Art. 2732 c.c. — Revoca della confessione
La confessione non puo' essere revocata se non si prova che e' stata determinata da errore di fatto o da violenza.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
La confessione non puo' essere revocata se non si prova che e' stata determinata da errore di fatto o da violenza.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
1 pronuncia che riguarda l’art. 2732 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
La quietanza "atipica" contenuta nella dichiarazione di vendita di un autoveicolo, ex art. 13 del r.d. n. 1814 del 1927, non rappresenta la prova piena del pagamento del prezzo, ma, al pari della confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, è liberamente apprezzata dal giudice, senza soggiacere ai limiti di revoca della confessione sanciti dall'art. 2732 c.c., trattandosi non di quietanza "tipica", rilasciata dal creditore al debitore, ma di una dichiarazione suppletiva indirizzata al conservatore del P.R.A., con la funzione di escludere l'iscrizione del privilegio legale a favore del venditore.
Art. 2732 c.c. · Art. 2735 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il quinto capo del titolo regola la confessione. La nozione ne è data dall'art. 2730, che ne pone in rilievo l'elemento caratteristico, costituito dall'essere la dichiarazione produttiva di conseguenze giuridiche sfavorevoli al confitente e favorevoli all'altra parte. Nel determinare la capacità richiesta per la confessione, alla formula del codice del 1865 (art. 1361), il quale faceva riferimento alla capacità di obbligarsi, ho sostituito una formula più propria, che fa riferimento alla capacità di disporre del diritto a cui attengono i fatti confessati (art. 2731). Il principio che la confessione è revocabile, quando si provi che fu determinata da errore di fatto, è riaffermato dall'art. 2732, il quale, eliminando una lacuna del codice precedente, la dichiara altresì revocabile se fu determinata da violenza. Ho ritenuto superfluo aggiungere, come si aggiungeva nel codice del 1865 (art. 1356), che la confessione ha carattere giudiziale anche se fatta dinanzi a un giudice incompetente; per contro, ho ritenuto opportuno circoscrivere i limiti della piena efficacia probatoria della confessione giudiziale, escludendo tale efficacia quando la confessione verte su fatti relativi a diritti non disponibili (art. 2733, secondo comma). Una disposizione di nuova formulazione (art. 2733, terzo comma) regola, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa soltanto da alcuni dei litisconsorti. Al riguardo, poichè non è ammissibile che la confessione formi piena prova contro gli altri, non potendo il confitente disporre dei diritti altrui, si conferisce al giudice il potere di apprezzarla liberamente.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1119
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2732 · fonte del testo
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