Corte costituzionale

Ordinanza n. 274/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1996 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionali degli artt. 2, comma 1-bis

del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia

previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,

disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e

proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983,

n. 638, come modificato dal d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338

(Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di

fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel

Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), e art. 37, primo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), promossi con due ordinanze emesse il 24 aprile 1995 e il 26

luglio 1995 dal Pretore di Milano nei procedimenti penali riuniti a

carico di Chilla' Maria e nel procedimento penale a carico di

Giavarini Giacomo Carlo ed altro, iscritte ai nn. 775 del registro

ordinanze 1995 e 21 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nn. 47, prima serie speciale,

dell'anno 1995 e 6, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con due ordinanze emesse rispettivamente il 24 aprile

1995 (r.o. n. 775 del 1995) e il 26 luglio 1995 (r.o. n. 21 del

1996), il Pretore di Milano ha sollevato d'ufficio questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 27, terzo

comma, e 41 della Costituzione, dell'art. 2, comma 1-bis, del d.-l.

12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e

sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni

per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni

termini), convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come

modificato dal d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in

materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri

sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento

dei patronati), convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389,

nonché - nella sola ordinanza n. 775 del 1995 - dell'art. 37, primo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), nella parte in cui non escludono dalla propria area di

applicazione imprenditori o amministratori le cui imprese o società

versino in una situazione economica tale da rendere necessaria, a

mente degli artt. 1 e seguenti del r.d. 16 marzo 1942, n. 267,

l'apertura della procedura fallimentare;

che il remittente osserva che quando un'impresa versi in

condizioni di insolvenza tali da legittimare l'apertura della

procedura fallimentare, l'obbligo di bloccare l'attività

imprenditoriale e di rispettare la par condicio creditorum -

assistito dalle sanzioni penali previste per chi abbia aggravato il

proprio dissesto o abbia, anche prima dell'apertura della procedura

fallimentare, eseguito pagamenti allo scopo di favorire taluno dei

creditori, a danno degli altri - dovrebbe prevalere anche

sull'obbligo di versare all'istituto previdenziale le ritenute

operate sulle retribuzioni dei dipendenti, e dunque far venir meno

l'illiceità dell'omissione del versamento, sanzionata penalmente

dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983;

che lo stesso remittente rileva come, peraltro, questa

interpretazione sia disattesa dalla giurisprudenza assolutamente

prevalente, secondo la quale l'obbligo di versamento sussiste in capo

all'imprenditore quale che sia la situazione economica dell'impresa,

prima della formale dichiarazione di fallimento;

che, sempre a parere del remittente, quest'ultima interpretazione

del sistema normativo metterebbe in luce un contrasto di esso con gli

artt. 27, terzo comma, e 41 della Costituzione: col primo, in quanto

l'imprenditore in stato di dissesto verrebbe irragionevolmente

gravato di responsabilità penale, contemporaneamente e

inevitabilmente, sulla base di due presupposti tra loro

contraddittori, e cioè per non aver versato le ritenute e per aver

aggravato il proprio dissesto ritardando l'apertura del fallimento e

aver continuato l'attività di impresa estinguendo il debito verso

l'istituto previdenziale, realizzandosi così una ingiustificata,

sproporzionata e pertanto irragionevole reazione da parte

dell'ordinamento giuridico penale; con l'art. 41, in quanto

l'attività dell'impresa non verrebbe posta in essere nel rispetto

dei suoi fini sociali, dal momento che con i versamenti in questione

verrebbe lesa la par condicio creditorum che sarebbe il principale

strumento per la difesa dei predetti fini;

che è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei

Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata (nel

giudizio promosso con l'ordinanza n. 775 del 1995) o "inammissibile e

non fondata" (nel giudizio promosso con l'ordinanza n. 21 del 1996):

osservando che l'obbligo di rispettare la par condicio creditorum

prima della dichiarazione di fallimento non è sanzionato se non nei

casi e nei modi previsti dalla normativa fallimentare, per la cui

applicazione è richiesta oltre tutto la sussistenza del dolo, e che

non vi sarebbe contrasto tra l'obbligo di adempiere puntualmente le

obbligazioni anche in presenza di uno stato di dissesto e l'obbligo

di non aggravare il dissesto ritardando la richiesta di fallimento o

in altro modo, sia perché difficilmente il doveroso versamento dei

contributi potrebbe integrare la condotta punita dalle norme sulla

bancarotta, sia perché nulla escluderebbe, in teoria, che le due

condotte penalmente sanzionate coesistano e debbano essere entrambe

punite.

Considerato preliminarmente che i due giudizi, relativi allo stesso

oggetto, possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;

che la questione prospettata dal remittente - e che manifesta

peraltro essenzialmente un dissenso interpretativo rispetto alla

giurisprudenza prevalente, in ordine alla ricostruzione del quadro

normativo - è posta in termini logicamente contraddittori, non

essendo possibile, per definizione, postulare che l'ordinamento

consideri contemporaneamente illecito un comportamento e il suo

contrario, e cioè l'omissione dei versamenti contributivi in

questione e la loro effettuazione;

che il primo parametro costituzionale indicato - l'art. 27, terzo

comma, della Costituzione, relativo al divieto di pene contrarie al

senso di umanità e al fine rieducativo cui debbono tendere le pene -

appare invocato fuor di proposito, riguardando la questione una

supposta irragionevolezza del trattamento sanzionatorio e non già il

contenuto e le modalità di esecuzione delle pene;

che in ogni caso la denunciata irragionevolezza di un obbligo di

versamento, penalmente sanzionato, perdurante anche nello stato di

dissesto dell'impresa, evidentemente non sussiste: detto obbligo

concerne, infatti, somme trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti

e che il datore di lavoro versa all'INPS sostituendosi ad essi, onde

consegue ed accede al pagamento delle retribuzioni, sostanziandosi

nel dovere di non trattenere per sé somme di pertinenza dei

dipendenti e dell'istituto previdenziale;

che nemmeno può dirsi violato l'art. 41 della Costituzione,

posto che l'equilibrio fra i diversi interessi in gioco - quello di

assicurare l'adempimento degli obblighi previdenziali del datore di

lavoro, cui corrisponde l'interesse dei lavoratori alla copertura

previdenziale, e quello dei creditori dell'imprenditore in stato di

dissesto -, quale viene determinato dall'operare delle norme in

questione, non contrasta affatto con le finalità di ordine sociale

che limitano la libertà dell'iniziativa economica, ma anzi appare

conforme ad esse;

che pertanto la questione proposta è sotto ogni profilo

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis,

del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia

previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,

disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e

proroga di taluni termini), convertito dalla legge 11 novembre 1983,

n. 638, come modificato dal d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338

(Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di

fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel

Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito dalla legge

7 dicembre 1989, n. 389, e dell'art. 37, primo comma, della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevate, in

riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 41 della Costituzione, dal

Pretore di Milano con le due ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: Cheli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:274 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari