Corte costituzionale

Sentenza n. 54/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/02/1991 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, ultima proposizione, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1990 dal

Tribunale di Savona nel procedimento su istanze di fallimento

proposte da Ottoboni Monica ed altri contro la Ditta Fratelli

Fontana, iscritta al n. 504 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Ottoboni Monica ed altri hanno chiesto al Tribunale di Savona

di dichiarare il fallimento della Ditta Fratelli Fontana. Con

ordinanza del 15 maggio 1990 (R.O. n. 504 del 1990) il Tribunale ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,

secondo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge

fallimentare), nella parte in cui, dopo avere escluso dalla procedura

fallimentare i piccoli imprenditori, dispone che "in nessun caso sono

considerate piccoli imprenditori le società commerciali".

Il giudice remittente, premesso che nella fattispecie si tratta di

una piccola società di fatto, il cui capitale si compone delle

scorte consistenti in confezioni e delle attrezzature indispensabili

per la vendita, e che il locale in cui si esercita l'attività

commerciale è condotto in locazione, ha rilevato che la

interpretazione letterale della disposizione de qua, secondo cui la

esclusione dal fallimento riguarda solo i piccoli imprenditori

individuali e non anche le piccole imprese sociali, importa

violazione dell'art. 3 della Costituzione. Infatti, applicandola alle

società di persone, per le quali vige la regola della illimitata

responsabilità patrimoniale dei soci, si crea una disparità di

trattamento fra il piccolo imprenditore individuale, non soggetto al

fallimento, ed i soci illimitatamente responsabili di una impresa

sociale, anch'essi imprenditori, ai quali ex art. 147 legge

fallimentare si può estendere il fallimento della società. La

disparità di trattamento sarebbe tanto più grave in quanto, per

giurisprudenza costante della Cassazione e dei giudici di merito, non

sono soggetti al fallimento né gli artigiani né le società

artigiane quando le dimensioni dell'impresa non superano certi

limiti. Si fa specifico richiamo alle sentenze della Corte

costituzionale nn. 94 del 1970 e 570 del 1989.

2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuta

l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente

del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la inammissibilità o

la infondatezza della questione.

Ha osservato che la figura della piccola società commerciale è

ignota al nostro ordinamento, che riserva solo al piccolo

imprenditore individuale un regime differenziato, incompatibile con

quello proprio delle società commerciali; che le realtà poste a

confronto non sono omogenee in quanto anche la posizione del socio

illimitatamente responsabile non è riconducibile a quella

dell'imprenditore; che, comunque, la disciplina de qua risponde ad

una valutazione di politica economico-sociale incensurabile in sede

di legittimità costituzionale. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 1, secondo comma,

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui, ai fini

dell'esclusione dalla procedura fallimentare, stabilisce che in

nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società

commerciali, violi l'art. 3 della Costituzione per la disparità di

trattamento che creerebbe tra i piccoli imprenditori individuali e le

piccole imprese commerciali, nonché tra queste ultime e le società

artigiane, per consolidata giurisprudenza, escluse dal fallimento.

2. - La questione è inammissibile.

La sottoposizione alla procedura fallimentare delle società anche

se di fatto e di modeste dimensioni trova adeguata giustificazione

nella presunzione di speculazione e di profitto che ne ha determinato

la costituzione. In via generale, quindi, la differenziazione tra le

società ed il piccolo imprenditore individuale non è irrazionale.

2.1. - Non sussiste nemmeno omogeneità tra la situazione del

piccolo imprenditore e quella dei soci di una società di persone

anche se di modeste dimensioni. Invero, è soggetta al fallimento

solo la società e ai soci illimitatamente responsabili può solo

estendersi il suo fallimento. In altri termini, il fallimento del

socio segue per legge quello della società, mentre rimane persino

irrilevante il fatto che egli non sia imprenditore commerciale e

versi o meno in istato di insolvenza. La estensione del fallimento è

diretta ad impedire che il socio possa compiere atti di disposizione

del suo patrimonio che, invece, deve servire a soddisfare i creditori

sociali.

3. - Il diverso trattamento fatto alla società artigiana trova

giustificazione nella natura e nel carattere di questo tipo di

società, la quale gode di uno status particolare ed è soggetta ad

una disciplina peculiare, la quale si applica, però, fino a che le

sue dimensioni siano modeste. Se essa si ingrandisce, se la sua

organizzazione si espande fino ad assumere le dimensioni di una vera

e propria impresa commerciale o industriale, se il suo guadagno, in

altri termini, assume i connotati del profitto, perde le

caratteristiche di impresa artigiana ed è soggetta al fallimento in

quanto è ritenuto prevalente il fine della speculazione e del

profitto. Ciò avviene, del resto, anche per l'artigiano il quale è

soggetto a fallimento quando si espande ed organizza la produzione su

basi speculative.

4. - Per quanto riguarda il precedente giurisprudenziale invocato

(sentenza Corte cost. n. 579 del 1989) si osserva che esso ha

riguardato la legittimità costituzionale della norma della legge

fallimentare che stabiliva un criterio fisso per la esclusione dalla

soggezione al fallimento del piccolo imprenditore, cioè il limite di

lire 900.000 del capitale investito nelle aziende, divenuto

addirittura irrisorio per il mutamento dei valori monetari successivi

all'emanazione della legge (1942). Tuttavia, alcune considerazioni

svolte in quella sentenza possono valere anche per le società

commerciali di modeste dimensioni. E cioè quelle relative alla

entità dell'impresa, alle dimensioni della sua organizzazione e dei

mezzi impiegati, agli effetti ed alle ripercussioni del dissesto

nell'economia nazionale generale, alla utilità del ricorso alla

procedura fallimentare per gli stessi creditori specie in relazione

all'esiguità del patrimonio attivo, per la sua durata e le spese e,

in genere, per la sua complessità, in relazione alla esiguità

dell'attivo con il conseguente rischio della mancata realizzazione

delle finalità di tutela degli interessi dei creditori.

Le dette considerazioni, però, attengono alla sfera della

discrezionalità del legislatore perché rientrano nell'ambito della

generale politica economica e giudiziaria e a lui spetta la scelta di

una delle varie soluzioni possibili.

Pertanto la questione va dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, secondo comma, ultima proposizione, del regio decreto 16

marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa), in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

sollevata dal Tribunale di Savona con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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