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Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi:

  • a)euro 62 per i processi di valore superiore a euro ((1.100)) e fino a euro 5.165 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
  • b)euro 155 per i processi di valore superiore a euro 5.165 e fino a euro 25.823 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
  • c)euro 310 per i processi di valore superiore a euro 25.823 e fino a euro 51.646 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
  • d)euro 414 per i processi di valore superiore a euro 51.646 e fino a euro 258.228;
  • e)euro 672 per i processi di valore superiore a euro 258.228 e fino a euro 516.457;
  • f)euro 930 per i processi di valore superiore a euro 516.457. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 155. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 103,30. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosita' si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto e' pari a euro 103,30. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto e' pari a euro 672. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera f).

Testo in vigore dal 11 aprile 2003 al 1 gennaio 2005

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 13, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 16 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, settembre 2025 ↗, novembre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 104/2020

    Questione inammissibile
    29 maggio 2020

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, prospettata avuto riguardo alla non assoggettabilità della controversia del giudizio principale alla norma censurata. Il giudice a quo ha ritenuto non documentata la sussistenza del requisito reddituale idoneo a giustificare l'esenzione dal pagamento del contributo unificato della cui legittimità costituzionale dubita, sicché la parte privata doveva ritenersi comunque tenuta assoggettata ad esso e, per effetto del rigetto del ricorso per cassazione, dell'ulteriore importo di cui alla disposizione censurata.

    Art. 13 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 136/2018

    Questione inammissibile
    26 giugno 2018

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (in specie, avente ad oggetto l'art. 37, comma 6, lett. s), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., in legge n. 111 del 2011, sostitutivo dell'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002), "la memoria di costituzione" depositata personalmente dalla parte ricorrente nel giudizio a quo non può essere presa in considerazione, neppure con riguardo alla eccezione di incostituzionalità - in essa prospettata e dalla Corte costituzionale già più volte respinta - dell'art. 20, primo comma, della legge n. 87 del 1953, secondo cui nei procedimenti costituzionali la rappresentanza e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. Secondo la giurisprudenza costituzionale, è inammissibile la costituzione nel giudizio incidentale effettuata a mezzo di avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e, a maggior ragione, quella effettuata senza il ministero di alcun difensore. ( Precedenti citati: sentenza n. 173 del 1996 e n. 222 del 1982; ordinanza allegate alla sentenza n. 154 del 1995).

    Art. 13 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 18/2018

    Questione inammissibile
    2 febbraio 2018

    Sono dichiarate inammissibili, per carenza argomentativa, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1-quat er , del d.P.R. n. 115 del 2002 - che prevede, in caso di infondatezza del gravame, il raddoppio del contributo unificato a carico della parte processuale che l'ha proposto -, sollevate dalla Commissione tributaria regionale di Catanzaro in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., nel giudizio in cui parte è l'amministrazione statale, esonerata dal pagamento del contributo. La premessa interpretativa del rimettente - che la normativa censurata debba trovare applicazione nel processo tributario d'appello - è enunciata in modo assertivo, senza chiarire, come sarebbe stato suo onere, le ragioni che dovrebbero giustificarla, mentre non trova riscontro nel diritto vivente consolidatosi, considerato che in seno alle Commissioni tributarie regionali non si rinviene un orientamento univoco e che la Cassazione non risulta essersi ancora pronunciata al riguardo; né tiene conto dell'opzione ermeneutica alternativa, fondata sull'insuscettibilità dell'applicazione estensiva o analogica al processo tributario del raddoppio del contributo unificato - misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria - e sul tenore testuale della disposizione impugnata, che circoscrive la sua operatività, attraverso specifico rinvio, al processo civile. ( Precedenti citati: sentenze n. 119 del 2017 e n. 78 del 2016; ordinanza n. 362 del 2010 ).

    Art. 13 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

23 versioni dal 2002

2002oggi
  1. 1 gennaio 2025 — oggiin vigoreper un anno
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  4. 18 ottobre 2022 — 1 gennaio 2023per 3 mesi
  5. 1 dicembre 2020 — 18 ottobre 2022per un anno
  6. 11 novembre 2014 — 1 dicembre 2020per 6 anni
  7. 19 agosto 2014 — 11 novembre 2014per 3 mesi
  8. 1 gennaio 2013 — 19 agosto 2014per un anno
  9. 25 marzo 2012 — 1 gennaio 2013per 9 mesi
  10. 1 gennaio 2012 — 25 marzo 2012per 3 mesi
  11. 17 settembre 2011 — 1 gennaio 2012per 4 mesi
  12. 17 luglio 2011 — 17 settembre 2011per 2 mesi
  13. 16 settembre 2010 — 17 luglio 2011per 10 mesi
  14. 31 luglio 2010 — 16 settembre 2010per un mese
  15. 27 aprile 2010 — 31 luglio 2010per 3 mesi
  16. 1 gennaio 2010 — 27 aprile 2010per 4 mesi
  17. 4 luglio 2009 — 1 gennaio 2010per 6 mesi
  18. 1 gennaio 2007 — 4 luglio 2009per 3 anni
  19. 12 agosto 2006 — 1 gennaio 2007per 5 mesi
  20. 23 agosto 2005 — 12 agosto 2006per 12 mesi
  21. 1 gennaio 2005 — 23 agosto 2005per 8 mesi
  22. 11 aprile 2003 — 1 gennaio 2005per un anno
  23. 15 giugno 2002 — 11 aprile 2003testo originarioper 10 mesi

Che cosa è cambiato dal 11 aprile 2003

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 2002 al 11 aprile 2003. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

a) euro 62 per i processi di valore superiore a euro 1.tolto: 033aggiunto: 100 e fino a euro 5.165 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art13 · fonte del testo

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