Corte costituzionale

Ordinanza n. 11/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/01/1993 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa

l'8 aprile 1992 dal Tribunale di Teramo nel procedimento per la

dichiarazione di fallimento della s.n. c. Bonomo Import di Giuseppe

Bonomo e C., iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso di un procedimento per la dichiarazione di

fallimento della Bonomo Import di Giuseppe Bonomo & C. s.n. c.,

avente ad oggetto l'esercizio del commercio di bevande di vario

genere, promosso a seguito di varie istanze dei creditori, il

Tribunale di Teramo ha sollevato, in relazione all'art. 3 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non

esonera dal fallimento le piccole società commerciali;

che il Tribunale ha osservato come la legge-quadro per

l'artigianato dell'8 agosto 1985, n. 443, avrebbe esteso la qualifica

di artigiano (e quindi di piccolo imprenditore) anche ai gruppi

organizzati in forma di società in nome collettivo, a condizione che

le stesse non superino i limiti dimensionali prefissati nella legge,

mentre invece analoga disciplina legislativa non sarebbe intervenuta

per gli esercenti le piccole attività commerciali in forma di

società in nome collettivo; che ne conseguirebbe per questi ultimi

la soggezione al fallimento indipendentemente dalle loro dimensioni

con palese ed irrazionale disparità di trattamento fra le due

categorie di piccole imprese con violazione del parametro

costituzionale stabilito dall'art. 3 della Costituzione, posto che le

due categorie di piccole imprese non perseguono finalità di lucro e

di profitto, ma solo il procacciamento dei mezzi elementari di

sussistenza personale e familiare;

che la questione troverebbe la sua rilevanza nella modesta

entità del capitale sociale (complessivamente dieci milioni di

lire), nell'esiguo apporto di ciascuno dei soci (quotisti per lire

cinque milioni), nella mancanza di dipendenti e, pertanto, nel

personale ed esclusivo lavoro dei soci medesimi;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 54 del 1991, ha già

dichiarato inammissibile analoga questione;

che l'ordinanza di rimessione non contiene nuove argomentazioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte

in cui non esonera dal fallimento le piccole società commerciali,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Teramo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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