Corte costituzionale

Ordinanza n. 136/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1982 · relatore Arnaldo Maccarone

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 41 e

73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli

immobili urbani) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 giugno 1980 dal Tribunale di Bassano del

Grappa nel procedimento civile vertente tra Cortese Bruno e Fincato

Renato ed altro, iscritta al n. 585 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 del 22

ottobre 1980;

2) ordinanza emessa il 24 febbraio 1981 dal Tribunale di Lecce nel

procedimento civile vertente tra Metrangolo Piergiovanni e Indirli

Carmelina, iscritta al n. 320 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 del 23 settembre 1982;

Visti l'atto di costituzione di Cortese Bruno e gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1982 il Giudice relatore

Arnaldo Maccarone;

Udito l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza 6 giugno 1980 il Tribunale di Bassano

del Grappa ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 73 della l. 27 luglio 1978, n. 392, inteso, letteralmente,

nel senso che esso consenta il diritto di prelazione solo a favore del

conduttore di un immobile locato ad uso di studio professionale con

contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della legge,

lamentando che analogo diritto non sarebbe riconosciuto in relazione ai

contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge stessa ed il

conseguente contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che, il giudice "a quo" ha altresì prospettato una differente

possibile interpretazione dell'art. 73, secondo cui, per motivi

logico-sistematici, sarebbe da ritenere ivi implicitamente richiamato

l'art. 41 precedente che, tra l'altro, esclude espressamente

l'operatività del diritto di prelazione in relazione ai rapporti di

locazione concernenti immobili urbani adibiti ad uso di studio

professionale;

che, secondo il giudice "a quo", si paleserebbe in tal caso

illegittimo lo stesso art. 41 per pretesa violazione degli artt. 3, 35

e 42 Cost. in quanto, anche per i professionisti, come per gli

esercenti attività industriali, commerciali ed artigianali, ammessi

invece al diritto di prelazione, avrebbe normalmente rilievo

l'esercizio dell'attività in un determinato luogo e quindi

competerebbe il detto diritto, inteso appunto a favorire l'acquisizione

della proprietà dei locali nei quali vengono esercitate attività

lavorative;

che, con ordinanza 24 febbraio 1981 il Tribunale di Lecce ha

sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 73

per motivi analoghi a quelli svolti nella prima parte dell'ordinanza

del Tribunale di Bassano del Grappa, cioè ritenendo che la

disposizione anzidetta non faccia specifico riferimento all'art. 41;

Considerato che, ai fini della interpretazione dell'art. 73

impugnato, argomenti logici, desunti dall'inquadramento della norma

stessa nel sistema attuato dalla legge, rendono inattendibile una

interpretazione soltanto letterale;

che, infatti, l'art. 41, secondo comma, della legge in esame, nel

dettare la disciplina dei diritti di prelazione e riscatto istituiti

coi precedenti artt. 38, 39 e 40 in relazione agli immobili non

destinati ad uso di abitazione, ne esclude l'applicazione ai rapporti

di locazione di cui all'art. 35 precedente, comprendenti appunto quelli

riguardanti locali destinati all'esercizio di attività professionali,

mentre il diritto stesso resta attribuito a coloro che esercitano

nell'immobile attività commerciale, industriale o artigianale,

considerati evidentemente come maggiormente interessati alla

conservazione dei locali rispetto agli altri conduttori;

che, ciò vale ad escludere che il legislatore, in sede di

disciplina transitoria, abbia voluto imporre una regolamentazione

diversa della materia in considerazione soltanto della data di

stipulazione del contratto, non rinvenendosi motivi che in qualche modo

avrebbero giustificato tale differenziazione, la quale si risolverebbe,

d'altra parte, in un irrazionale privilegio dei rapporti in corso

rispetto a quelli nuovi;

che anzi, per i contratti in corso, l'art. 73 non fa riferimento

all'art. 34 precedente regolante l'attribuzione del diritto

all'indennità di avviamento, che quindi va esclusa per i contratti in

parola, onde l'attribuzione del diritto di prelazione, per molti aspetti

simmetrico rispetto all'avviamento per la comune intenzione di tutela

dell'operatore economico, condurrebbe ad un evidente e non

giustificabile squilibrio normativo;

che, pertanto, anche in assenza di un formale riferimento all'art.

41, 2 comma, deve ritenersi che solo per difetto di coordinamento sia

stata omessa nell'art. 73 l'espressa menzione del limite di

applicazione del diritto di prelazione insito nel sistema, ed

espressamente sancito dall'art. 41;

che tale norma, escludendo, come si è detto, il diritto di

prelazione a favore dei locatari degli immobili adibiti ad uso di studi

professionali, potrebbe apparire ingiustificatamente discriminatoria

nei confronti dei predetti;

che peraltro la eventuale disparità di trattamento potrebbe essere

eliminata sia dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma,

nella parte in cui esclude il diritto di prelazione, sia dichiarando

l'illegittimità costituzionale delle norme che il diritto di

prelazione conferiscono;

che la scelta fra l'una e l'altra soluzione, secondo giurisprudenza

costante di questa Corte, non può dipendere dal modo in cui la

questione è stata prospettata dalle ordinanze di remissione;

che, essendo già stata sollevata la questione concernente

l'esclusione dei professionisti dal diritto di prelazione, appare

necessario, salva ogni pronunzia nel merito, sollevare incidentalmente

anche questione di legittimità costituzionale dei menzionati artt. 38,

39, 40 e 41, comma secondo, nella parte in cui conferiscono il diritto

di prelazione a favore dei locatari esercenti attività industriali,

commerciali ed artigianali, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, per il dubbio che essi accordino un ingiustificato

privilegio a favore di queste categorie;

che tale ultima questione appare rilevante in quanto pregiudiziale

all'altra ai fini della decisione e non manifestamente infondata;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 38, 39, 40 e 41 comma 2 della

L. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui conferiscono il diritto

di prelazione ai locatari di immobili urbani esercenti attività

industriali, commerciali ed artigianali, in riferimento all'art. 3

della Costituzione e ne dispone la trattazione innanzi a sé;

Ordina la sospensione dei giudizi introdotti con le ordinanze

iscritte ai nn. 585/80 e 320/81;

Ordina che la Cancelleria provveda agli adempimenti di legge;

Ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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