Art. 119 — Equiparazione dello straniero e dell'apolide

Il trattamento previsto per il cittadino italiano e' assicurato, altresi', allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonche' ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attivita' economica.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 119, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 24254/2025

    31 agosto 2025

    In tema di agevolazioni tributarie, le associazioni di volontariato senza scopo di lucro e le onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato per le attività giurisdizionali connesse allo svolgimento di quelle statutarie, ancorché a tutela di interessi riconosciuti di particolare rilevanza sociale, giacché le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie - quali gli artt. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002; 8, comma 1, della l. n. 266 del 1991 e 27-bis della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 - non ammettono un'interpretazione estensiva o analogica, né sussistono i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla CGUE, in quanto l'accesso alla giustizia è assicurato con l'ammissione al gratuito patrocinio, in presenza delle condizioni stabilite dalla legge, avendo inoltre la parte vittoriosa titolo per la ripetizione del contributo versato.

    Art. 119 · Art. 8 Volontariato · Art. 17 ONLUS · Art. 10 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 409 ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 35/2019

    Questione infondata
    6 marzo 2019

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non consente l'accesso al gratuito patrocinio ad un ente di volontariato in quanto soggetto esercente un'attività economica, non è accolta l'eccezione sul difetto di rilevanza. Il giudice a quo ha plausibilmente motivato, nei limiti in cui può compiersi una tale delibazione nella sedes che ha originato le questioni di costituzionalità, oltre che sul generale limite di reddito e sull'assenza di fini di lucro dell'associazione richiedente, anche sulla non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere in giudizio, presupposto richiesto dall'art. 122 del citato d.P.R. per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Né, in ragione del principio di autonomia del giudizio costituzionale, assume rilievo la diversa valutazione compiuta in precedenza dal rimettente in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris e alla non manifesta infondatezza del ricorso amministrativo, in quanto il procedimento giurisdizionale delineato per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è del tutto autonomo rispetto a quello volto a esaminare il merito della pretesa fatta valere dinanzi al giudice. ( Precedenti citati: ordinanze n. 128 del 2016 e n. 144 del 1999 ).

    Art. 119 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 128/2016

    Questione inammissibile
    1 giugno 2016

    dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 119, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), sollevata - in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione - dal Tribunale amministrativo regionale per la Cal…

    Art. 119 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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  • Ordinanza n. 317/2007

    Questione inammissibile
    20 luglio 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurati in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che lo straniero, non regolarmente soggiornante, possa essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei giudizi promossi avverso il diniego della regolarizzazione di cui al d.l. 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222. Il giudice a quo , nel riproporre identica questione già dichiarata manifestamente inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie, omette di menzionare l'esistenza di un presupposto di applicazione delle norme denunciate, venendo così meno all'obbligo di rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità mediante una motivazione autosufficiente, tale da permettere le verifica della valutazione sulla rilevanza. - Sulla insufficienza della motivazione in funzione del controllo sulla rilevanza, v., citate, le ordinanze n. 220, n. 319 e n. 376/2006. - Sulla insufficiente descrizione della fattispecie concreta, v., citata, l'ordinanza n. 76/2006, resa su identica questione già sollevata dallo stesso rimettente.

    Art. 119 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 142 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art119 · fonte del testo

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