Art. 3 fallimento — Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata

[1]48

[2]Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195. 48 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5

48

Il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ha disposto (con l'art. 147, comma 2) che "Sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

Testo vigente dal 17 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 14 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195. tolto: Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5

    Il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ha disposto (con l'art. 147, comma 2) che "Sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art3 · fonte del testo

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