Codice civile

Art. 1314 c.c. — Obbligazioni divisibili

Se piu' sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non e' solidale, ciascuno dei creditori non puo' domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non e' tenuto a pagare il debito che per la sua parte.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1314 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1486/2026

    22 gennaio 2026

    I crediti del de cuius entrano a far parte della comunione ereditaria, con la conseguenza che ciascun coerede può agire in giudizio per far valere l'intero credito comune o soltanto la propria quota, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri, e, in forza del disposto dell'art. 1304 c.c., può singolarmente stipulare con la controparte una transazione, di cui ogni altro coerede - concreditore è libero di profittare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, a seguito della transazione intervenuta tra il debitore e uno dei coeredi creditori, aveva dichiarato cessata la materia del contendere rispetto al coerede che aveva transatto e, in difetto di adesione dell'altro, aveva deciso la controversia riguardo a quest'ultimo con riferimento all'intero credito).

    Art. 1314 c.c. · Art. 727 c.c. · Art. 757 c.c. · Art. 1295 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1314 · fonte del testo

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