Vanno restituiti gli atti ai giudici a quibus perché riesaminino la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale (sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3 e 41, ed all'art. 3 Cost.): dell'art. 29, secondo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) - il quale, subordinando al mantenimento della destinazione alberghiera la possibilità, per il locatore dell'immobile adibito a tale attività, di negare la rinnovazione del contratto alla prima scadenza, determinerebbe, stante la diversa disciplina dettata dal primo comma s.a. per le locazioni di immobili destinati, in generale, ad attività diverse dall'uso abitativo, un'ingiustificata disparità di trattamento fra "attività ugualmente, sotto il profilo economico, commerciali"; e del combinato disposto degli artt. 29, comma secondo, e 73, della stessa legge n. 392 del 1978 - nella parte in cui preclude la possibilità di esercitare il diritto di recesso al locatore di immobili adibiti ad attività alberghiera per i motivi di cui al primo comma dell'art. 29 (uso abitativo proprio o dei parenti, demolizione o ristrutturazione, ecc.), e in particolare per quello di cui alla lettera b) (destinazione dell'immobile ad attività industriale, commerciale, ecc.). Successivamente alle ordinanze di rimessione è, infatti, sopravvenuto il d.l. 7 febbraio 1985, n. 12 (conv. con modificazioni nella l. 5 aprile 1985, n. 118) la cui normativa incide, fra l'altro, sulla disciplina dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, in corso al momento di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, con disposizioni applicabili, per espressa previsione, ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 118; eppertanto è necessario che nei processi di provenienza si accerti, alla stregua dello ius superveniens, se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.
Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 29 Legge sull’equo canone · Art. 73 Legge sull’equo canone