Codice civile

Art. 1208 c.c. — Requisiti per la validità dell'offerta

[1]Affinche' l'offerta sia valida e' necessario:

  • 1)che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facolta' di ricevere per lui;
  • 2)che sia fatta da persona che puo' validamente adempiere;
  • 3)che comprenda la totalita' della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se e' necessario;
  • 4)che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore;
  • 5)che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione;
  • 6)che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;
  • 7)che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a cio' autorizzato.

[2]Il debitore puo' subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilita'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1208 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 25057/2025

    11 settembre 2025

    Nell'ambito del procedimento di liberazione coattiva del debitore, il ritiro da parte del creditore della somma depositata, senza sollevare riserve circa l'entità e la qualità dell'offerta, integra accettazione tacita del deposito, ai sensi dell'art. 1210 c.c., e determina l'estinzione dell'obbligazione, con effetto assimilabile a quello della "datio in solutum" e con efficacia retroattiva, senza che la riserva, paralizzante l'efficacia liberatoria dell'accettazione, possa investire profili riguardanti la regolarità formale del procedimento di offerta reale. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto integrata l'accettazione in un caso in cui, nel corso del giudizio d'appello avverso la sentenza di rigetto della domanda di accertamento dell'inefficacia del trasferimento di un immobile ex art. 2932 c.c. condizionato al pagamento del prezzo entro un dato termine, l'appellante aveva proceduto al ritiro delle somme depositate dall'acquirente prima della sua instaurazione, nonostante che il ritiro fosse avvenuto senza rinuncia ai motivi di appello relativi alla validità del deposito).

    Art. 1208 c.c. · Art. 1210 c.c. · Art. 1212 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1208 · fonte del testo

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