Art. 1913 c.c. — Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

[1]L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si e' verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non e' necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

[2]Nelle assicurazioni contro la mortalita' del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1913 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 20663/2025

    22 luglio 2025

    In tema di assicurazione contro i danni, in presenza di una clausola di decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo in caso di dolosa esagerazione del danno (consistente nella consapevole amplificazione della quantificazione del danno allo scopo di ottenere un'indennità superiore a quella spettante secondo il contratto, indipendentemente dall'idoneità del contegno all'induzione in errore della compagnia assicuratrice), l'onere di provare tale dolosa esagerazione grava sull'assicuratore e non può ritenersi assolto per il semplice fatto che l'assicurato, dopo avere agito in giudizio per ottenere il pagamento dell'indennità in una certa misura, sia riuscito a provare solo una piccola parte del danno richiesto con l'atto introduttivo.

    Art. 1913 c.c. · Art. 1341 c.c. · Art. 1882 c.c. · Art. 1892 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 206 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 15605/2025

    11 giugno 2025

    In tema di assicurazione contro i danni, la clausola di decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo in caso di dolosa esagerazione del danno non è nulla in ragione del suo contenuto ma, comportando una limitazione di responsabilità per l'assicuratore, ha carattere vessatorio e va, quindi, specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.

    Art. 1913 c.c. · Art. 1892 c.c. · Art. 1898 c.c. · Art. 1932 c.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 80 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1913 · fonte del testo

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