Art. 6 — Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate

Le societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le societa' e le associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dell'imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o dagli associati. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel secondo comma dell'articolo 1 e nel primo comma dell'articolo 4. I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio. Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria, nonche' alle societa' semplici e alle societa' ed associazioni ad esse equiparate. I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili, nonche' ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.

Testo vigente dal 12 agosto 1997 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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Che cosa è cambiato dal 12 agosto 1997

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1994 al 12 agosto 1997. 90 parole tolte, 216 parole aggiunte.

Le societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate tolto: nell'art. 5 del aggiunto: nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica tolto: 29 settembre 1973 aggiunto: 22 dicembre 1986, n. tolto: 597, e le societa' ed aggiunto: 917, le societa' e le associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione … delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o aggiunto: dagli associati. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel secondo comma tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 1 e nel primotolto: ... comma dell'art. 4. Alla dichiarazione devono essere uniti gli allegati aggiunto: comma dell'articolo 4. I soggetti di cui al tolto: primo e al secondo comma dell'art. 5 e l'elenco nominativo dei soci o associati con l'indicazione, per ciascuno di essi, del comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e della quota di partecipazione agli utili. I soggetti esonerati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto dalla tenuta delle scritture contabili di cui agli articoli 14 e seguenti nonche' le aggiunto: comma 1, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio. Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria, nonche' alle societa' semplici e tolto: le aggiunto: alle societa' ed associazioni tolto: equiparate non sono tenute alla presentazione del bilancio o rendiconto aggiunto: ad esse equiparate. I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili, nonche' ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art6 · fonte del testo

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