[1]Ricorsi avverso il silenzio

[2]1. Il ricorso avverso il silenzio e' proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui all'articolo 31, comma 2. 2. Il ricorso e' deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni. 3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata. 4. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario. 5. Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo puo' essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito. 6. Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 30, comma 4, e' proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice puo' definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria. 6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, si applicano anche ai giudizi di impugnazione. 10

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 21 giugno 2013, n. 69

10

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 ha disposto (con l'art. 28, comma 4) che "Nel giudizio di cui all'articolo 117, puo' proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal caso, anche tale domanda e' trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata". Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 10) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attivita' di impresa iniziati successivamente al detta data di entrata in vigore".

Testo vigente dal 22 giugno 2013

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 117 c.p.a., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 34688/2025

    29 dicembre 2025

    Sussiste difetto assoluto di giurisdizione sulla domanda, proposta ai sensi del comb. disp. degli artt. 31 e 117 c.p.a., volta a far dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento rispetto alla sollecitazione rivolta alla Repubblica italiana ad adottare provvedimenti incidenti sui rapporti internazionali con uno Stato estero, trattandosi di atti che presuppongono valutazioni e decisioni, di esclusiva competenza del potere politico, alla stregua di attività non vincolata e, dunque, non giustiziabile. (Principio affermato in relazione ad un ricorso volto a far dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento opposto dal Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana rispetto all'atto di invito ad adottare i provvedimenti necessari per rendere effettivi i principi di diritto sanciti nel parere del 19 luglio 2024 della Corte Internazionale di Giustizia in tema di occupazione abusiva del territorio palestinese da parte dello Stato di Israele).

    Art. 117 c.p.a. · Art. 2 cost. · Art. 10 cost. · Art. 11 cost.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 giugno 2013

Confronto con la versione in vigore dal 8 dicembre 2011 al 22 giugno 2013.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 21 giugno 2013, n. 69

    Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 ha disposto (con l'art. 28, comma 4) che "Nel giudizio di cui all'articolo 117, puo' proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal caso, anche tale domanda e' trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata". Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 10) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attivita' di impresa iniziati successivamente al detta data di entrata in vigore".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art117 · fonte del testo

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