Art. 7 (Approvazione) — Modifiche al testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175

Al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 46, comma 1, primo periodo, le parole: «e il contributo per il Servizio sanitario nazionale» sono soppresse;
  • b)all'articolo 57, comma 3, lettera h), le parole: «all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
  • c)all'articolo 65, comma 4:
  • 1)le parole: «dell'articolo 42, comma 3, e dell'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 262, comma 3, e dell'articolo 293, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
  • 2)le parole: «negli articoli 56 e 57, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 286 e 293, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
  • d)all'articolo 74, comma 1, secondo periodo, le parole: «agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 159, comma 2, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
  • e)all'articolo 96, comma 5, terzo periodo, le parole: «all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
  • f)all'articolo 102:
  • 1)alla sotto-rubrica, dopo le parole: «ex articolo 48-ter» sono inserite le seguenti «, commi 2,3 e 4»;
  • 2)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In caso di perfezionamento della conciliazione, ferma restando la riduzione delle sanzioni prevista dall'articolo 69-trices del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 99 o di redazione del processo verbale di cui agli articoli 100 e 101.»;
  • 3)il comma 2 e' abrogato;
  • 4)al comma 3, le parole: «all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura prevista dall'articolo 69-tricies bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
  • 5)al comma 4 le parole: «dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 353 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
  • g)all'articolo 127, comma 2, le parole: «dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 116, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10».

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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