Codice civile

Art. 2221 c.c. — Fallimento e concordato preventivo

Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.

Articolo abrogato dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Abrogato dal 15 agosto 2020

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 31/1974

    Questione inammissibile
    13 febbraio 1974

    Le limitazioni della capacità giuridica e della capacità di agire del fallito sono effetti contestuali ed inscindibili della sentenza dichiarativa di fallimento, ma non costituiscono una pregiudiziale necessaria, con carattere di strumentalità, rispetto all'assoggettabilità alla procedura concorsuale. Non incidendo sulla decisione sono pertanto inammissibili per assoluto difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale (a tali limitazioni attinenti) degli artt. 348, 350 n. 5, 2221 e 2382 cod. civ.; 1 (nella parte relativa alla procedura di fallimento), 5, 16, 18, 48, 49, 50, 186, 193, 215, 216, 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; 23 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287; 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56; 2, n. 2, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058; 11, lett. b, della legge 22 maggio 1913, n. 468; 17, n. 2, della legge 27 novembre 1933, n. 1578; 6 e 13 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293; 21, n. 3, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 15, 16, 21, 24, 27 e 48 Cost., in giudizio concernente come obbiettivo immediato l'assoggettamento o meno dell'insolvente alla procedura concorsuale.

    Art. 3 cost. · Art. 15 cost. · Art. 16 cost. · Art. 21 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 94/1970

    Questione infondata
    16 giugno 1970

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2221 del codice civile e 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) "con tutte le norme di legge che ne derivano", in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Nell'assoggettare alle procedure del fallimento gli imprenditori commerciali, e non la generalità dei cittadini, la legge ha avuto riguardo alla natura dell'attività da essi esercitata, e non al loro censo. Non vi è pertanto violazione dell'art. 3 della Costituzione, giacché lo svolgere attività commerciale organizzata ad impresa costituisce una situazione obbiettivamente diversa da quella di chi svolge un'attività di diverso tipo, e non è irrazionale l'aver limitato alla prima la disciplina concorsuale, ne' sono arbitrari i motivi di tale limitazione, anche se de iure condendo può discutersi sull'opportunità di una diversa determinazione del campo di applicazione di quella disciplina. Le stesse ragioni valgono circa l'esenzione del piccolo imprenditore dal fallimento. La esclusione dal fallimento del piccolo imprenditore e dell'insolvente civile si basa su una valutazione di politica economica-sociale e di opportunità giuridica, che non può essere ripetuta in questa sede (sent. n. 43/1970).

    Art. 2221 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 1 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 2221 conferma il principio del diritto vigente secondo cui, in caso di insolvenza, gli imprenditori, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, che esercitano un'attività commerciale sono soggetti alla procedura di fallimento e di concordato preventivo. Assorbite le altre parti del codice di commercio nel codice civile, la disciplina del fallimento forma materia di una legge speciale, oggetto della quale è anche di fissarne i limiti di applicazione, particolarmente in confronto dei piccoli imprenditori. Del lavoro autonomo.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 912

  • Il titolo sul lavoro nell'impresa è integrato dai due titoli seguenti che considerano il lavoro indipendentemente dall'organizzazione ad impresa. L'integrazione era necessaria, poichè l'ordinamento fascista considera suo vanto tutelare ogni espressione del lavoro, comprese quelle forme di lavoro che, per non avere carattere professionale o per la loro speciale natura, non sono soggette alla disciplina sindacale. Nei titoli III e IV il rapporto di lavoro è regolato indipendentemente dal suo nesso con l'impresa, nella duplice forma di lavoro autonomo e di lavoro subordinato, che sostituisce l'arcaica dicotomia tra locatio operis e locatio operarum.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 913

Che cosa è cambiato dal 15 agosto 2020

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 15 agosto 2020. 33 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Gli imprenditori che esercitano un'attivita' commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso d'insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23

    Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118

    Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36

    Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2221 · fonte del testo

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