Legge sul procedimento amministrativo

Art. 18 l. 241/1990 — Autocertificazione

Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente puo' richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennita', prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, ((fatti comunque salvi il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche', con riferimento alle istanze relative ai citati benefici economici, la produzione da parte del beneficiario della documentazione tecnica necessaria allo svolgimento delle attivita' istruttorie prevista dalla disciplina agevolativa di riferimento)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2026

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 18 l. 241/1990, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 1666/2025

    23 gennaio 2025

    Statuto del contribuente) - Richiesta al contribuente di documenti già in possesso dell'Amministrazione - Applicabilità al processo tributario - Condizioni. In tema di contenzioso tributario, l'art. 6, comma 4, della l. n. 212 del 2000 - per il quale l'Amministrazione finanziaria o altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente non possono chiedere allo stesso i documenti e le informazioni già in loro possesso, dovendo acquisirli ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della l. n. 241 del 1990 - è applicabile anche al processo tributario, quale espressione di un principio generale, quando l'Amministrazione finanziaria è già sicuramente in possesso della documentazione oppure il contribuente ne prova l'avvenuta trasmissione all'Amministrazione stessa.

    Art. 18 l. 241/1990 · Art. 6 Statuto del contribuente

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2020 al 1 gennaio 2026. 3 parole tolte, 34 parole aggiunte.

… di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, tolto: fatto comunque salvo aggiunto: fatti comunque salvi il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159aggiunto: , nonche', con riferimento alle istanze relative ai citati benefici economici, la produzione da parte del beneficiario della documentazione tecnica necessaria allo svolgimento delle attivita' istruttorie prevista dalla disciplina agevolativa di riferimento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art18 · fonte del testo

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