Art. 1212 c.c. — Requisiti del deposito

[1]Per la validita' del deposito e' necessario:

  • 1)che sia stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sara' depositata;
  • 2)che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;
  • 3)che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito;
  • 4)che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l'invito a ritirare la cosa depositata.

[2]Il deposito che ha per oggetto somme di danaro puo' eseguirsi anche presso un istituto di credito.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1212 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 25057/2025

    11 settembre 2025

    Nell'ambito del procedimento di liberazione coattiva del debitore, il ritiro da parte del creditore della somma depositata, senza sollevare riserve circa l'entità e la qualità dell'offerta, integra accettazione tacita del deposito, ai sensi dell'art. 1210 c.c., e determina l'estinzione dell'obbligazione, con effetto assimilabile a quello della "datio in solutum" e con efficacia retroattiva, senza che la riserva, paralizzante l'efficacia liberatoria dell'accettazione, possa investire profili riguardanti la regolarità formale del procedimento di offerta reale. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto integrata l'accettazione in un caso in cui, nel corso del giudizio d'appello avverso la sentenza di rigetto della domanda di accertamento dell'inefficacia del trasferimento di un immobile ex art. 2932 c.c. condizionato al pagamento del prezzo entro un dato termine, l'appellante aveva proceduto al ritiro delle somme depositate dall'acquirente prima della sua instaurazione, nonostante che il ritiro fosse avvenuto senza rinuncia ai motivi di appello relativi alla validità del deposito).

    Art. 1212 c.c. · Art. 1208 c.c. · Art. 1210 c.c.

    Rassegna di settembre 2025, pp. 34, 35 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di settembre 2025 ↗.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1212 · fonte del testo

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