Legge sull’equo canone

Art. 4 — Recesso del conduttore

E' in facolta' delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, puo' recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.

Testo vigente dal 29 luglio 1978

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 105/1987

    Questione infondata
    3 aprile 1987

    Come gia` rilevato con precedente sentenza (che ha deciso, nel senso dell'infondatezza, analoga questione), non appare ingiustificato che il legislatore del 1978, nell'esercizio della propria discrezionalita`, abbia fissato la durata minima del rapporto di locazione al fine di dare un minimo di stabilita` alla situazione abitativa, personale e familiare, del conduttore, avendo stabilito, nell'art. 59 legge cit., cause anticipate di recesso soltanto per i contratti gia` in corso e sul solo presupposto giustificativo che essi fossero stati sottoposti a proroga legale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dell'art. 4 legge 27 luglio 1978, n. 392). - S n. 251/1983

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 4 Legge sull’equo canone · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 251/1983

    Questione infondata
    28 luglio 1983

    La L. n. 392 del 1978 ha introdotto una disciplina della locazione degli immobili destinati ad uso abitativo che deroga a quella generale del codice civile, sottraendo il canone alla legge della domanda e dell'offerta, e determinando una durata del contratto non inferiore a quattro anni, onde assicurare al conduttore una sufficiente stabilita` che lo metta in condizioni di non cedere alle eventuali pressioni del locatore, dirette ad ottenere illegittimi aumenti del canone; a tale intento legislativo si collega la norma sul recesso anticipato, pattuito soltanto a favore del conduttore. Tale disciplina differenziata appare giustificata dal rilievo che la posizione del conduttore e` sostanzialmente diversa da quella del locatore, stante la difficolta` di reperimento di abitazioni nel mercato edilizio, mentre, proprio in relazione a tali condizioni, nel periodo semestrale di preavviso non dovrebbe essere difficile per il locatore trovare altro inquilino che corrisponda il canone stabilito dalla legge. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 4, primo comma, della L. 27 luglio 1978 n. 392 il quale prevede la facolta` delle parti di consentire contrattualmente che soltanto il conduttore, e non anche il locatore, possa recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso al locatore almeno sei mesi prima della data della risoluzione).

    Art. 3 cost. · Art. 4 Legge sull’equo canone · Art. 1 Legge sull’equo canone · Art. 3 Legge sull’equo canone

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art4 · fonte del testo

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