Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 2010 al 17 luglio 2011. Leggi il testo vigente →

Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi:

  • a)euro 33 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
  • b)euro 77 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
  • c)euro 187 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
  • d)euro 374 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
  • e)euro 550 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
  • f)euro 880 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
  • g)euro 1.221 per i processi di valore superiore a euro 520.000. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 220. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 132. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, e' dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosita' si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto e' pari a euro 672. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 250; ((per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, Capo I del codice del processo amministrativo, nonche' da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i ricorsi)) in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli incidentali contenenti domande nuove, nonche' di provvedimenti delle Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. ((Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.)) Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

Testo in vigore dal 16 settembre 2010 al 17 luglio 2011

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 13, dalle Rassegne del Massimario.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, settembre 2025 ↗, novembre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 104/2020

    Questione inammissibile
    29 maggio 2020

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, prospettata avuto riguardo alla non assoggettabilità della controversia del giudizio principale alla norma censurata. Il giudice a quo ha ritenuto non documentata la sussistenza del requisito reddituale idoneo a giustificare l'esenzione dal pagamento del contributo unificato della cui legittimità costituzionale dubita, sicché la parte privata doveva ritenersi comunque tenuta assoggettata ad esso e, per effetto del rigetto del ricorso per cassazione, dell'ulteriore importo di cui alla disposizione censurata.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 18/2018

    Questione inammissibile
    2 febbraio 2018

    Sono dichiarate inammissibili, per carenza argomentativa, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1-quat er , del d.P.R. n. 115 del 2002 - che prevede, in caso di infondatezza del gravame, il raddoppio del contributo unificato a carico della parte processuale che l'ha proposto -, sollevate dalla Commissione tributaria regionale di Catanzaro in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., nel giudizio in cui parte è l'amministrazione statale, esonerata dal pagamento del contributo. La premessa interpretativa del rimettente - che la normativa censurata debba trovare applicazione nel processo tributario d'appello - è enunciata in modo assertivo, senza chiarire, come sarebbe stato suo onere, le ragioni che dovrebbero giustificarla, mentre non trova riscontro nel diritto vivente consolidatosi, considerato che in seno alle Commissioni tributarie regionali non si rinviene un orientamento univoco e che la Cassazione non risulta essersi ancora pronunciata al riguardo; né tiene conto dell'opzione ermeneutica alternativa, fondata sull'insuscettibilità dell'applicazione estensiva o analogica al processo tributario del raddoppio del contributo unificato - misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria - e sul tenore testuale della disposizione impugnata, che circoscrive la sua operatività, attraverso specifico rinvio, al processo civile. ( Precedenti citati: sentenze n. 119 del 2017 e n. 78 del 2016; ordinanza n. 362 del 2010 ).

    Art. 111 cost. · Art. 13 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 120/2016

    Questione infondata
    30 maggio 2016

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento all'art. 53 Cost., nella parte in cui, nel prevedere - per l'impugnazione integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile - l'obbligo per la parte proponente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ne estende l'applicabilità anche al caso in cui l'appello sia dichiarato improcedibile per mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. Il rimettente, infatti, omette di illustrare compiutamente i motivi per cui la disposizione violerebbe il parametro indicato. Per l'inammissibilità della questione nel caso in cui il provvedimento introduttivo risulta carente in ordine alle ragioni di contrasto tra la norma censurata ed i parametri costituzionali evocati, v., ex plurimis , sentenza n. 223/2015.

    Art. 53 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

23 versioni dal 2002

2002oggi
  1. 1 gennaio 2025 — oggiin vigoreper un anno
  2. 26 novembre 2024 — 1 gennaio 2025per un mese
  3. 1 gennaio 2023 — 26 novembre 2024per un anno
  4. 18 ottobre 2022 — 1 gennaio 2023per 3 mesi
  5. 1 dicembre 2020 — 18 ottobre 2022per un anno
  6. 11 novembre 2014 — 1 dicembre 2020per 6 anni
  7. 19 agosto 2014 — 11 novembre 2014per 3 mesi
  8. 1 gennaio 2013 — 19 agosto 2014per un anno
  9. 25 marzo 2012 — 1 gennaio 2013per 9 mesi
  10. 1 gennaio 2012 — 25 marzo 2012per 3 mesi
  11. 17 settembre 2011 — 1 gennaio 2012per 4 mesi
  12. 17 luglio 2011 — 17 settembre 2011per 2 mesi
  13. 16 settembre 2010 — 17 luglio 2011per 10 mesi
  14. 31 luglio 2010 — 16 settembre 2010per un mese
  15. 27 aprile 2010 — 31 luglio 2010per 3 mesi
  16. 1 gennaio 2010 — 27 aprile 2010per 4 mesi
  17. 4 luglio 2009 — 1 gennaio 2010per 6 mesi
  18. 1 gennaio 2007 — 4 luglio 2009per 3 anni
  19. 12 agosto 2006 — 1 gennaio 2007per 5 mesi
  20. 23 agosto 2005 — 12 agosto 2006per 12 mesi
  21. 1 gennaio 2005 — 23 agosto 2005per 8 mesi
  22. 11 aprile 2003 — 1 gennaio 2005per un anno
  23. 15 giugno 2002 — 11 aprile 2003testo originarioper 10 mesi

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 2010 al 16 settembre 2010. 20 parole tolte, 43 parole aggiunte.

g) euro 1.221 per i processi di valore superiore a euro 520.000. tolto: 2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro … processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 132aggiunto: . Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla … di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 250; per i ricorsi tolto: previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto: cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, Capo I del codice del processo amministrativo, nonche' da altre disposizioni che tolto: richiamano il citato articolo 23-bis aggiunto: richiamino il citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i ricorsi in materia di … agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientaleaggiunto: . Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis e' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art13 · fonte del testo

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