Corte costituzionale

Ordinanza n. 395/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/10/1991 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con

ordinanza emessa l'8 gennaio 1991 dal Tribunale di Bologna sul

ricorso proposto da s.n.c. Autotre Ricambi ed altra c/ s.d.f.

Carrozzeria Caselle ed altri, iscritta al n. 310 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Bologna, nel giudizio promosso da

s.c.n. Autotre Ricambi contro la s.d.f. Carrozzeria Caselle ed altri,

costituita tra artigiani, per la dichiarazione di fallimento di

questa ultima, con ordinanza dell'8 gennaio 1991 (R.O. n. 310 del

1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale,

dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

nella parte in cui esclude che siano considerate piccoli imprenditori

le società artigiane non costituite nella forma di società a

responsabilità limitata;

che, a parere del remittente, sarebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di

trattamento che si verifica tra i piccoli imprenditori artigiani e le

società artigiane di modeste dimensioni come quella in controversia;

b) l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto non

sarebbe possibile alla società artigiana di modeste dimensioni

provare la possidenza dei requisiti richiesti per la qualifica di

piccolo imprenditore;

c) l'art. 45, secondo comma, della Costituzione, in combinato

disposto con gli artt. 3 e 35 della Costituzione, in quanto non

sarebbe consentito alla società artigiana di modeste dimensioni di

provare la prevalenza del lavoro dei soci sul capitale, nonostante

l'avvenuta iscrizione nell'albo delle imprese artigiane;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

concluso per la inammissibilità della questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 54 del 1991, ha già

dichiarato la illegittimità costituzionale della norma ora di nuovo

denunciata;

che, pertanto, essa è ormai espunta dall'ordinamento giuridico;

che, quindi, la questione sollevata deve dichiararsi

manifestamente infondata;

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), in riferimento agli artt. 3, 24,

secondo comma, 35, primo comma, e 45, secondo comma, della

Costituzione, sollevata dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:395 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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