Corte costituzionale

Sentenza n. 570/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/12/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come

modificato dall'articolo unico della legge 20 ottobre 1952, n. 1375,

promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1988 dalla Corte di

cassazione nel procedimento civile vertente tra Pagani Luigi e Caruso

Palmina ed altro, iscritta al n. 321 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza dell'8 novembre 1988, la Corte di cassazione,

sul ricorso per violazione dell'art. 1, secondo comma, del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267, proposto avverso la sentenza di

secondo grado che aveva revocato il fallimento di Caruso Palmina

(ritenuta "piccolo imprenditore" in applicazione del solo art. 2083

del codice civile), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della predetta norma della legge fallimentare, nella

parte in cui assoggetta alle procedure concorsuali gli imprenditori

commerciali che investano un capitale superiore a lire 900.000

(novecentomila), richiedendo per la qualità di piccolo imprenditore

il mancato superamento di detto limite (sulla base di un criterio

operante anche dopo la caducazione di quello correlato

all'accertamento del reddito ai fini della soppressa imposta di

ricchezza mobile).

Secondo il giudice a quo si prospetterebbe, infatti, nella specie,

la violazione dell'art. 3 della Costituzione, attesa che l'omesso

adeguamento dell'indicata somma al fenomeno inflattivo, con la

conseguenziale applicabilità delle suddette procedure anche a coloro

che abbiano i connotati sostanziali del piccolo imprenditore,

potrebbe rendere arbitraria ed ingiustificata una unicità di

disciplina rispetto a realtà obiettivamente diverse.

Inoltre, la privazione di significato del limite dimensionale tra

piccolo imprenditore ed impresa organizzata farebbe sfumare anche la

distinzione tra insolvente commerciale ed insolvente civile: "per cui

al di sopra ed al di sotto della soglia delle lire 900.000

(novecentomila) di capitale investito, che non individua più il

limite inferiore di una dimensione organizzativa imprenditoriale, è

individuabile tutta una fascia di situazioni che, per condizioni

soggettive e dimensionali, sono qualificabili come insolvenze civili,

e che, pur tuttavia, nella vigenza dell'art. 1, secondo comma, della

legge fallimentare, sono soggette a trattamento normativo

differenziato, essendo assoggettabili, o no, a fallimento a seconda

che il capitale investito superi, o no, il limite indicato".

E ciò si risolverebbe in un ulteriore profilo di violazione del

precetto dell'uguaglianza.

2. - Innanzi alla Corte è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per il rigetto della questione in base ad una

possibile interpretazione adeguatrice della norma denunciata quale

condivisa, anche di recente, della giurisprudenza di merito. Le

"disposizioni di cui agli artt. 2083 del codice civile e 1 del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267, non sarebbero tra loro incompatibili,

nel senso che la seconda ha carattere interpretativo rispetto alla

prima e pone una presunzione iuris et de iure di esclusione dal

fallimento quando il capitale investito nell'impresa non sia

superiore a 900.000 lire, mentre l'altra identifica il piccolo

imprenditore in base all'elemento lavoro ed al modo della

organizzazione; pertanto, ove non ricorra la presunzione di cui al

citato art. 1, l'indagine che il Tribunale è chiamato a compiere, ai

fini dell'assoggettabilità al fallimento dell'impresa debitrice,

deve essere diretta solo ad accertare se, malgrado il superamento del

limite del capitale investito, sussistano le condizioni di cui

all'art. 2083 del codice civile per l'identificazione del piccolo

imprenditore". Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, nella parte in cui fissa in lire 900.000

(novecentomila) il limite di capitale investito per la individuazione

del piccolo imprenditore, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione in quanto, per effetto della svalutazione monetaria,

detta somma è divenuta un indice insignificante della realtà

operativa ed organizzativa, ed ha fatto venir meno la soglia della

distinzione tra l'imprenditore soggetto a fallimento, il piccolo

imprenditore e l'insolvente civile, che non sono ad esso sottoposti.

Conseguentemente, due realtà diverse, secondo la previsione degli

artt. 2083 e 2221 del codice civile, sono disciplinate in modo

identico, venendo così meno quella distinzione soggettiva,

organizzativa e dimensionale nella quale era stata ravvisata la

legittimità del diverso trattamento mentre sono soggette a

fallimento anche quelle attività che, per condizioni soggettive e

dimensionali, sono qualificabili insolvenze civili.

2.1. - La questione è fondata.

L'art. 1, secondo comma, della legge fallimentare statuisce che

sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale che,

in sede di accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile,

sono stati riconosciuti titolari di un reddito inferiore al minimo

imponibile. E aggiunge che, quando è mancato l'accertamento ai fini

della suddetta imposta, sono considerati piccoli imprenditori gli

esercenti un'attività commerciale nella cui azienda risulta essere

stato investito un capitale non superiore a lire 30.000 (trentamila)

elevato, poi, a lire 900.000 dalla legge n. 1375 del 1952.

D'altro canto, l'art. 2083 del codice civile stabilisce che sono

piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani,

i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività

professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei

componenti della famiglia.

2.2. - Per effetto della riforma fiscale di cui al d.P.R. 29

settembre 1973, n. 397, la prima parte del suddetto articolo ha

cessato di avere vigore in quanto l'imposta di ricchezza mobile non

è stata più prevista dall'ordinamento tributario. Ma il prevalente

indirizzo giurisprudenziale, seguito anche dalla Corte remittente,

ritiene che sia rimasto in vigore, e quindi sia ancora applicabile,

la seconda parte del detto articolo secondo cui, quando manca

l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, è criterio

di qualificazione del piccolo imprenditore, non soggetto a

fallimento, l'investimento nell'azienda di un capitale non superiore

a lire 900.000. Detto criterio è integrativo di quello portato

dall'art. 2083 del codice civile. Il legislatore dell'epoca

(relazione ministeriale alla legge sul fallimento), infatti, ha

avvertito che la nozione di piccolo imprenditore è data dall'art.

2083 del codice civile ma che si era ritenuto opportuno porre una

norma integrativa idonea a facilitare l'opera del giudice nei singoli

casi.

2.3. - Ora, è accaduto che, per effetto della svalutazione

monetaria verificatasi, i valori monetari si sono gravemente

alterati; il limite delle 900.000 mila lire non è stato adeguato ai

suddetti, mentre la nozione di artigiano si è man mano modificata

(da ultimo la legge 8 agosto 1985, n. 443) così come quella di

coltivatore diretto. E lo stesso legislatore, in varie leggi,

prevedendo incentivi per risolvere la crisi economica ed agevolare

l'occupazione specie giovanile, ha considerato piccole industrie

quelle che investono capitali di gran lunga superiori a lire 900.000.

Comunque, essa non realizza più le finalità che l'hanno

determinata e la sua applicazione sul piano pratico produce

disparità di trattamenti ed appare affetta da illogicità e

irrazionalità.

Le categorie di piccolo, medio e grande imprenditore, ed

insolvente civile, nell'ordinamento economico e giuridico hanno

posizioni nettamente differenziate. A fondare la distinzione, specie

ai fini dell'assoggettabilità o meno alla procedura fallimentare,

occorre un criterio assolutamente idoneo e sicuro. I limiti devono

essere stabiliti in relazione all'attività svolta,

all'organizzazione dei mezzi impiegati, alla entità dell'impresa ed

alle ripercussioni che il dissesto produce nell'economia generale. La

insussistenza di validi presupposti per la diversificazione delle

situazioni soggettive che si volevano diversamente e distintamente

disciplinate, crea anche disparità di trattamento, tanto più che,

altre norme (artt. 2083 e 2221 del codice civile) pongono più validi

criteri di distinzione.

3. - Imprese molto modeste incorrono nelle procedure fallimentari

e vengono meno le finalità del fallimento.

L'esiguo patrimonio attivo del fallito può rimanere assorbito

interamente dalle spese della complessa procedura e a volte risulta

persino insufficiente a coprire le spese anticipate dall'erario. Il

fallimento finisce con l'essere un rimedio processuale impeditivo

della tutela dei creditori e un mezzo di difesa insufficiente.

È evidente, pertanto, la illegittimità costituzionale della

disposizione censurata e va, quindi, emessa la relativa declaratoria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come

modificato dall'articolo unico della legge 20 ottobre 1952, n. 1375,

nella parte in cui prevede che "quando è mancato l'accertamento ai

fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono considerati piccoli

imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale

nella cui azienda risulta investito un capitale non superiore a lire

novecentomila".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:570 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari