Il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, come sostituito dall'articolo unico della legge di conversione, e' sostituito dal seguente: "Le imprese di cui al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, sono soggette alla procedura di amministrazione straordinaria, con esclusione del fallimento, qualora abbiano, da almeno un anno, un numero di addetti, compresi quelli ammessi all'integrazione dei guadagni ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e successive integrazioni e modificazioni, non inferiore a trecento, e presentino una esposizione debitoria, verso aziende di credito, istituti speciali di credito, istituti di previdenza e di assistenza sociale non inferiore a trentacinque miliardi di lire, di cui almeno uno per finanziamenti assistiti dal contributo dello Stato, e superiore a cinque volte il capitale versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato. Il limite dimensionale relativo all'esposizione debitoria e' aggiornato al 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese".

Testo vigente dal 1 aprile 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-03-31;119~art1 · fonte del testo

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