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Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi:

  • a)euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
  • b)euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
  • c)euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5,200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
  • d)euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
  • e)euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
  • f)euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
  • g)euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 120. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, e' dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosita' si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto e' pari a euro 672. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 250; per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonche' da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; ((per i ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli incidentali contenenti domande nuove)), nonche' di provvedimenti delle Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

Testo in vigore dal 27 aprile 2010 al 31 luglio 2010

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 13, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 16 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, settembre 2025 ↗, novembre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 104/2020

    Questione inammissibile
    29 maggio 2020

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, prospettata avuto riguardo alla non assoggettabilità della controversia del giudizio principale alla norma censurata. Il giudice a quo ha ritenuto non documentata la sussistenza del requisito reddituale idoneo a giustificare l'esenzione dal pagamento del contributo unificato della cui legittimità costituzionale dubita, sicché la parte privata doveva ritenersi comunque tenuta assoggettata ad esso e, per effetto del rigetto del ricorso per cassazione, dell'ulteriore importo di cui alla disposizione censurata.

    Art. 13 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 136/2018

    Questione inammissibile
    26 giugno 2018

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (in specie, avente ad oggetto l'art. 37, comma 6, lett. s), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., in legge n. 111 del 2011, sostitutivo dell'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002), "la memoria di costituzione" depositata personalmente dalla parte ricorrente nel giudizio a quo non può essere presa in considerazione, neppure con riguardo alla eccezione di incostituzionalità - in essa prospettata e dalla Corte costituzionale già più volte respinta - dell'art. 20, primo comma, della legge n. 87 del 1953, secondo cui nei procedimenti costituzionali la rappresentanza e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. Secondo la giurisprudenza costituzionale, è inammissibile la costituzione nel giudizio incidentale effettuata a mezzo di avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e, a maggior ragione, quella effettuata senza il ministero di alcun difensore. ( Precedenti citati: sentenza n. 173 del 1996 e n. 222 del 1982; ordinanza allegate alla sentenza n. 154 del 1995).

    Art. 13 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 18/2018

    Questione inammissibile
    2 febbraio 2018

    Sono dichiarate inammissibili, per carenza argomentativa, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1-quat er , del d.P.R. n. 115 del 2002 - che prevede, in caso di infondatezza del gravame, il raddoppio del contributo unificato a carico della parte processuale che l'ha proposto -, sollevate dalla Commissione tributaria regionale di Catanzaro in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., nel giudizio in cui parte è l'amministrazione statale, esonerata dal pagamento del contributo. La premessa interpretativa del rimettente - che la normativa censurata debba trovare applicazione nel processo tributario d'appello - è enunciata in modo assertivo, senza chiarire, come sarebbe stato suo onere, le ragioni che dovrebbero giustificarla, mentre non trova riscontro nel diritto vivente consolidatosi, considerato che in seno alle Commissioni tributarie regionali non si rinviene un orientamento univoco e che la Cassazione non risulta essersi ancora pronunciata al riguardo; né tiene conto dell'opzione ermeneutica alternativa, fondata sull'insuscettibilità dell'applicazione estensiva o analogica al processo tributario del raddoppio del contributo unificato - misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria - e sul tenore testuale della disposizione impugnata, che circoscrive la sua operatività, attraverso specifico rinvio, al processo civile. ( Precedenti citati: sentenze n. 119 del 2017 e n. 78 del 2016; ordinanza n. 362 del 2010 ).

    Art. 13 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

23 versioni dal 2002

2002oggi
  1. 1 gennaio 2025 — oggiin vigoreper un anno
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  5. 1 dicembre 2020 — 18 ottobre 2022per un anno
  6. 11 novembre 2014 — 1 dicembre 2020per 6 anni
  7. 19 agosto 2014 — 11 novembre 2014per 3 mesi
  8. 1 gennaio 2013 — 19 agosto 2014per un anno
  9. 25 marzo 2012 — 1 gennaio 2013per 9 mesi
  10. 1 gennaio 2012 — 25 marzo 2012per 3 mesi
  11. 17 settembre 2011 — 1 gennaio 2012per 4 mesi
  12. 17 luglio 2011 — 17 settembre 2011per 2 mesi
  13. 16 settembre 2010 — 17 luglio 2011per 10 mesi
  14. 31 luglio 2010 — 16 settembre 2010per un mese
  15. 27 aprile 2010 — 31 luglio 2010per 3 mesi
  16. 1 gennaio 2010 — 27 aprile 2010per 4 mesi
  17. 4 luglio 2009 — 1 gennaio 2010per 6 mesi
  18. 1 gennaio 2007 — 4 luglio 2009per 3 anni
  19. 12 agosto 2006 — 1 gennaio 2007per 5 mesi
  20. 23 agosto 2005 — 12 agosto 2006per 12 mesi
  21. 1 gennaio 2005 — 23 agosto 2005per 8 mesi
  22. 11 aprile 2003 — 1 gennaio 2005per un anno
  23. 15 giugno 2002 — 11 aprile 2003testo originarioper 10 mesi

Che cosa è cambiato dal 27 aprile 2010

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2010 al 27 aprile 2010. 2 parole tolte, 14 parole aggiunte.

g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000. tolto: 2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro … processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 120aggiunto: . Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla … richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i tolto: predetti ricorsi in materia di aggiunto: procedure di affidamento di lavori, servizi e fornitureaggiunto: , ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli incidentali contenenti domande nuove, nonche' di provvedimenti delle Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art13 · fonte del testo

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