Corte costituzionale

Ordinanza n. 490/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1994 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultima parte,

del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,

del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 4 maggio 1994 dal Tribunale di Monza

sull'istanza proposta dalla s.p.a. Mariovilla nei confronti della

s.d.f. G.A.M. Luce, iscritta al n. 488 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 26 maggio 1994 dal Tribunale di Rimini

sull'istanza proposta dalla Banca Popolare Valconca di Morciano nei

confronti della s.a.s. Carnevali Evio e C., iscritta al n. 534 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso del procedimento instaurato per la

dichiarazione di fallimento della società di fatto G.A.M. Luce di

Sandri Andrea e La Rosa Antonino, il Tribunale di Monza, con

ordinanza in data 4 maggio 1994, ha sollevato, in relazione all'art.

3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, ultima parte, del Regio decreto 16 marzo

1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), nella parte in cui dispone che "in nessun caso sono

considerati piccoli imprenditori le società commerciali";

che, ad avviso del Tribunale rimettente, la società debitrice,

non iscritta nell'Albo delle imprese artigiane, svolgeva attività di

produzione e vendita di lampade con l'esclusivo lavoro dei due soci

ed era alimentata da introiti particolarmente modesti, sì che

potrebbe essere ritenuta "piccola impresa" se non vi ostasse il

disposto dell'ultima parte dell'art. 1 del citato Regio decreto n.

267;

che, di conseguenza, il Tribunale ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della norma anzidetta per violazione

dell'articolo 3, primo comma, della Costituzione, nonostante una

precedente negativa pronuncia di questa Corte (sent. n. 54 del 1991);

che il concetto di piccolo imprenditore, secondo

l'interpretazione corrente, si riferirebbe esclusivamente alle

imprese individuali e non a quelle costituite in forma societaria,

anche quando, per limiti dimensionali ed attività esercitata, esse

non differiscono dalle prime, sì che ne discenderebbe una palese

disparità di trattamento non solo tra imprenditori individuali e

piccole società, ma, in questo stesso ambito, tra le società di

persone a seconda che rivestano la qualifica formale di artigiane o

commerciali;

che tale ultima incongruenza sarebbe stata favorita dalla

giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, con la sentenza

n. 368 del 1991, avrebbe affermato l'esclusione delle società

artigiane dal fallimento e l'assoggettabilità di tutte quelle

imprese societarie che - per limiti dimensionali e per l'assenza di

speculazione e di profitto - non risultino piccoli imprenditori;

che l'irrazionale disparità di trattamento si apprezza

ulteriormente in considerazione del fatto che la legge 8 agosto 1985,

n. 443 (legge quadro per l'artigianato), secondo una diffusa

interpretazione della giurisprudenza, richiede - per la

qualificazione di società artigiana - l'iscrizione nell'Albo delle

imprese istituito presso la Camera di commercio, onde due società,

svolgenti le medesime attività economiche senza intento speculativo,

sia per la modestia dei mezzi sia per la prevalenza del lavoro sul

capitale, sarebbero diversamente trattate a seconda che abbiano o

meno richiesto l'iscrizione nel predetto Albo;

che, pur avendo questa Corte respinto analoga questione di

costituzionalità con le sentenze nn. 395, 374 e 11 del 1993 (tutte

con preciso richiamo alla sentenza n. 54 del 1991), il tribunale

rimettente ha creduto di doverla riproporre in ordine allo specifico

profilo della differenziazione dei trattamenti conseguibili sulla

base dell'iscrizione (o meno) della società personale nell'Albo

previsto dalla legge;

che, con altra ordinanza, emessa nel procedimento per la

dichiarazione di fallimento della società in accomandita semplice

Carnevali Evio e C., il Tribunale di Rimini ha sollevato analoga

questione di costituzionalità relativa all'art. 1, secondo comma,

del Regio decreto n. 267 del 1942;

che, anche in questo caso, la società debitrice avrebbe tutte

le caratteristiche per essere qualificata come piccolo imprenditore

se non vi ostasse la disposizione impugnata;

che, ad avviso del giudice a quo, all'attuale stadio della

legislazione la presunzione di speculazione e profitto,

caratteristica delle società commerciali, non dovrebbe più

ritenersi elemento essenziale delle società di capitale, come

mostrerebbe l'esempio delle società sportive;

che ne conseguirebbe l'irrazionalità, nel mutato contesto

legislativo, della presunzione assoluta della finalità lucrativa

stabilita per tutte le società nell'ultimo comma dell'art. 1 della

legge fallimentare, tuttora in vigore, in quanto essa impedirebbe

all'impresa societaria di fornire al giudice la prova circa le

proprie piccole dimensioni (e, quindi, la prova dell'assenza dello

scopo di lucro);

che altrettanto irragionevole sarebbe - rispetto alle società

comnmerciali di persone - il differente trattamento riservato alle

imprese artigiane a struttura societaria, per le quali non vi

sarebbero invece ostacoli all'accertamento delle caratteristiche di

piccola impresa, ai sensi dell'art. 2083 codice civile (censure di

incostituzionalità in relazione ai parametri di cui agli art. 3 e 24

della Costituzione);

che, per entrambi i giudizi, è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o

l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale

sollevata;

Considerato che, con argomenti già valutati da questa Corte

(sent. n. 266 del 1994), con le due ordinanze in esame viene

impugnata l'identica disposizione rappresentata dall'art. 1, secondo

comma, ultima parte, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), nella parte in cui stabilisce che "in nessun caso

sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali";

che l'unica sostanziale nuova prospettazione è costituita dal

preteso diverso trattamento delle società "di piccole dimensioni" a

seconda che abbiano (o meno) richiesto l'iscrizione nell'Albo delle

imprese artigiane;

che in ordine all'assoggettabilità (o meno) al fallimento della

società artigiana devesi prendere ulteriormente atto - come già

rilevato nella citata sentenza n. 266 - dell'errato presupposto d'uno

stabile orientamento giurisprudenziale;

che, pertanto, previa la riunione dei giudizi, la questione va

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma,

ultima parte, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata,

in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal

Tribunale di Monza e, in relazione agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Rimini, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:490 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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