. Giovanni Giacobbe per Sidoti Francesco e l'avvocato

dello Stato Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Ritenuto che - nel corso della fase di delibazione

dell'ammissibilità di una domanda proposta da un magistrato contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il risarcimento

dei danni cagionatigli dall'adozione nei suoi confronti, da parte del

GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria, di un provvedimento di

custodia cautelare, asseritamente illegittimo - il Tribunale di

Messina, con ordinanza emessa il 14 luglio 1997, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della

legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati

nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile

dei magistrati), in cui si prevede, quale foro competente a conoscere

delle relative controversie, il tribunale del luogo dove ha sede la

corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso

l'ufficio giudiziario al quale apparteneva il magistrato al momento

del fatto, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le sue

funzioni in uno degli uffici di tale distretto, essendo allora

competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello

dell'altro distretto più vicino, diverso da quello in cui il

magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto;

che, a giudizio del rimettente, dovendosi ravvisare la ratio di

una tale deroga agli ordinari criteri di competenza territoriale

nella necessità di evitare turbative alla serenità ed imparzialità

del giudicante - riportabili al disagio di decidere nei confronti di

un magistrato operante nello stesso ufficio o nello stesso distretto

di appartenenza -, la denunciata norma si pone in contrasto con gli

artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede analogo e

speculare spostamento della competenza territoriale quando l'attore

sia a sua volta un magistrato che al momento del fatto (come nella

fattispecie) svolgeva la sua attività nel distretto al quale

appartiene l'ufficio giudiziario chiamato a decidere sulla sua

domanda risarcitoria;

che infatti, secondo il rimettente, il "magistrato-danneggiante"

viene a trovarsi, rispetto al suo contraddittore, in una posizione

deteriore, non mitigata dalla circostanza dell'essere l'azione

formalmente esperita nei confronti della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, essendo la relativa decisione comunque idonea ad incidere

nei suoi confronti sia sotto il profilo economico sia sotto quello

disciplinare, morale e professionale;

che da ciò deriverebbe appunto la violazione del diritto di

difesa e, insieme, del principio di uguaglianza per irragionevole

disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente analoghe,

violazione ascrivibile ad una mera dimenticanza del legislatore (non

colmabile in via interpretativa, attesa la natura eccezionale della

norma impugnata), come sarebbe reso evidente dalla comparazione della

fattispecie in esame con quella dell'art. 11 cod. proc. pen., dove è

previsto l'obbligatorio spostamento della competenza territoriale

tanto nell'ipotesi in cui il magistrato sia soggetto passivo

dell'azione penale quanto in quella in cui egli assuma la veste di

parte lesa dal reato;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha

concluso per la declaratoria di infondatezza della sollevata

questione, trattandosi di materia la cui regolamentazione è affidata

alla discrezionalità del legislatore, rispetto alla quale la

inusualità e la marginalità del caso in esame non consentono di

pervenire ad un giudizio di irragionevolezza della regolamentazione

impugnata;

che si è altresì costituito l'attore del giudizio a quo,

concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine,

di infondatezza della sollevata questione.

Considerato che, nel prospettare la questione, il Tribunale non ha

adeguatamente tenuto conto della peculiarità del giudizio a quo,

vo'lto all'accertamento dell'esistenza o non di un'obbligazione di

danni a carico dello Stato, in persona del Presidente del Consiglio

dei Ministri, unica parte convenuta (in senso sostanziale e formale)

nel giudizio stesso;

che, proprio in ragione di tale peculiarità, è erroneo porre

sullo stesso piano e tra loro rapportare la figura dell'attore e

quella del magistrato al cui comportamento, atto o provvedimento, si

faccia risalire l'asserita responsabilità dei richiesti danni; il

quale magistrato, infatti, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge n.

117 del 1998, ha la veste di soggetto processuale meramente eventuale

e non autonomo: non potendo egli essere chiamato in causa, ma essendo

soltanto legittimato a svolgere intervento adesivo dipendente ex art.

105, secondo comma, cod. proc. civ., (in mancanza di che - come

risulta espressamente dal testo della citata norma - non fa stato

nel giudizio di rivalsa contro di lui la pronuncia di condanna, la

quale poi in nessun caso fa stato in sede disciplinare);

che, non sussistendo dunque i presupposti per la comparabilità

delle situazioni all'interno di codesto autonomo sistema processuale

- la cui ratio si fonda, per precisa ed incensurabile scelta di

politica legislativa, sull'esigenza di evitare un contenzioso diretto

tra il danneggiato e l'organo giurisdizionale cui si faccia risalire

l'asserita responsabilità civile -, non è ravvisabile il vulnus al

principio di uguaglianza in correlazione al diritto di difesa,

prospettato sotto lo specifico profilo di cui sopra;

che sotto un più ampio profilo, poi, questa Corte ha già

rilevato - successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di

rimessione - come appaia netta, con riguardo al bilanciamento degli

opposti valori e interessi in materia, la differenza strutturale e

funzionale tra processo civile e processo penale, per cui si deve

escludere che la regola derogatoria della competenza di cui al

richiamato art. 11 cod. proc. pen. sia da assumere necessariamente a

criterio generale (ordinanza n. 462 del 1997); e come il solo

legislatore possa, nell'esercizio del suo potere discrezionale,

stabilire quando ricorra quell'identità di ratio che imponga

l'estensione del criterio di cui a tale articolo, e quando invece

ciò non avvenga affatto o la stessa finalità sia realizzabile

attraverso la previsione di un foro derogatorio appropriato alla

specifica materia (sentenza n. 51 del 1998). Considerazioni, queste,

che valgono evidentemente anche a proposito della regola derogatoria

di cui alla denunciata norma, giacché la relazione tra la qualità

dell'attore, di magistrato esercente le funzioni nel distretto, e

l'ufficio giudiziario del distretto medesimo, chiamato a decidere

sulla sua domanda, ricade allo stesso modo che con riguardo alle

cause civili aventi qualunque altro oggetto, nella sfera di

discrezionalità riservata al legislatore, il quale può ritenere

sufficienti ad assicurare l'imparzialità del giudicante le norme

sull'astensione e la ricusazione, ovvero scegliere di ampliare la

portata della necessaria garanzia in materia con l'introduzione di

ulteriori norme derogatorie;

che costituisce appunto esercizio di detta discrezionalità il

successivo intervento attuato con legge 2 dicembre 1998, n. 420, la

quale - dettando nuove e diverse disposizioni in materia, peraltro

non applicabili, ratione temporis, nel giudizio a quo -, non solo ha

modificato gli artt. 4, comma 1, ed 8, comma 2, della legge n. 117

del 1988 e lo stesso art. 11 cod. proc. pen., ma ha anche inserito

nel codice di procedura civile l'art. 30-bis, dove si prevede che

tutte le cause in cui sono comunque parti i magistrati appartengono

alla competenza del giudice, ugualmente competente per materia,

determinato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen;

che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente

infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n.

117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni

giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di

Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:301 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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