Corte costituzionale

Sentenza n. 94/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1970 · relatore Giuseppe Chiarelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2221 del

codice civile e dell'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge

fallimentare), " con tutte le norme di legge che ne derivano", promosso

con ordinanza emessa il 27 giugno 1968 dal pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Segantini Franca, iscritta al n. 80

del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1970 il Giudice relatore

Giuseppe Chiarelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il tribunale di Roma, con sentenza 30 giugno 1967, dichiarava il

fallimento di Franca Segantini, esercente un negozio di generi

alimentari. A suo carico veniva successivamente promosso procedimento

penale per bancarotta semplice, per omessa tenuta dei libri e delle

prescritte scritture contabili.

In sede di dibattimento la difesa dell'imputata sollevava la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 2221 del codice

civile e 1 della legge fallimentare, "con tutte le norme di legge che

ne derivano ", in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Il pretore di Roma, con ordinanza 27 giugno 1968, rimetteva la

questione alla Corte.

Il pretore ha ritenuto la questione non manifestamente infondata,

osservando che le norme impugnate comportano una discriminazione in

base al censo tra l'imprenditore commerciante e il non commerciante,

mentre altra disparità di trattamento è operata tra gli stessi

commercianti, poiché non è ammesso il fallimento del piccolo

imprenditore. La distinzione tra piccolo e grande imprenditore è

inoltre lasciata all'arbitrio della amministrazione finanziaria, la

quale, accertando un reddito inferiore al minimo imponibile, può dare

o no ingresso alla procedura fallimentare, mentre una ulteriore

discriminazione in base al censo è subordinatamente operata a seconda

che il capitale investito nella impresa sia superiore o inferiore alle

900.000 lire.

La ordinanza era ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto

10 gennaio 1969, nel quale si osserva che il problema prospettato è di

politica legislativa e non di legittimità costituzionale e si chiede

che la questione sia dichiarata infondata.

Le medesime conclusioni sono state confermate, dalla difesa del

Presidente del Consiglio, nella discussione orale. Considerato in diritto :

La questione non è fondata.

Nell'assoggettare alle procedure del fallimento gli imprenditori

commerciali, e non la generalità dei cittadini, la legge ha avuto

riguardo alla natura dell'attività da essi esercitata, e non, come si

assume nell'ordinanza, al loro censo.

Non vi è pertanto violazione dell'art. 3 della Costituzione,

giacché lo svolgere attività commerciale organizzata ad impresa

costituisce una situazione obbiettivamente diversa da quella di chi

svolge un'attività di diverso tipo, e non è irrazionale l'aver

limitato alla prima la disciplina concorsuale, né sono arbitrari i

motivi di tale limitazione, anche se de iure condendo può discutersi

sull'opportunità di una diversa determinazione del campo di

applicazione di quella disciplina.

Le stesse ragioni valgono circa l'esenzione del piccolo

imprenditore dal fallimento. Anche nel configurare questa

discriminazione nell'ambito della categoria dei commercianti, la legge

ha tenuto presente una diversità obbiettiva di situazioni, in

relazione alle dimensioni dell'impresa, diversamente valutando

l'interesse pubblico ad applicare la legislazione fallimentare al loro

stato di insolvenza.

Come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare (sent. n. 43

del 1970), la esclusione dal fallimento del piccolo imprenditore e

dell'insolvente civile si basa su una valutazione di politica economico

- sociale e di opportunità giuridica, che non può essere ripetuta in

questa sede.

Non è, comunque, esatto che le norme impugnate abbiano posto in

essere una discriminazione tra i cittadini in base al censo e alla

condizione sociale. I limiti di applicabilità delle procedure

fallimentari sono stabiliti non in relazione alla diversità delle

condizioni economiche e patrimoniali dei cittadini, ma in relazione,

come si è detto, alla natura dell'attività da essi svolta e alla sua

organizzazione imprenditoriale, nonché in relazione all'entità

dell'impresa, desunta dalla misura del reddito obbiettivamente

accertato e, subordinatamente, del capitale investito, anche in

considerazione delle diverse ripercussioni che può avere il dissesto

nell'economia generale. Né il riferimento al reddito accertato ai

fini dell'imposta di ricchezza mobile assoggetta ad arbitri

dell'Amministrazione l'applicabilità della procedura fallimentare,

perché trattasi di accertamento compiuto a fini tributari e non in

funzione di tale assoggettabilità, e in ogni caso non rimesso

all'arbitrio della Pubblica Amministrazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2221 del codice civile e 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa) "con tutte le norme di legge che ne derivano",

sollevata con l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento all'art.

3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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