Corte costituzionale

Sentenza n. 368/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1991 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, ultima parte, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1990

dal Tribunale di Vasto sul ricorso proposto dall'I.N.P.S. contro

s.d.f. Cimini Giuseppe ed altro, iscritta al n. 190 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'I.N.P.S. chiedeva al Tribunale di Vasto di dichiarare il

fallimento della società di fatto Cimini Giuseppe ed altro. Il

Tribunale, con ordinanza del 28 novembre 1990 (R.O. n. 190 del 1991),

sollevava, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, r.d. 16 marzo

1942, n. 267, nella parte in cui assoggetta al fallimento l'impresa

artigiana, anche piccola, se esercitata in forma collettiva.

Richiamava la sentenza di questa Corte n. 579 del 1989, secondo

cui l'esclusione dell'assoggettamento delle piccole imprese al

fallimento era giustificata dal pericolo che l'esiguo attivo delle

stesse fosse per intero assorbito dalle spese della procedura, con

conseguente inevitabile frustrazione delle pretese dei creditori. La

stessa ratio doveva valere, ad avviso del collegio rimettente, per le

società commerciali di modeste dimensioni, onde sembrava contrastare

con il principio di eguaglianza l'indiscriminata applicabilità ad

esse delle norme sul fallimento.

Infine, prendeva atto di un indirizzo giurisprudenziale secondo

cui doveva escludersi la natura commerciale delle società artigiane

e quindi la riconducibilità di esse alla previsione dell'art. 1,

cpv., l. fall. Tuttavia riteneva che esso, in quanto minoritario, non

era sufficiente ad escludere la non manifesta infondatezza della

questione.

2. - Interveniva l'Avvocatura Generale dello Stato in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo

che la questione fosse dichiarata inammissibile, trattandosi di

scelta discrezionale del legislatore, e, in subordine, infondata,

posto che la sottoposizione a fallimento delle società, ancorché di

fatto e di modeste dimensioni, era giustificata dalla presunzione di

speculazione e di profitto e che il dissesto della società di

persone coinvolge anche il patrimonio dei singoli soci. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a verificare se contrasti con il

principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, l'art.

1, secondo comma, della legge fallimentare, che, dopo aver definito

la categoria dei piccoli imprenditori, come tali non assoggettabili

al fallimento, esclude dalla categoria stessa le società artigiane,

anche se abbiano piccole dimensioni.

2. - La questione non è fondata per quanto si dirà.

L'art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, il

quale riproduce l'art. 3, primo comma, della legge 25 luglio 1956 n.

860, stabilisce che è considerata artigiana l'impresa costituita in

forma di cooperativa o di società, escluse le società per azioni,

purché la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e,

nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

È anche possibile la prestazione di opera di personale

dipendente, a condizione però che esso sia sempre personalmente

diretto dall'imprenditore artigiano (art. 4 della citata legge) e che

il numero dei dipendenti non superi determinati limiti (non più di

18 compresi i familiari, se l'impresa produca in serie; non più di

9, sempre compresi i familiari, se l'impresa non lavori in serie; non

più di 8, sempre compresi i familiari, se l'impresa eserciti servizi

di trasporto; eccezionalmente, e con riguardo allo svolgimento di

attività nel settore dei lavori artistici tradizionali e

dell'abbigliamento su misura: non più di 32 dipendenti compresi non

più di 16 apprendisti o di 40 a condizione che le unità aggiuntive

siano apprendisti, trattandosi di lavori fondati sulla destrezza del

personale; per le costruzioni edili non più di 10 dipendenti,

compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5, o non più di

14 se le unità aggiuntive siano apprendisti: art. 4 lett. a, b, c,

d, della citata legge).

Il lavoro dell'imprenditore, in ogni caso, deve poter essere

considerato prevalente sul lavoro dei dipendenti e sul capitale

investito nell'impresa.

Il numero dei dipendenti è rivelatore del capitale investito.

Anche se l'impresa sia costituita in forma di società, perché

sia considerata artigiana occorre che la maggioranza dei soci, o uno

di essi nel caso in cui la società è costituita da due soci, svolga

con prevalenza lavoro personale anche manuale, nel processo

produttivo e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione prevalente sul

capitale.

Deve cioè mancare del tutto il fine speculativo cioè il

profitto.

3. - La nozione di società artigiana quale società esercente una

piccola impresa, si inserisce in quella delineata dall'art. 2083 del

codice civile, il quale detta, ormai, il solo criterio di

determinazione della suddetta qualifica, essendo venuto a cessare,

per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale

(Sent. Corte Cost. n. 570 del 1989), l'art. 1, secondo comma, del

r.d. 16 marzo 1942 n. 267, come modificato dall'art. unico 1, 20

ottobre 1952 n. 1375, nella parte in cui prevedeva, ai fini della

legge fallimentare, che, in mancanza dell'accertamento per l'imposta

di ricchezza mobile, operasse come criterio di qualificazione di

piccolo imprenditore il limite di 900.000 lire di capitale investito

nell'impresa.

3.1 - Devesi quindi ritenere abrogato l'art. 1, secondo comma,

della legge fallimentare, nella parte in cui esclude che le società

artigiane possano essere considerate piccoli imprenditori, per

incompatibilità fra le nuove disposizioni e le precedenti (art. 15

disp. prel. codice civile).

Del resto, già questa Corte ha ritenuto (sent. n. 54 del 1991, n.

3 della parte motiva) non soggetta a fallimento la piccola società

artigiana, di modeste dimensioni, non assimilabile ad una vera e

propria impresa commerciale o industriale.

Tale è da considerarsi se manca l'intento speculativo e il suo

guadagno non assume i connotati del profitto proprio per la modestia

dei mezzi e del capitale investito. È soggetta invece a fallimento

la società artigiana se la sua attività e la sua produzione si

espandono e si organizzano su basi speculative, alterandosi così il

rapporto tra attività personale della maggioranza dei soci

artigiani, il numero dei dipendenti e il capitale investito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d.

16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa), in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

sollevata dal Tribunale di Savona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:368 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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