Legge fallimentare

Art. 1 fallimento

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[1]DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

[2]Art. 1. (Imprese soggette al fallimento, al concordato preventivo e all'amministrazione controllata).

[3]Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione controllata gli imprenditori che esercitano un'attivita' commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori. Sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attivita' commerciale, i quali sono stati riconosciuti, in sede di accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. Quando e' mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attivita' commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a lire trentamila. In nessun caso sono considerate piccoli imprenditori le societa' commerciali.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 27 novembre 1952

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 570/1989

    Ha colpito questo articolo
    22 dicembre 1989

    Ai fini dell'assoggettabilità o meno a fallimento, è illogico e irrazionale far dipendere la qualità di "piccolo imprenditore commerciale" dal limite massimo di lire 900.000 investito come capitale nell'impresa, sia perché tale criterio è contraddetto da altre norme legislative, sia perché - per effetto dell'intervenuta svalutazione monetaria - imprese molto modeste incorrono, in tal modo, nel fallimento . È pertanto illegittimo costituzionalmente - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, come modificato dall'articolo unico della legge 20 ottobre 1952 n. 1375, nella parte in cui prevede che "quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale nella cui azienda risulta investito un capitale non superiore a lire novecentomila".

    Art. 1 fallimento

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  • Ordinanza n. 46/2016

    Questione inammissibile
    3 marzo 2016

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 5, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, e 41, secondo comma, Cost., nella parte in cui assoggettano a fallimento l'imprenditore individuale persona fisica, e non autonomamente la sola impresa individuale intesa come attività, ovvero nella parte in cui assoggettano a fallimento l'imprenditore individuale anziché limitarsi a dichiararne l'insolvenza, o a dichiarare soltanto l'insolvenza dell'impresa della persona fisica come attività. La rilevanza della questione è virtuale perché affermata solo apoditticamente, in carenza di alcun, pur necessario, previo accertamento in ordine alla sussistenza in concreto dei presupposti suscettibili di condurre alla declaratoria di fallimento prevista dalla normativa censurata; inoltre, il petitum presenta un carattere dichiaratamente ancipite. Sull'inammissibilità, anche manifesta, di questioni ancipiti, v., per tutte, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 248/2014 e 328/2011; ordinanza n. 41/2015.

    Art. 1 fallimento · Art. 5 fallimento · Art. 147 fallimento · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 104/2012

    Questione inammissibile
    20 aprile 2012

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto l'insoddisfacente identificazione quale imprenditore ittico, e come tale equiparato a quello agricolo, del soggetto del cui fallimento si discute di fronte al rimettente, rende non adeguatamente motivata la rilevanza nel giudizio a quo della presente questione di legittimità costituzionale - in un ambito tematico nel quale questa Corte ha già in passato postulato la necessità di applicare criteri assolutamente idonei e sicuri, dovendosi il giudizio di fallibilità dell'imprenditore ricavare in «relazione all'attività svolta, all'organizzazione dei mezzi impiegati, all'entità dell'impresa ed alle ripercussioni che il dissesto produce nell'economia generale» ed affermato che l'individuazione del «tipo» di impresa non può prescindere anche dalla concreta indagine sulla sua struttura ed organizzazione . - V. le citate sentenze n. 570 del 1989 e 54 del 1991.

    Art. 3 cost. · Art. 1 fallimento

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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