Legge fallimentare

Art. 169 fallimento — Norme applicabili

Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. ((Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo)). 63 25

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 18 luglio 1989 n. 408 (in G.U. 1a s.s. 26/07/1989 n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nonche' dell'art. 169 dello stesso regio-decreto la' dove richiama l'art. 55, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle societa' o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'art. 2751 bis, numero 5, del codice civile, che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione".

D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132

63

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Testo vigente dal 21 agosto 2015

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 169 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8733/2025

    2 aprile 2025

    In tema di concordato preventivo, il termine semestrale di decadenza dall'obbligazione fideiussoria, previsto dall'art. 1957 c.c. ed avente lo scopo di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, lasciando incrementare l'importo del debito, decorre dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, poiché in tale momento l'obbligazione può dirsi scaduta, stante l'espresso richiamo operato dall'art. 169 l.fall. all'art. 55, comma 2, l.fall.

    Art. 169 fallimento · Art. 1591 c.c. · Art. 1597 c.c. · Art. 55 fallimento

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 408/1989

    Ha colpito questo articolo
    18 luglio 1989

    Il riconoscimento costituzionale della "funzione sociale" della cooperazione mutualistica e l'esistenza, nel diritto positivo, di discipline dirette a privilegiare la posizione dei soci degli enti cooperativi, induce a ritenere che l'omessa estensione della prelazione agli interessi dovuti, nelle procedure concorsuali, sui crediti privilegiati delle cooperative di produzione e lavoro, costituisca una discriminazione ingiustificata (analoga a quella - già dichiarata incostituzionale - determinata dall'omessa estensione della prelazione agli interessi dovuti, nelle procedure concorsuali, sui crediti privilegiati da lavoro dipendente). Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3, 36 e 45 Cost.- gli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nonché l'art. 169 dello stesso r.d., la' dove richiama l'art. 55, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'art. 2751 bis, numero 5, del codice civile, che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione. - S. nn. 300/1986, 204/1989.

    Art. 54 fallimento · Art. 169 fallimento · Art. 55 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 300/1986

    Ha colpito questo articolo
    31 dicembre 1986

    L'art. 169 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali), con il richiamare l'art. 59 (sugli effetti del fallimento sui crediti non pecuniari) - in base al quale (secondo l'interpretazione giurisprudenziale) la rivalutazione dei crediti di lavoro resta paralizzata per il periodo posteriore all'apertura della procedura concorsuale - cristallizza il valore dei crediti medesimi, in caso di concordato preventivo, al momento di presentazione della domanda di ammissione da parte del debitore. Ma la mancata (piena) applicazione della regula iuris dettata dall'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. (che assegna alla svalutazione monetaria degli anzidetti crediti diretta rilevanza causale di danno presunto, imponendone la rivalutazione ope iudicis indipendentemente dalla costituzione in mora), contrasta, per un verso, con l'art. 36, comma primo, Cost. - in quanto può privare il lavoratore della retribuzione "proporzionale e sufficiente" - e, per altro verso, con l'art. 3 Cost., perché impone al lavoratore il cui datore fruisce del beneficio del concordato preventivo una limitazione di diritti della quale non soffrono "i lavoratori dipendenti da datore che di tal beneficio non fruisce". È pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con i suddetti precetti - il combinato disposto degli artt. 59 richiamato dall'art. 169 r.d. n. 267/1942 e 429, comma terzo, cod. proc. civ., nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo presentata dal datore di lavoro. - S. n. 139/1981, che non assume veste di precedente contrario, in quanto emessa riguardo non all'ipotesi del concordato preventivo, ma a quella del fallimento.

    Art. 59 fallimento · Art. 169 fallimento · Art. 55 fallimento · Art. 159 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 471/1994

    Questione infondata
    30 dicembre 1994

    Nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 169 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ove fa richiamo all'art. 55 stessa legge, nella parte in cui prevede la sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari durante lo svolgimento della procedura concorsuale anche nel caso in cui dal ricavato della vendita dei beni oggetto del concordato preventivo sia avanzato un residuo, il giudice 'a quò ha esattamente individuato in tali articoli, che riguardano i predetti interessi, le norme oggetto della censura, non avendo, in realtà, inteso ancorare la estinzione degli interessi ne' ad un 'pactum de non petendò di carattere negoziale, ne' ad un altra specifica norma della disciplina del concordato preventivo, sicché va respinta la eccezione di inammissibilità avanzata, in base al contrario assunto, dall'Avvocatura di Stato. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 169 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2015

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2006 al 21 agosto 2015. 14 parole aggiunte.

Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. aggiunto: Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132

    Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art169 · fonte del testo

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