Art. 43 — Termine per l'accertamento

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Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro ((entro il 31 dicembre del quarto anno successivo)) a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento puo' essere notificato ((fino al 31 dicembre del quinto anno successivo)) a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte. 49

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 28 marzo 1997, n.79 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n.140

49

Il D.L. 28 marzo 1997, n.79 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n.140 ha disposto (con l'art. 9-bis comma 18) che "L'intervenuta definizione da parte delle societa' od associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte del titolare di azienda coniugale non gestita in forma societaria costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini previsti dall'articolo 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni."

Testo in vigore dal 12 agosto 1997 al 1 gennaio 2003

Corte di cassazione

22 pronunce che riguardano l’art. 43, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 16726/2026

    28 maggio 2026

    Il raddoppio dei termini per l'accertamento, previsto, dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, per i casi di rilevanza penale dell'illecito tributario, è legato alla gravità della violazione, che si manifesta con l'inoltro della denuncia penale agli organi competenti a procedere penalmente, in esito a una positiva delibazione di esistenza degli estremi di reato, restando a tal fine del tutto irrilevante l'esito del procedimento penale scaturente dalla predetta denuncia, sicché permane anche ove questo si concluda con l'archiviazione.

    Art. 43

    Rassegna di maggio 2026, p. 272 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12373/2026

    3 maggio 2026

    In tema di accertamento tributario, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti tributari dall'art. 60, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui si tratti di verificare se l'atto impositivo sia stato notificato dall'Ufficio prima del 2 settembre 2015 - data indicata nella disposizione transitoria contenuta nell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015 - e sia, quindi, soggetto alla disciplina sul cd. raddoppio dei termini per l'accertamento dettata dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo introdotto dal d.l. n. 223 del 2006 conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006.

    Art. 43 · Art. 60 Accertamento imposte sui redditi

    Rassegna di maggio 2026, p. 221 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9395/2026

    14 aprile 2026

    In tema di imposte sui redditi, l'operazione di trasformazione di un'azienda speciale in società per azioni, ai sensi dell'art. 17 della l. n. 127 del 1997, ratione temporis vigente, integra un'ipotesi di "trasformazione/conferimento" avente natura realizzativa e, pertanto, fiscalmente onerosa, con la conseguenza che il diritto di concessione conferito, in tale contesto, alla società, ancorché in assenza di un esborso monetario, costituisce un costo ammortizzabile ai sensi dell'art. 103, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, compatibile con la deduzione del canone periodico corrisposto all'ente concedente, stante la diversa funzione economica e fiscale delle due deduzioni.

    Art. 43 · Art. 17 Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo · Art. 115 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 103 t.u.i.r.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 395 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1284/2026

    21 gennaio 2026

    In tema di accertamento fiscale e di irrogazione delle sanzioni tributarie, il potere di autotutela tributaria sostitutiva - traendo fondamento dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost., orientati al perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati - consente all'Amministrazione finanziaria, accortasi di un errore nell'indicazione delle sanzioni, di annullare l'atto impositivo viziato, sia per vizi formali che sostanziali, e di emetterne uno nuovo recante una maggiore sanzione, purché non sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento previsto dal singolo tributo e non sia intervenuto un giudicato, senza che trovi applicazione il requisito della "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi".

    Art. 43 · Art. 10-quater Statuto del contribuente · Art. 10-quinquies Statuto del contribuente · Art. 2 cost.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 117 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 141/2003

    Questione inammissibile
    24 aprile 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione e al principio di ragionevolezza, dell'art. 43, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che consente integrazioni o modifiche di precedenti accertamenti solo in base alla sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi, con esclusione di correzioni nell'apprezzamento di elementi già a disposizione. L'ordinanza di rimessione, infatti, non dando atto della deduzione in primo grado della contestazione della legittimità del nuovo avviso di accertamento, in difetto della novità e della conoscenza sopravvenuta di elementi, che sola renderebbe ammissibile la proposizione della questione in appello, risulta priva di una idonea descrizione della fattispecie concreta e presenta, altresì, una motivazione insufficiente e contraddittoria, in relazione alla complessità delle implicazioni inerenti ad una corretta impostazione del problema, mancando financo una formulazione conclusiva della questione, onde non si comprende se il rimettente si dolga della non integrabilità o della non sostituibilità dell'accertamento. - Sulla inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze prive di motivazione sulla rilevanza ovvero che contengano una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza, cfr. ordinanze, citate, n. 346, n. 358, n. 385, n. 396, n. 495/2000.

    Art. 97 cost. · Art. 53 cost. · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi · Art. 57 Disposizioni sul processo tributario

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 227/1994

    Questione inammissibile
    8 giugno 1994

    È manifestamente inammissibile - in quanto proposta in forma eventuale, senza che il giudice rimettente abbia effettuato la necessaria scelta interpretativa - la questione di costituzionalità dell'art. 43, commi primo e secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sollevata per l'ipotesi in cui la presentazione del modello 101 da parte di chi risulti percettore di altri redditi oltre quello da lavoro dipendente equivalga ad omessa presentazione della dichiarazione, con conseguente applicabilità del relativo maggior termine (sei anni, anziché cinque) per la notifica dell'avviso di accertamento. - v. massima precedente (ed, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost. · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 56/1992

    Questione infondata
    18 febbraio 1992

    Manifesta infondatezza della questione in quanto la diversità dei termini si riporta a differenti tipologie dei tributi, mentre, d'altra parte, la legge di delega stabilisce una unificazione di essi soltanto "ove possibile".

    Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

22 versioni dal 1973

1973oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 13 giugno 2025 — 1 gennaio 2027in vigoreper un anno
  3. 9 ottobre 2024 — 13 giugno 2025per 8 mesi
  4. 14 luglio 2024 — 9 ottobre 2024per 3 mesi
  5. 16 maggio 2024 — 14 luglio 2024per un mese
  6. 25 giugno 2020 — 16 maggio 2024per 4 anni
  7. 19 dicembre 2018 — 25 giugno 2020per un anno
  8. 12 agosto 2018 — 19 dicembre 2018per 4 mesi
  9. 1 gennaio 2018 — 12 agosto 2018per 7 mesi
  10. 6 dicembre 2017 — 1 gennaio 2018per 26 giorni
  11. 1 gennaio 2016 — 6 dicembre 2017per un anno
  12. 28 novembre 2015 — 1 gennaio 2016per un mese
  13. 2 settembre 2015 — 28 novembre 2015per 3 mesi
  14. 28 dicembre 2011 — 2 settembre 2015per 4 anni
  15. 28 febbraio 2010 — 28 dicembre 2011per un anno
  16. 12 agosto 2006 — 28 febbraio 2010per 4 anni
  17. 12 maggio 2005 — 12 agosto 2006per un anno
  18. 23 febbraio 2003 — 12 maggio 2005per 2 anni
  19. 1 gennaio 2003 — 23 febbraio 2003per un mese
  20. 12 agosto 1997 — 1 gennaio 2003per 5 anni
  21. 30 maggio 1997 — 12 agosto 1997per 2 mesi
  22. 16 ottobre 1973 — 30 maggio 1997testo originarioper 24 anni

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 1997

Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1997 al 12 agosto 1997. 2 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro aggiunto: entro il 31 dicembre del tolto: quinto aggiunto: quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Nei casi … del titolo I l'avviso di accertamento puo' essere notificato fino al 31 dicembre del tolto: sesto aggiunto: quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Fino …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art43 · fonte del testo

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