Art. 43 — Termine per l'accertamento
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Articolo abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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22 pronunce che riguardano l’art. 43, dalle Rassegne del Massimario.
Il raddoppio dei termini per l'accertamento, previsto, dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, per i casi di rilevanza penale dell'illecito tributario, è legato alla gravità della violazione, che si manifesta con l'inoltro della denuncia penale agli organi competenti a procedere penalmente, in esito a una positiva delibazione di esistenza degli estremi di reato, restando a tal fine del tutto irrilevante l'esito del procedimento penale scaturente dalla predetta denuncia, sicché permane anche ove questo si concluda con l'archiviazione.
Art. 43
In tema di accertamento tributario, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti tributari dall'art. 60, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui si tratti di verificare se l'atto impositivo sia stato notificato dall'Ufficio prima del 2 settembre 2015 - data indicata nella disposizione transitoria contenuta nell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015 - e sia, quindi, soggetto alla disciplina sul cd. raddoppio dei termini per l'accertamento dettata dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo introdotto dal d.l. n. 223 del 2006 conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006.
Art. 43 · Art. 60 Accertamento imposte sui redditi
In tema di imposte sui redditi, l'operazione di trasformazione di un'azienda speciale in società per azioni, ai sensi dell'art. 17 della l. n. 127 del 1997, ratione temporis vigente, integra un'ipotesi di "trasformazione/conferimento" avente natura realizzativa e, pertanto, fiscalmente onerosa, con la conseguenza che il diritto di concessione conferito, in tale contesto, alla società, ancorché in assenza di un esborso monetario, costituisce un costo ammortizzabile ai sensi dell'art. 103, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, compatibile con la deduzione del canone periodico corrisposto all'ente concedente, stante la diversa funzione economica e fiscale delle due deduzioni.
Art. 43 · Art. 17 Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo · Art. 115 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 103 t.u.i.r.
In tema di accertamento fiscale e di irrogazione delle sanzioni tributarie, il potere di autotutela tributaria sostitutiva - traendo fondamento dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost., orientati al perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati - consente all'Amministrazione finanziaria, accortasi di un errore nell'indicazione delle sanzioni, di annullare l'atto impositivo viziato, sia per vizi formali che sostanziali, e di emetterne uno nuovo recante una maggiore sanzione, purché non sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento previsto dal singolo tributo e non sia intervenuto un giudicato, senza che trovi applicazione il requisito della "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi".
Art. 43 · Art. 10-quater Statuto del contribuente · Art. 10-quinquies Statuto del contribuente · Art. 2 cost.
In tema di esercizio del potere impositivo, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente annullare, per vizi di forma o di merito, una cartella di pagamento, emessa ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, ed emettere, in sostituzione, un nuovo avviso di accertamento, purché la riedizione del potere impositivo, a seguito dell'esercizio dell'autotutela, avvenga entro il termine decadenziale di cui agli artt. 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo ratione temporis vigente, in conformità alla giurisprudenza unionale che ammette l'autotutela sostitutiva entro un ambito temporale definito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rilevando che l'Amministrazione, prendendo atto delle osservazioni del contribuente, aveva sanato correttamente, entro il termine di decadenza previsto, l'errore di calcolo degli interessi sulla sorte capitale, come originariamente indicati nella cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi).
Art. 43 · Art. 36-bis Accertamento imposte sui redditi · Art. 54-bis d.P.R. 633/1972 · Art. 57 d.P.R. 633/1972
Le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 12, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009 - che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del suddetto decreto, e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero - hanno natura procedimentale e non sostanziale e si applicano, pertanto, anche in relazione a periodi d'imposta antecedenti alla loro entrata in vigore (1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dall'applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2, del suddetto decreto.
Art. 43 · Art. 57 d.P.R. 633/1972 · Art. 20 Sanzioni tributarie
La presunzione di evasione di cui all'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009 (in vigore dal 1° luglio 2009), per gli investimenti e le attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, ha natura sostanziale, sia perché le presunzioni sono regolate nel codice civile sia per non pregiudicare l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione, e conseguentemente non ha efficacia retroattiva, mentre hanno natura procedimentale - e soggiacciono, dunque, al principio tempus regit actum - le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dello stesso art. 12 (alla cui stregua sono raddoppiati, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero), le quali, pertanto, si applicano anche in relazione ai periodi d'imposta antecedenti all'entrata in vigore del suddetto d.l. ed indipendentemente dalla suddetta presunzione legale.
Art. 43 · Art. 57 d.P.R. 633/1972 · Art. 20 Sanzioni tributarie
L'accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta, riferibile alla contestazione di utili extracontabili, costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano; ne consegue che il raddoppio dei termini per l'accertamento nei confronti della società, ai sensi dell'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo vigente ratione temporis), vale anche per i soci, per i quali l'accertamento consegue automaticamente in base alla presunzione di percezione degli utili extracontabili conseguiti dalla società.
Art. 43
In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8-bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria.
Art. 43 · Art. 38 Accertamento imposte sui redditi
In materia di imposte sui redditi, ove il contribuente modifichi le indicazioni inserite nella dichiarazione, presentandone una integrativa, da quest'ultima - e non da quella originaria - decorre, con riguardo alle modifiche apportate, il termine di decadenza per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, poiché, diversamente, lo stesso verrebbe eroso in caso di rettifica effettuata a ridosso della relativa scadenza. (Fattispecie relativa all'impugnazione di una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 sulla dichiarazione integrativa).
Art. 43 · Art. 25 Riscossione imposte sul reddito · Art. 36-bis Accertamento imposte sui redditi
In caso di scissione societaria parziale, ove la notifica dell'avviso di accertamento alla società scissa sia invalida mentre risulti validamente e tempestivamente eseguita quella nei confronti della società beneficiaria, obbligata in solido per i debiti erariali riferibili a periodi di imposta anteriori alla data di efficacia dell'operazione, deve escludersi la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere accertativo nei riguardi della prima, trovando applicazione gli effetti espansivi favorevoli al creditore nei confronti dei debitori solidali, previsti dall'art. 1310 c.c. con riguardo alla prescrizione, i quali determinano la conservazione del diritto all'esplicazione dei poteri d'accertamento, anche quando l'atto impositivo risulti validamente notificato solo ad alcuni dei debitori solidali.
Art. 43 · Art. 1292 c.c. · Art. 1310 c.c. · Art. 2506 c.c.
Ai fini della notificazione di un atto d'irrogazione di sanzioni ad un ad un soggetto che abbia fatto uso, nella qualità di cessionario in regime di "reverse charge", di fatture per operazioni (anche solo soggettivamente) inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può beneficiare del diverso termine previsto per l'accertamento del tributo ex art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, eventualmente raddoppiato a seguito di denuncia di fatti penalmente rilevanti ai sensi degli artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 (ratione temporis vigenti), senza che vi osti il concreto mancato recupero dell'IVA indetraibile.
Art. 43 · Art. 57 d.P.R. 633/1972 · Art. 20 Sanzioni tributarie · Art. 331 c.p.p.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'integrazione dell'accertamento mediante l'emissione di ulteriori atti impositivi, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, è ammessa solo ove gli elementi posti a fondamento degli stessi siano nuovi, tali dovendosi ritenere anche quelli noti ad un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l'atto al momento dell'adozione dello stesso, senza che rilevi in senso contrario la circostanza che sia stato effettuato un primo accertamento parziale, anche ove definito con adesione; tale ipotesi non ricorre in presenza di diversa, o più approfondita, valutazione del "materiale probatorio" già acquisito dall'ufficio, essendo onere dell'Amministrazione finanziaria indicare quali siano i nuovi elementi che non ha potuto esaminare in occasione del precedente accertamento, in quanto in possesso di diverso ufficio fiscale.
Art. 43 · Art. 33 Accertamento imposte sui redditi · Art. 2 Accertamento con adesione
In tema di accertamento tributario, in presenza dei presupposti per il raddoppio dei termini, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF ed ex art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015, l'istituto opera anche in relazione agli eventuali accertamenti integrativi ex art. 43, comma 4, del detto d.P.R. e art. 57, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, relativi al medesimo anno di imposta, a prescindere dalla sussistenza o meno di autonomi profili di responsabilità penale, poiché il termine raddoppiato si sostituisce una volta per tutte a quello originario.
Art. 43 · Art. 57 d.P.R. 633/1972
In tema di accertamento dei redditi, il costo annuale discendente da interessi passivi può essere contestato nell'esercizio in cui viene imputato tra le poste passive, senza che la potestà di accertamento dell'amministrazione debba essere ragguagliata, ai fini della relativa permanenza rispetto ai termini indicati dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, all'esercizio in cui geneticamente sorge il credito che tali interessi hanno generato di anno in anno.
Art. 43
In tema di accertamento dei redditi, il termine di decadenza quinquennale previsto dall'art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione vigente ratione temporis, per il caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica anche ove siano accertati, a seguito di metodo sintetico, maggiori redditi non dichiarati rispetto ai redditi tassati alla fonte e indicati nel CUD applicandosi la predetta disposizione per il solo fatto obiettivo della omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla.
Art. 43
In tema di accertamento mediante studi di settore, la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività accertativa, di cui agli artt. 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, prevista dall'art. 10 del d.l. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, non si applica alla categoria dei commercianti al dettaglio di generi di monopolio.
Art. 43 · Art. 57 d.P.R. 633/1972
In tema di redditi da lavoro dipendente ed altri redditi, la decadenza dal potere di accertamento, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, si realizza il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il contribuente, titolare di un CUD, ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, pur essendo obbligato a tale adempimento per aver prodotto, oltre che un reddito di lavoro dipendente, anche altri redditi, risultando irrilevante la presentazione del CUD ad opera del datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, per il reddito da lavoro dipendente.
Art. 43 · Art. 38 Accertamento imposte sui redditi
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il termine quinquennale per la notifica dell'avviso di cui all'art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nella versione antecedente alla modifica intervenuta con l'art. 1, comma 131, della l. n. 208 del 2015, ratione temporis vigente), si applica in tutti i casi in cui sia stata omessa la dichiarazione dei redditi, anche se la sua presentazione non era dovuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che aveva applicato il termine quadriennale, omettendo di considerare i cospicui versamenti ingiustificati emersi dalle indagini bancarie effettuate nei confronti del contribuente, dai quali discendeva l'obbligo, per quest'ultimo, di presentare la dichiarazione dei redditi, con conseguente prolungamento a cinque anni del termine per la notifica dell'avviso).
Art. 43
In tema di accertamento con adesione, le ipotesi, elencate dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 218 del 1997, in cui l'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, sono fra loro alternative e, pertanto, la definizione con adesione dell'accertamento parziale consente, ai sensi della lettera b) del citato art. 2, comma 4, l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini predetti, indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Ufficio, come invece richiesto nella diversa ipotesi prevista dalla precedente lettera a).
Art. 43 · Art. 2 Accertamento con adesione · Art. 41-bis Accertamento imposte sui redditi · Art. 54 d.P.R. 633/1972
In tema di accertamento tributario, i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come modificati dall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati, incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati.
Art. 43 · Art. 57 d.P.R. 633/1972
In tema di accertamento, il cd. raddoppio dei termini, previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non si applica all'IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali.
Art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione e al principio di ragionevolezza, dell'art. 43, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che consente integrazioni o modifiche di precedenti accertamenti solo in base alla sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi, con esclusione di correzioni nell'apprezzamento di elementi già a disposizione. L'ordinanza di rimessione, infatti, non dando atto della deduzione in primo grado della contestazione della legittimità del nuovo avviso di accertamento, in difetto della novità e della conoscenza sopravvenuta di elementi, che sola renderebbe ammissibile la proposizione della questione in appello, risulta priva di una idonea descrizione della fattispecie concreta e presenta, altresì, una motivazione insufficiente e contraddittoria, in relazione alla complessità delle implicazioni inerenti ad una corretta impostazione del problema, mancando financo una formulazione conclusiva della questione, onde non si comprende se il rimettente si dolga della non integrabilità o della non sostituibilità dell'accertamento. - Sulla inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze prive di motivazione sulla rilevanza ovvero che contengano una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza, cfr. ordinanze, citate, n. 346, n. 358, n. 385, n. 396, n. 495/2000.
Art. 97 cost. · Art. 53 cost. · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi · Art. 57 Disposizioni sul processo tributario
È manifestamente inammissibile - in quanto proposta in forma eventuale, senza che il giudice rimettente abbia effettuato la necessaria scelta interpretativa - la questione di costituzionalità dell'art. 43, commi primo e secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sollevata per l'ipotesi in cui la presentazione del modello 101 da parte di chi risulti percettore di altri redditi oltre quello da lavoro dipendente equivalga ad omessa presentazione della dichiarazione, con conseguente applicabilità del relativo maggior termine (sei anni, anziché cinque) per la notifica dell'avviso di accertamento. - v. massima precedente (ed, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: L.I. rev.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost. · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi
Manifesta infondatezza della questione in quanto la diversità dei termini si riporta a differenti tipologie dei tributi, mentre, d'altra parte, la legge di delega stabilisce una unificazione di essi soltanto "ove possibile".
Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi
Attesa la sostanziale non omogeneità delle fattispecie poste a raffronto, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 denunziato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui determina diversamente la durata di pendenza del rapporto tributario per l'Amministrazione finanziaria e per il contribuente.
Art. 3 cost. · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi · Art. 38 Riscossione imposte sul reddito · Art. 4 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
22 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 2025 al 1 gennaio 2027. 239 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento puo' essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto il recupero delle somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art43 · fonte del testo
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