Art. 3 — Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche
Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del citato testo unico, per la determinazione del reddito d'impresa devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonche' i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili ed ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Sentenza n. 123/1982
Questione infondata
8 luglio 1982
Tra le persone fisiche, soggette all'IRPEF, e le imprese, soggette all'IRPEG, vi e` una fondamentale differenza di situazioni, rilevanti anche ai fini tributari, dato che la gestione economica dell'attivita` delle imprese trova la sua espressione nel bilancio e nel rendiconto annuale ed e` in ogni caso documentata dalle scritture contabili disciplinate dalla legge (ed allegate alla dichiarazione dei redditi, ex art. 5 n. 2 d.P.R. n. 600 del 1973), mentre le persone fisiche non hanno alcun obbligo generale di rendiconto e di documentazione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 3 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nella parte in cui impone alle persone fisiche che non siano imprenditori, per l'ammissibilita` delle deduzioni e detrazioni fiscali, l'onere di produrre la relativa documentazione in allegato alla dichiarazione dei redditi, diversamente da quanto previsto per le imprese, non tenute a tale onere).
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1994 al 12 agosto 1997. 272 parole tolte, 96 parole aggiunte.
tolto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N.330, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473.Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensitolto: dell'art. 51 del decreto indicato nel precedente comma devono allegare alla dichiarazione la copia del bilancio con ilaggiunto: dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite,tolto: redatto a norma dell'art. 2217 del codice civile. Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano iaggiunto: relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessaritolto: per la determinazione del reddito d'impresaaggiunto: , secondo le disposizioni deltolto: titolo V del predetto decreto, gli elementi stessiaggiunto: capo VI del titolo I del citato testo unico, per la determinazione del reddito d'impresa devono essere indicati in apposito prospettotolto: . La copia del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e il prospetto devono essere sottoscritti a norma del successivo art. 8.aggiunto: , qualora non risultanti dal bilancio. Le disposizioni deltolto: precedente comma si applicano anche se il contribuente non e' tenuto secondo il codice civile alla redazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite. Le disposizioni stesse nonaggiunto: comma 1 non si applicano ai soggettitolto: ammessi alla tenuta della contabilita' semplificata ai sensi dell'art. 18 che non abbianoaggiunto: che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regimetolto: ordinarioaggiunto: di contabilita' ordinaria. I contribuenti devono conservare, pertolto: la durata previstaaggiunto: il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonche' i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibilitolto: . Dai documenti relativi alle speseaggiunto: ed ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolotolto: 10, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve risultare chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere ed i dati identificativi del percipiente.aggiunto: 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competentetolto: . Con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, puo' essere disposta, anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori, nonche' di altra documentazione per la quale l'allegazione stessa e' prevista da disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facolta' del contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo e quella non richiesta con il predetto decreto ministeriale.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art3 · fonte del testo
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